Sentenza del 10/05/2022 n. 2106 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Processo tributario - Impugnazione della cartella - Omessa notifica degli atti presupposti - Litisconsorzio necessario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione della cartella esattoriale per omessa notifica dell'atto impositivo presupposto; il contribuente deduce che la cartella è viziata perché il provvedimento impositivo che la legittimava non sarebbe stato notificato
La decisione
la Corte afferma la legittimità della citazione in giudizio dell'ente impositore anche quando la cartella sia stata emessa dall'agente della riscossione: il contribuente può agire indifferentemente contro l'ente impositore o contro l'agente della riscossione; non sussiste litisconsorzio necessario. L'omessa notifica dell'atto presupposto è vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo; resta alla facoltà dell'agente della riscossione chiamare in giudizio l'ente impositore per far valere eventuali ragioni
Norme richiamate
Cass. civ., sez. unite, 10528/2017
conferma il principio che il contribuente può impugnare la cartella agendo indifferentemente contro l'ente impositore o l'agente della riscossione e che l'omessa notifica dell'atto presupposto determina la nullità dell'atto successivo
Cass. civ., 5062/2022
ribadisce l'orientamento secondo cui non è configurabile un litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione quando la doglianza è l'omessa notifica dell'atto impositivo
Massime di principio
- Il contribuente che contesta una cartella per mancata notifica dell'atto impositivo può decidere di citare sia l'agente della riscossione sia direttamente l'ente impositore; non è obbligatorio citare entrambe le parti contemporaneamente.
- L'omessa notifica dell'atto presupposto è un vizio procedurale che può determinare la nullità della cartella e delle successive intimazioni di pagamento; pertanto l'eccezione va attentamente valutata dal giudice.
- La mancata notifica non crea automaticamente un litisconsorzio necessario: l'agente della riscossione ha la facoltà, non l'obbligo, di chiamare in causa l'ente impositore per difendersi o esercitare regresso.
- In situazioni simili è importante documentare tempestivamente la mancata notifica (date, indirizzi, ricezione) e sollevare l'eccezione nel processo tributario per ottenere l'annullamento o la declaratoria di nullità dell'atto.
- Dal punto di vista processuale, la scelta della controparte da citare può influire sulle dinamiche difensive (es. chiamata in causa dell'ente impositore) ma non pregiudica il diritto del contribuente ad ottenere il giudizio sulla fondatezza dell'eccezione.
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