Cassazione Penale, Sentenza n. 14978/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto del 09/03/2023 del Tribunale di Palermo che aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca dell'immobile sito in Carini, via Lampedusa 38. Gabriella Conigliaro, quale erede del de cuius Angelo Conigliaro (deceduto durante il procedimento dopo la discussione d'appello), contestava che non le fosse stato notificato il decreto della Corte d'appello del 18/05/2012 confermativo della confisca e chiedeva la rimessione in termini per impugnare; sosteneva quindi violazione del diritto di partecipazione e di impugnazione dell'erede. Andrea Bonafede, coniuge e presunto avente causa, deduceva invece un proprio diritto reale sul bene sulla base di una scrittura privata del 05/06/2003. Il Tribunale aveva ritenuto la legittimazione di Conigliaro ma aveva escluso valore probatorio alla scrittura privata (assenza di data certa anteriore al sequestro) e aveva dichiarato inammissibile l'istanza di Bonafede per carenza di qualità di erede/documentazione probatoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Bonafede per carenza di legittimazione attiva e per genericità dell'impugnazione rispetto alla motivazione del Tribunale (mancata prova di un titolo anteriore al sequestro, onere probatorio a carico del terzo). Ha invece accolto il ricorso di Gabriella Conigliaro nella parte in cui ha rilevato il vizio procedurale connesso alla mancata notifica del decreto di conferma d'appello del 2012: ha annullato il decreto impugnato in relazione a Conigliaro e ha rinviato al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio al fine di consentire la valutazione conseguente (notifica/rimessione in termini e possibilità di impugnare). Ha condannato Bonafede alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. n.159 del 2011, art. 18, comma 2
art. 18, comma 2, d.lgs. n.159/2011
Garantisce la partecipazione e i rimedi dell'erede nel procedimento di prevenzione quando il procedimento era già in corso all'entrata in vigore del decreto; il mancato rispetto di tale norma (notifica al successore) può giustificare la rimessione in termini per impugnare
Legge n.1423 del 1956, art. 7, comma 2
art. 7, comma 2, legge n.1423/1956
Richiamata dal Tribunale quale disciplina applicabile ai procedimenti iniziati prima del d.lgs. 159/2011; la Corte ha però richiamato la sentenza rescindente che privilegia la tutela dell'erede e la notifica del provvedimento conclusivo
D.Lgs. n.159 del 2011, art. 10, comma 3-4
art. 10, comma 3 e comma 4, d.lgs. n.159/2011
Stabilisce che, se il proposto decede durante il procedimento, il procedimento prosegue nei confronti dell'erede, al quale si applicano le norme codicistiche relative all'interessato; trasferimento delle facoltà processuali al successore
Codice di procedura penale, art. 571, comma 3
Norma sul patrocinio/impugnazioni dell'erede richiamata per affermare che l'erede può esercitare i rimedi e le impugnazioni spettanti al de cuius senza necessità di procura speciale
Legge n.575 del 1965, art. 2-ter
art. 2-ter L. 31 maggio 1965 n.575
Regola l'onere di provare, da parte del terzo, la titolarità di diritti reali anteriori al sequestro mediante atto di data certa; senza tale prova il terzo non può conseguire la revoca della confisca nel giudizio di esecuzione
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma invocata per la censura motivazionale in cassazione: valutazione della correttezza della motivazione del giudice a fronte delle norme sul procedimento di prevenzione
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Corte cost., sent. n.21/2012; Cass. Sez.5, n.136/2015; altri precedenti)
Corte cost., sent. n.21 del 2012; Cass. Sez.5, 14/10/2015, n.136; Cass. Sez.1, 13/11/2008, n.43715; Cass. Sez.1, 14/01/2009, n.2501; Cass. Sez.5, 24/04/2018, n.33888
Consolidano il principio secondo cui l'erede è l'unico soggetto 'interessato' nel procedimento di prevenzione proseguito dopo il decesso del proposto, può esercitare i rimedi del de cuius e che il terzo che reclama un diritto reale deve provare il titolo con atto di data certa anteriore al sequestro; la mancata notifica all'erede giustifica rimessione in termini per impugnare
Corte Costituzionale, sentenza n.186 del 13/06/2000
Richiamata limitatamente alle condizioni per esenzione o modulazione delle spese: la Corte ha ritenuto non sussistenti le condizioni per esonero e quindi ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Se il proposto muore durante il procedimento di prevenzione, il procedimento prosegue nei confronti dell'erede il quale acquisisce le facoltà processuali del de cuius (compreso il diritto di impugnare provvedimenti), e va notificato l'atto conclusivo per consentire la rimessione in termini e l'impugnazione.
- La mancata notifica del decreto di conferma d'appello all'erede non rende inefficace il provvedimento ma legittima la richiesta di rimessione in termini per impugnare; il giudice del rinvio è vincolato al dictum della sentenza rescindente su tale punto.
- Il terzo che pretende diritti reali sul bene sottoposto a confisca ha l'onere di provare la titolarità mediante atto di data certa anteriore al sequestro (art. 2-ter L. 575/1965); documenti privi di data certa o redatti dopo il sequestro difficilmente sono idonei.
- Questioni inerenti alla formazione del titolo (esistenza/validità di un diritto di proprietà) devono, in linea generale, essere devolute alla cognizione del giudice civile; il giudice delle misure di prevenzione valuta l'idoneità probatoria nel contesto dell'esecuzione ma non può supplire alla formazione del titolo civile.
- L'impugnazione in cassazione deve essere specifica e confrontarsi con le ragioni poste a base del provvedimento impugnato; censure generiche o non dirette alla motivazione effettiva del giudice di merito possono essere dichiarate inammissibili.
- La posizione dell'erede nel procedimento di prevenzione non è equiparabile a un mero interesse civilistico: all'erede sono riconosciuti i mezzi probatori e i rimedi impugnatori del de cuius, senza necessità di procure speciali per la cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14895/2024 del 11/04/2024
- Sentenza penale · 11 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14896/2024 del 11/04/2024
- Sentenza penale · 11 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14897/2024 del 11/04/2024
- Sentenza penale · 11 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14898/2024 del 11/04/2024
- Sentenza penale · 11 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14899/2024 del 11/04/2024
- Sentenza penale · 11 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14903/2024 del 11/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →