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Ordinanza

Ordinanza n. 98/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - dell’ordinanza di demolizione n. 467 del 29.10.2025, a firma del Dirigente del Settore 3 del Comune di Gallipoli, notificata a mezzo posta in data 18.11.2025, con la quale è stato ingiunto al ricorrente “di demolire tutte le opere difformi/abusive sopra descritte e ripristinare lo stato legittimo dei luoghi, a propria cura e spese entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla data di notifica”; - ove occorrer debba, del Verbale di sopralluogo del 10.10.2025, richiamato nell’ordinanza impugnata; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202600159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere ritenute difformi o abusive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatari dell'ordinanza)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione comunale, unitamente al verbale di sopralluogo richiamato e agli atti presupposti, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo non specifica i singoli motivi di legittimità dedotti. In sede cautelare è stato rappresentato un pregiudizio derivante dall'esecuzione dell'ordinanza; il Collegio ha inoltre ritenuto che le questioni poste con il ricorso richiedessero un ulteriore approfondimento.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso interinalmente gli effetti dell'ordinanza di demolizione, ritenendo rilevanti la natura del pregiudizio dedotto e l'opportunità di consentire una decisione di merito su una situazione ancora integra, anche in considerazione della necessità di approfondire le questioni sollevate. La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito alla seconda udienza pubblica del mese di marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento della domanda e della decisione cautelare; il TAR ha disposto la sospensione interinale degli effetti dell'ordinanza di demolizione in ragione del pregiudizio dedotto e della necessità di un ulteriore approfondimento delle questioni nel giudizio di merito.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La norma non è espressamente citata nel testo; l'atto impugnato riguarda tuttavia un'ordinanza di demolizione di opere ritenute abusive o difformi.

Massime di principio

  • In presenza di un pregiudizio derivante dall'esecuzione di un'ordinanza di demolizione e della necessità di approfondire le questioni dedotte, il giudice amministrativo può sospendere interinalmente gli effetti dell'atto ai sensi dell'art. 55 c.p.a., preservando la situazione di fatto fino alla decisione di merito.
  • La sospensione cautelare può essere disposta quando l'esecuzione dell'atto rischia di compromettere la possibilità di una decisione di merito resa su una situazione ancora integra, anche senza definire in via anticipata la fondatezza dei motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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