Sentenza del 17/07/2015 n. 15023 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la sentenza della CTR Basilicata che aveva confermato l'inammissibilità del ricorso contro l'avviso ICI relativo al 1999, ritenendolo tardivo rispetto al termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Sosteneva che l'atto notificato il 28 aprile 2005 costituisse un nuovo avviso di accertamento, autonomamente impugnabile, adottato dal Comune dopo la prima istanza di accertamento con adesione, e non un semplice rigetto dell'istanza. Il motivo è stato però formulato come vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sebbene riguardasse sostanzialmente la corretta applicazione di norme processuali sul termine per impugnare e sulla sospensione derivante dall'accertamento con adesione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le questioni concernenti l'applicazione di norme processuali, come il termine di impugnazione previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 e la relativa sospensione disciplinata dall'art. 12 del D.Lgs. n. 218/1997, dovevano essere denunciate come error in procedendo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e non mediante un vizio di motivazione. Non essendo possibile ricavare dal ricorso una chiara deduzione di error in procedendo, la Corte non ha esaminato nel merito la questione relativa alla natura del secondo atto e alla tempestività dell'impugnazione. La società è stata condannata a rifondere al Comune le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.000 euro, oltre spese forfettarie e accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21
termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnabile
Il ricorso tributario deve essere proposto entro il termine perentorio decorrente dalla notifica dell'atto impugnabile; la tardività comporta l'inammissibilità del ricorso.
D.Lgs. n. 218/1997, art. 12
L'istanza di accertamento con adesione produce effetti sulla decorrenza del termine per impugnare, determinandone la sospensione nei limiti previsti dalla legge.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
Le violazioni delle norme processuali devono essere dedotte come error in procedendo; la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti per verificare la corretta applicazione della norma processuale.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il vizio di motivazione non è lo strumento corretto per censurare la violazione o falsa applicazione di una norma processuale, quando la doglianza riguarda direttamente il rispetto del termine o di altri presupposti processuali.
Massime di principio
- Quando la contestazione riguarda la tempestività del ricorso, la decorrenza o la sospensione di un termine processuale, il motivo di cassazione deve essere formulato come violazione della norma processuale o error in procedendo, non come semplice vizio di motivazione.
- La qualificazione dell'atto notificato dall'amministrazione è decisiva: un nuovo atto impositivo può avere un autonomo termine di impugnazione, mentre un atto meramente confermativo o di rigetto dell'istanza può non riaprire il termine relativo all'atto originario.
- Le istanze di accertamento con adesione possono sospendere il termine per impugnare, ma il contribuente deve calcolare con precisione la decorrenza e la scadenza del termine, considerando la natura dell'atto e gli effetti concretamente prodotti dal procedimento.
- In cassazione la corretta individuazione del vizio denunciato è essenziale: un motivo sostanzialmente processuale, ma formalmente prospettato come vizio motivazionale, può essere dichiarato inammissibile senza esame della questione di merito.
- La soccombenza processuale può comportare la condanna alle spese anche quando la Corte non esamina la fondatezza sostanziale della pretesa tributaria.
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