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Ordinanza

Ordinanza n. 15419/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202600379

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza n. 3601/2021 della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 3601/2021 della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 15 ottobre 2021, notificata l’11 novembre 2021 e passata in giudicato. Il TAR aveva già disposto con ordinanza n. 7431/2026 l’acquisizione di una relazione del Ministero sui fatti di causa; rilevato che tale ordinanza non risultava comunicata né notificata all’Amministrazione, il Collegio ha ritenuto necessario rinnovare l’incombente istruttorio prima di decidere il merito dell’ottemperanza.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito del ricorso per ottemperanza. Ha rinnovato l’ordine istruttorio, disponendo che il Ministero trasmetta una relazione sui fatti di causa entro quarantacinque giorni dalla notificazione, a cura del ricorrente, della presente ordinanza e della precedente ordinanza n. 7431/2026. Il ricorrente deve notificare entrambe le ordinanze al Ministero entro dieci giorni dalla comunicazione e depositare la prova dell’avvenuto adempimento entro i successivi cinque giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni. Il mancato, tardivo o insufficiente espletamento dell’incombente potrà essere valutato ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. L’ulteriore trattazione è fissata alla camera di consiglio del 15 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • artt. 38, 65, 66 e 67 c.p.a.

    Visti gli artt. 38, 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

    Le disposizioni sono richiamate tra le norme processuali applicabili, ma l’ordinanza non ne esplicita l’interpretazione.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Evidenziato che il mancato, tardivo o insufficiente espletamento di detto incombente potrà essere valutato ai sensi e per gli effetti dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm.;

    L’eventuale mancato, tardivo o insufficiente adempimento dell’ordine istruttorio potrà essere valutato dal giudice secondo la disposizione richiamata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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