Cassazione Penale, Sentenza n. 24677/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Potenza che aveva, in parziale accoglimento del riesame, annullato solo in parte la precedente ordinanza del GIP. Il ricorso deduceva vizio cumulativo della motivazione, violazione di legge e inutilizzabilità delle intercettazioni; contestava la mancanza di prove sulla partecipazione della ricorrente all'associazione di tipo mafioso e al ruolo collaborativo con padre e fratello, l'assenza di condotte violente per le estorsioni, la natura lecita della cooperativa Nereide, l'inattendibilità dei collaboratori di giustizia e la carenza delle esigenze cautelari rispetto alla misura applicata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure circa l'inutilizzabilità delle intercettazioni fossero genericamente proposte e non specificate, che l'ordinanza del Tribunale di Potenza avesse adeguatamente motivato l'esistenza e l'operatività del gruppo mafioso Scarcia tramite un ampio compendio indiziario (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, controllo territoriale e settori economici, gestione dell'attività di pesca e della cooperativa Nereide, precedenti condanne) e che la partecipazione della ricorrente fosse indiziariamente provata dalla sua posizione di trait d'union, dalla gestione della cassa comune e da attività estorsive. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui per il reato associativo mafioso la intimidazione può emergere anche senza atti esplicitamente violenti. Conseguentemente è stata confermata l'ordinanza impugnata nella parte non annullata e il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La norma è stata applicata per qualificare il gruppo Scarcia come associazione di tipo mafioso in ragione del controllo territoriale, dell'infiltrazione nel tessuto economico e della capacità intimidatoria, anche per atti non apertamente violenti.
Richiamato nelle imputazioni come riferimento per specifiche aggravazioni o correlate figure associative; utilizzato nell'impianto accusatorio per la contestazione di reati connessi all'attività del sodalizio.
artt. 110, 629, commi 1 e 2 in relazione all'art. 628, comma 3 cod. pen.
artt. 110, 629, commi 1 e 2 in relazione all'art. 628, comma 3
Richiamati per le contestazioni di estorsione e rapina in concorso; la decisione valuta gli elementi indiziari e la dinamica delle pretese economiche imposte dal gruppo.
Citate tra i capi di imputazione connessi ad attività illecite contestate nell'ordinanza; la Corte ha valutato la congruenza degli elementi probatori rispetto a tali contestazioni.
Impiego della norma per fattispecie riconducibili ad attività estorsive o prevaricatrici rilevanti nell'ambito del controllo imposto dal gruppo.
Riferimento a concorso e partecipazione in reati; usato nella ricostruzione delle responsabilità partecipative degli indagati.
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato e alla determinazione delle responsabilità penali comuni.
Evidenziato dalla difesa per contestare le convalide/autorizzazioni delle intercettazioni; la Corte ha rilevato che l'eccezione non era stata specificamente dedotta in sede di riesame e che, in ogni caso, l'onere di specificazione e documentazione grava sulla parte che ne deduce l'inutilizzabilità.
Massime di principio
- In Cassazione le censure sul vizio di motivazione sono ammesse solo nella misura in cui dimostrino che il giudice di merito non ha fornito adeguate ragioni logiche e giuridiche; non è tollerata una differente rivalutazione globale delle prove già esaminate dal merito.
- Le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni devono essere formulate con precisione e corredate dei relativi provvedimenti o documenti, specialmente se non compresi nel fascicolo trasmesso al giudice di legittimità; altrimenti la doglianza è inammissibile.
- Per la configurabilità dell'associazione di tipo mafioso non è necessario che tutti i partecipanti pongano in essere atti violenti o minacciosi: è sufficiente che il sodalizio abbia una capacità intimidatoria effettiva, anche tramite comportamenti che evocano il prestigio criminale del gruppo e il controllo economico/territoriale.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se integrate da ulteriori riscontri convergenti (intercettazioni, elementi documentali, fatti storicizzati), possono rafforzare il quadro indiziario; una mera critica generica alla loro attendibilità non è sufficiente per escluderne il valore probatorio.
- Le misure cautelari sono valutate sulla base della gravità del quadro indiziario, delle esigenze di accertamento della verità e della prevenzione di reiterazione; argomentazioni generiche sull'assenza di pericolo di recidiva o sull'idoneità di misure meno afflittive senza elementi concreti sono difficilmente persuasive.
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