Sentenza n. 4195/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento del decreto prot. -OMISSIS- del 19 marzo 2026 reso dalla Questura di -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 23 maggio 2026 con il quale veniva decretata la revoca del perm. sogg. lungo periodo n. I18687157 ed il rigetto dell’istanza di aggiornamento dello stesso n. -OMISSIS-; di tutti gli atti a qualunque titolo antecedenti, preordinati, connessi e/o conseguenti alla emanazione del detto provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e rigetto dell'istanza di aggiornamento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura che, nel rigettare l'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato per lavoro subordinato, ne ha disposto la revoca. Ha dedotto un motivo formalmente unico di eccesso di potere e violazione e falsa applicazione di legge, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe fondato la revoca esclusivamente sulla sentenza di condanna alla pena di sette anni e tre mesi di reclusione per violenza sessuale ai danni di minori, relativa a fatti risalenti, senza svolgere un'autonoma valutazione dell'attualità della pericolosità sociale e senza considerare adeguatamente l'inserimento lavorativo e i legami familiari, inclusi i bisogni dei due figli minori. Il ricorrente ha evidenziato di avere lavorato costantemente in Italia e di avere formato un nucleo familiare con la compagna e i figli.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998, la pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato impedisce il rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo; il comma 7, lett. c), consente la revoca quando vengano meno le condizioni per il rilascio. Nel caso concreto, la Questura non ha applicato un automatismo fondato sulla sola condanna, ma ha valorizzato la brutalità dei fatti, commessi ai danni di tre bambine minori, e la loro reiterazione pluriennale e con cadenza settimanale tra il 2013 e il 2021. Tali elementi hanno giustificato, secondo il giudice, sia la qualificazione del ricorrente come soggetto violento e socialmente pericoloso sia la prognosi negativa sulla non reiterazione di condotte analoghe. La valutazione è stata quindi ritenuta concreta e attuale, poiché le condotte si erano protratte fino a pochi anni prima e non potevano considerarsi molto risalenti. Il TAR ha inoltre rilevato che l'Amministrazione aveva considerato i legami familiari, ritenendoli recessivi rispetto alle esigenze di sicurezza pubblica connesse al particolare disvalore dei reati commessi ai danni di minori. Spese compensate per l'assenza di difese sostanziali dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate negli articoli 1,4 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
La disposizione richiede una valutazione concreta della pericolosità sociale, nella quale possono essere valorizzati la gravità e la reiterazione delle condotte delittuose, oltre alla durata del soggiorno e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo.
art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è revocato quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4.
La revoca è legittima quando venga meno il requisito dell'assenza di pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, quale condizione per il rilascio del permesso.
art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), d.l. 5 ottobre 2023, n. 133, convertito dalla l. 1 dicembre 2023, n. 176
La modifica normativa ha inciso sull'art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998, applicabile alla valutazione della pericolosità dello straniero.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è legittima quando vengano meno le condizioni previste per il rilascio, compreso il requisito dell'assenza di pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
- La valutazione della pericolosità sociale non può ridursi automaticamente alla mera esistenza di una condanna, ma può fondarsi sulle concrete modalità dei reati, sulla loro particolare gravità e sulla loro reiterazione, quali elementi idonei a formulare una prognosi negativa di non reiterazione.
- La valutazione di attualità della pericolosità può risultare giustificata anche da condotte non recentissime quando esse si siano protratte per un periodo pluriennale e siano cessate soltanto pochi anni prima del provvedimento.
- Nella valutazione relativa al permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo devono essere considerati, ma possono risultare recessivi rispetto alle esigenze di sicurezza pubblica derivanti da reati di particolare gravità commessi ai danni di minori.
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