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Sentenza

Sentenza del 21/02/2022 n. 689 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Definizione agevolata carichi pendenti - Condizioni per il perfezionamento - Estinzione del giudizio - Pagamento integrale del dovuto - Non è necessaria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il giudizio riguardava l'effetto sulla controversia pendente della richiesta di avvalersi della procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione per il periodo 2000-2016: in particolare se la sola richiesta di adesione alla definizione producesse l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 546/1992 o se fosse invece necessario il perfezionamento della definizione mediante il pagamento integrale delle rate concordate.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la mera richiesta di avvalersi della definizione agevolata è sufficiente a determinare l'estinzione del processo pendente ai sensi dell'art. 44 D.lgs. 546/1992: non è necessario che la definizione sia perfezionata mediante il pagamento integrale dei ratei prima che il processo si estingua. Tuttavia, la decisione precisa che, qualora il contribuente non riesca a versare quanto dovuto in base alla definizione agevolata, l'ente o il concessionario conservano il diritto di procedere al recupero delle somme dichiarate nella domanda di definizione (cioè l'adesione non impedisce l'azione di recupero in caso di mancato pagamento).

Norme richiamate

  • D.lgs. 546/1992

    L'art. 44 è interpretato nel senso che la presentazione della domanda di definizione agevolata produce l'effetto estintivo del processo pendente senza che sia richiesto il perfezionamento mediante pagamento integrale; il potere di recupero dell'ente resta tuttavia salvo in caso di mancato adempimento da parte del contribuente.

Massime di principio

  • La presentazione della domanda di definizione agevolata durante un giudizio amministrativo determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 44 D.lgs. 546/1992 anche se il contribuente non ha ancora effettuato i pagamenti previsti dalla definizione.
  • L'estinzione del processo è un effetto formale: non impedisce all'ente creditore o al concessionario di riscossione di procedere successivamente al recupero delle somme se il contribuente non adempie ai pagamenti concordati nella definizione agevolata.
  • Il contribuente che richiede la definizione deve valutare la propria capacità di rispettare il piano di pagamento: la domanda estingue il giudizio ma non concede immunità definitiva dal pagamento.
  • Chi difende gli interessi dell'ente pubblico/concessionario dovrà monitorare i pagamenti successivi alla definizione e, in caso di inadempimento, attivare le ordinarie procedure di recupero.
  • Per ottenere l'effetto estintivo è importante documentare correttamente la presentazione della richiesta di definizione (data di presentazione, contenuti della domanda) e rispettare eventuali condizioni procedurali e termini previsti dalla normativa di definizione agevolata.

Testo integrale

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