Sentenza del 22/11/2024 n. 831 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
ACCERTAMENTO - La pretesa fiscale non può essere fondata esclusivamente sulla scorta di informazioni anonime - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per maggiori imposte (IRPEF, IRAP e IVA) per presunti ricavi non dichiarati nel 2007. L'accertamento era fondato sul ritrovamento, presso l'abitazione del titolare, di un 'brogliaccio' con contabilità parallela sequestrata mediante accesso domiciliare autorizzato dal PM ai sensi dell'art. 52 DPR 633/1972. Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'autorizzazione e l'utilizzabilità del brogliaccio sostenendo che il provvedimento si basava esclusivamente su informazioni anonime e dunque la prova era inutilizzabile; inoltre l'Ufficio non aveva prodotto altre prove a sostegno dell'ammontare dei ricavi omessi.
La decisione
La CTP aveva annullato l'accertamento; la CTR aveva invece confermato l'accertamento. La Suprema Corte ha cassato la sentenza di secondo grado richiamando il principio per cui il giudice tributario deve verificare che il decreto autorizzativo contenga una motivazione (anche concisa o per relationem) circa il concorso di gravi indizi e deve controllare che tali indizi abbiano valenza probatoria, rifiutando l'utilizzabilità dell'autorizzazione fondata esclusivamente su informazioni anonime. In sede di rinvio il giudice ha respinto l'appello dell'Ufficio e ha confermato la sentenza di primo grado (annullamento dell'accertamento), compensando le spese.
Norme richiamate
DPR 633/1972
L'art. 52 disciplina l'accesso domiciliare per l'acquisizione di libri, registri e documenti. Il giudice deve accertare che il decreto autorizzativo sia motivato e non possa fondarsi esclusivamente su informazioni anonime per rendere utilizzabili le prove acquisite.
DPR 600/1973
Il richiamo dell'art. 33 rende applicabili ai fini delle imposte sui redditi i principi relativi all'accesso domiciliare previsti per l'IVA; pertanto valgono le stesse garanzie probatorie e di motivazione dell'autorizzazione.
Costituzione della Repubblica Italiana
Protezione della inviolabilità del domicilio: l'utilizzo di atti e documenti acquisiti mediante accesso domiciliare richiede il rispetto delle garanzie costituzionali, giustificando il controllo giudiziale sulla motivazione dell'autorizzazione.
Costituzione della Repubblica Italiana
Diritto di tutela giurisdizionale: il giudice ha il dovere di interpretare le norme in conformità ai principi costituzionali e di esaminare la correttezza in diritto dell'apprezzamento probatorio compiuto dall'autorità autorizzante.
Giurisprudenza di legittimità
Cass. SS.UU. 16424/2002; Cass. 28651/2021; Ordinanza n. 763/09.01.2024
Ripetuto principio secondo cui l'autorizzazione all'accesso domiciliare non può fondarsi solo su informazioni anonime; il giudice tributario deve escludere le prove acquisite in tale contesto se mancasse motivazione fondata su elementi con valenza indiziaria.
Massime di principio
- Un provvedimento di autorizzazione all'accesso domiciliare deve contenere una motivazione (anche sintetica) che evidenzi il concorso di gravi indizi basati su elementi aventi valenza indiziaria; se manca tale motivazione le prove acquisite possono essere dichiarate inutilizzabili.
- Le informazioni esclusivamente anonime non possono costituire la sola base per il decreto autorizzativo: il giudice tributario ha il potere-dovere di escluderle dal proprio apprezzamento probatorio.
- Se l'accertamento fiscale si fonda essenzialmente su documenti sequestrati in domicilio (es. brogliacci, contabilità 'in nero'), l'Ufficio deve fornire elementi probatori aggiuntivi e autonomi per dimostrare l'esistenza e l'ammontare dei ricavi omessi; in mancanza, l'accertamento può essere annullato.
- La richiesta di anonimato di un dichiarante non equivale automaticamente a prova non anonima: occorre che dalla documentazione e dal decreto emerga la identificazione dell'origine delle informazioni e la loro attendibilità, altrimenti il giudice può considerarle inefficaci.
- In situazioni particolari il giudice può compensare le spese processuali quando la questione presenta profili di singolarità giuridica o probatoria che rendono equo non gravare le parti con le spese.
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