Sentenza del 14/02/2019 n. 878 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
AVVISO DI ACCERTAMENTO- STUDI DI SETTORE- CONTRADDITTORIO ENDO PROCEDIMENTALE- NECESSITA'- ONERE PROBATORIO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità di un avviso di accertamento fondato sugli studi di settore. Tali strumenti costituiscono presunzioni semplici e lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard non è, da solo, sufficiente a fondare l'accertamento. È necessario instaurare previamente un contraddittorio effettivo con il contribuente, nel quale quest'ultimo possa fornire spiegazioni e giustificazioni sulle incongruenze rilevate. Il contribuente può offrire prova contraria, anche mediante presunzioni semplici, ma non può limitarsi a contestare genericamente l'inadeguatezza dello studio, le ridotte dimensioni dell'impresa o la crisi del settore.
La decisione
L'accertamento standardizzato è nullo se l'Amministrazione non ha previamente instaurato il contraddittorio con il contribuente. Se il contraddittorio è stato regolarmente svolto e il contribuente non riesce a giustificare in modo concreto le anomalie evidenziate, le risultanze dello studio di settore possono assumere valore probatorio della maggiore capacità contributiva non dichiarata. Le contestazioni generiche non sono sufficienti a superare l'accertamento.
Norme richiamate
Normativa sugli studi di settore e sui parametri
La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici.
Gli studi di settore non determinano automaticamente il maggior reddito imponibile: le loro risultanze devono essere valutate insieme agli elementi emersi nel contraddittorio con il contribuente.
Principio del contraddittorio endoprocedimentale
Il contraddittorio da avviare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.
Prima dell'emissione dell'avviso fondato sugli studi di settore, l'Amministrazione deve consentire al contribuente di fornire chiarimenti e documentazione. L'omissione del contraddittorio comporta la nullità dell'accertamento.
Articolo 2697 del codice civile, principio generale dell'onere della prova
L'Amministrazione deve dimostrare gli elementi costitutivi della maggiore pretesa fiscale, mentre il contribuente deve fornire elementi concreti idonei a giustificare lo scostamento e a dimostrare l'inattendibilità della ricostruzione standardizzata.
Massime di principio
- Un accertamento basato esclusivamente sullo scostamento dagli studi di settore non è automaticamente valido: è necessario un contraddittorio preventivo e concreto.
- Il contribuente deve partecipare attivamente al contraddittorio, producendo dati, documenti e spiegazioni specifiche sulle anomalie riscontrate.
- Le contestazioni generiche, come la crisi del settore, le piccole dimensioni dell'impresa o l'asserita inadeguatezza dello studio, normalmente non sono sufficienti senza elementi probatori ulteriori.
- Se il contraddittorio è stato omesso, l'accertamento può essere dichiarato nullo; se invece è stato svolto e il contribuente non ha fornito giustificazioni adeguate, le risultanze dello studio possono sostenere la pretesa fiscale.
- La valutazione deve concentrarsi non solo sul risultato matematico dello studio, ma anche sulla concreta attendibilità dello standard applicato rispetto alla specifica attività e alla situazione economica del contribuente.
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