Sentenza del 03/05/2022 n. 13988 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza d'appello che aveva ritenuto che il 'condono tombale' relativo al 2002 impedisse la rettifica, nell'avviso di accertamento per IRES 2005, della perdita derivante dall'agevolazione Tremonti-bis (L. n. 383/2001, art. 4) riportata dal 2002 al 2005. L'Ufficio sosteneva che la CTR aveva erroneamente esteso la preclusione del condono anche alle verifiche sulle agevolazioni maturate nel periodo condonato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'orientamento secondo cui l'adesione al condono tombale determina la definitività dell'imponibile per l'annualità condonata e, quindi, preclude l'accertamento successivo delle agevolazioni che incidono sulla determinazione di quell'imponibile, comprese le perdite derivanti dalla L. n. 383/2001 art. 4 (Tremonti-bis). Ne consegue l'irripetibilità della rettifica operata dall'Ufficio riguardo alla perdita del 2002 nella verifica sul 2005. Il ricorso principale è rigettato; il ricorso incidentale condizionato è assorbito; spese compensate.
Norme richiamate
L. n. 383 del 2001, art. 4 (Tremonti-bis)
Prevede la detassazione del 50% della differenza tra investimenti netti nell'anno e la media quinquennale, producendo una componente negativa rilevante ai fini della determinazione dell'imponibile; tale voce, se oggetto di definizione nel condono, contribuisce a fissare definitivamente l'imponibile.
L. n. 289 del 2002, art. 9, commi 7, 9, 10
Stabilisce la disciplina del condono tombale: regola generale di irrilevanza delle perdite per la determinazione dell'importo dovuto, con eccezioni; il comma 7 esclude le perdite ordinarie dal calcolo ma, per le perdite Tremonti-bis, il legislatore le ha rese rilevanti ai fini del calcolo dell'imponibile nella definizione automatica; il comma 9 preclude ulteriori rettifiche dell'imponibile definito.
D.L. n. 282 del 2002, art. 5-bis, convertito L. n. 27 del 2003
art. 5-bis D.L. n. 282/2002 conv. L. n. 27/2003
Ha modificato la disciplina dell'art. 9 L. n. 289/2002 rendendo le perdite Tremonti-bis rilevanti per la determinazione dell'importo dovuto ai fini della definizione automatica.
TUIR, art. 84
Definisce la perdita come determinata con le stesse norme del reddito e regola il riporto delle perdite negli esercizi successivi; ciò implica che le perdite hanno 'fattori genetici' ancorati all'anno di formazione ma incidono sulle annualità in cui sono utilizzate, contribuendo all'imponibile.
Cass. Sez. Un. n. 16692 del 2017
Ha affermato che l'adesione al condono rende definitivo l'imponibile, precludendo l'ulteriore accertamento delle agevolazioni che incidono su di esso; principio applicato anche alle agevolazioni consistenti in esclusioni dalla base imponibile.
Cass. sent. n. 32257 del 13/12/2018 e Cass. sent. n. 11820 del 18/06/2020
sent. n. 32257/2018; sent. n. 11820/2020
Precedenti della Corte che hanno ritenuto infondata la doglianza dell'Ufficio sul punto, affermando che le agevolazioni Tremonti-bis oggetto di definizione automatica non sono più rettificabili dall'Amministrazione.
Cass. sent. n. 716 del 15/01/2019
Pur riguardando IVA, conferma il principio che il condono incide sull'imponibile definendo definitivamente le sue componenti e le agevolazioni inerenti.
Massime di principio
- L'adesione al condono tombale (L. n. 289/2002 art. 9) rende definitivo l'imponibile relativo all'annualità condonata e preclude l'Amministrazione dall'effettuare successivi accertamenti sulle agevolazioni che hanno inciso sulla determinazione di quell'imponibile.
- Se la normativa del condono espressamente considera, ai fini della definizione automatica, anche determinate perdite o agevolazioni (es. perdite derivanti da Tremonti-bis), tali voci devono essere incluse nel calcolo dell'imponibile condonato e non possono poi essere rettificate dall'Ufficio.
- Le perdite ordinarie e le perdite derivanti da agevolazioni speciali seguono trattamenti diversi: le prime sono in genere escluse dal calcolo del condono e per il loro riporto è prevista la corresponsione di una franchigia (es. 10%), mentre le seconde possono essere espressamente rilevanti se il legislatore lo dispone.
- Quando si verifica una rettifica su periodi successivi basata su una componente negativa già definita per un periodo condonato, occorre verificare se la perdita o agevolazione era stata compresa nel perimetro del condono; se sì, la rettifica è preclusa.
- In caso di dubbio pratico, controllare sempre la legge di definizione (testo e successive modifiche) e la giurisprudenza consolidata: l'esistenza di pronunce di legittimità favorevoli al contribuente indica un rischio elevato di insuccesso per l'Amministrazione quando tenti rettifiche su componenti incluse nel condono.
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