Cassazione Penale, Sentenza n. 23675/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, in funzione di giudice dell'esecuzione e quale giudice di rinvio, ha sostituito la pena detentiva con 850 giorni di lavoro di pubblica utilità. Il motivo di gravame è la violazione dell'art. 657 cod. proc. pen.: si censura la mancata deduzione del periodo di presofferto, considerando sia la custodia in carcere che i successivi periodi di arresti domiciliari e la misura non custodiale dell'obbligo di dimora. Il ricorrente sostiene che anche i periodi sotto misura cautelare non custodiale debbano essere computati nel scomputo della pena.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato, condannando il ricorrente alle spese processuali. Ha rilevato che il tema dello scomputo del presofferto non era stato chiesto in sede di prima istanza (l'istanza originaria non conteneva richiesta ex art. 657, comma 3), non era stato dedotto nel primo ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione e quindi non era stato devoluto al giudice di rinvio: la questione risultava pertanto estranea al thema decidendi nella fase di rinvio. La Corte ha altresì chiarito che, ai sensi del comma 4 dell'art. 657 cod. proc. pen., il computo del presofferto riguarda la "custodia cautelare subita", ossia i periodi in custodia cautelare in carcere o in regime di arresti domiciliari, e non i periodi interessati da misure non custodiali. Ha infine indicato che il condannato può ottenere la detrazione presentando al giudice dell'esecuzione un'apposita istanza ex art. 657, comma 3.
Norme richiamate
d.lgs. n. 150 del 2022, art. 95, comma 1
Norma invocata per il regime transitorio che consente la sostituzione della pena detentiva con misure alternative, come il lavoro di pubblica utilità; la Corte ha applicato tale disposizione per autorizzare la sostituzione della pena.
art. 657 cod. proc. pen., comma 3
Prevede che il giudice dell'esecuzione possa determinare il computo del presofferto su richiesta dell'interessato; la sentenza sottolinea l'obbligo procedurale di presentare espressa istanza per ottenere lo scomputo e che l'assenza di tale istanza in prima battuta impedisce di sollevare la questione in sede di rinvio.
art. 657 cod. proc. pen., comma 4
Stabilisce che nel computo del presofferto si considerano i periodi di 'custodia cautelare subita'; la Corte interpreta tali termini come riferiti esclusivamente ai periodi in carcere o in regime di arresti domiciliari, escludendo le misure non custodiali (ad es. obbligo di dimora con prescrizioni) dal computo.
Massime di principio
- Per ottenere lo scomputo del presofferto è necessario presentare al giudice dell'esecuzione un'apposita istanza ex art. 657, comma 3; la mancata richiesta in prima istanza può precludere la valutazione della questione in successivi gradi quando non sia stata devoluta allorgano giudicante
- Il computo del presofferto, ai sensi dell'art. 657, comma 4, riguarda i periodi di custodia cautelare subita: rientrano il carcere e gli arresti domiciliari; non rientrano le misure non custodiali come l'obbligo di dimora con prescrizioni
- Se in una prima ordinanza il giudice dell'esecuzione omette di computare il presofferto e il difensore non impugna tale omissione nei termini e modi previsti, il rilievo potrà essere considerato estraneo al thema decidendi nel giudizio di rinvio
- La sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità nell'ambito del regime transitorio del d.lgs. n. 150/2022 può essere disposta dal giudice dell'esecuzione, ma le questioni relative allo scomputo del presofferto devono essere tempestivamente sollevate e istruite
- In situazioni analoghe, se si ritiene che siano stati scomputati periodi di custodia (carcere o arresti domiciliari) tale circostanza deve essere documentata e richiesta espresso computo; per le misure non custodiali è improbabile ottenere lo scomputo ai sensi dell'art. 657, comma 4
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