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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23321/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario per correzione d'errore ai sensi dell'art.625-bis c.p.p.: si contestava che la Corte di Cassazione avesse erroneamente dichiarato inammissibile il motivo relativo alla confisca dell'automezzo perché ritenuto non impugnato in appello, mentre la difesa del CIVALE ha allegato prova (raccomandata A/R del 11/3/2021, ricevuta il 23/3/2021) che il motivo era stato effettivamente devoluto alla Corte d'appello. Si chiedeva la revoca parziale della sentenza della Cassazione e, in caso di accoglimento, il giudizio rescissorio sul merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto che, alla luce dei documenti prodotti dal ricorrente, la Corte di Cassazione aveva realmente commesso un errore percettivo nel ritenere improponibile la doglianza relativa alla confisca. Ha quindi revocato la sentenza impugnata limitatamente a quel profilo. Tuttavia, decidendo nel giudizio rescissorio sul merito del motivo, ha dichiarato lo stesso motivo di ricorso inammissibile perché generico, privo di confronto con la motivazione della sentenza di appello e manifestamente infondato (assenza di prova di modifiche strutturali del veicolo).

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. (comma 3, ultima parte)

    preclusione per questioni non impugnate in sede d'appello

    La norma impedisce di sollevare in cassazione questioni non devolute al giudice d'appello; la Corte aveva ritenuto applicabile tale preclusione finché non è emersa documentazione che dimostrasse l'avvenuta impugnazione in appello

  • art. 625-bis c.p.p.

    rimedi straordinari per errore di fatto nella decisione

    Strumento volto a correggere errori percettivi immediatamente rilevabili negli atti (omesso esame di motivo) ma non consente sindacato su valutazioni o giudizi di merito; l'errore deve essere manifesto dall'esame semplice degli atti

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    principio di decisività della doglianza

    Il ricorrente deve dimostrare che la doglianza omessa era decisiva; l'onere di provare che l'omissione avrebbe determinato decisione diversa grava sul ricorrente

Massime di principio

  • Il rimedio di cui all'art.625-bis è efficace solo per errori percettivi immediatamente evidenziabili dagli atti: se l'omissione non è dimostrabile con un semplice controllo documentale, il ricorso straordinario non è esperibile.
  • Non sono sindacabili con questo rimedio gli errori di valutazione o di diritto del giudice: se l'omissione deriva da un apprezzamento o da una diversa interpretazione degli atti, si tratta di errore di giudizio/escluso dall'art.625-bis.
  • La prova documentale dell'effettiva impugnazione in sede d'appello (ricevute, raccomandate, timbri, depositi) è cruciale: senza documentazione chiara l'argomentazione sull'omessa devoluzione rischia di essere respinta.
  • Anche se il rimedio straordinario ottiene la revoca parziale della sentenza impugnata, il giudice può decidere immediatamente nel merito: revoca non garantisce automaticamente accoglimento della censura sostanziale.
  • Per evitare il rischio di preclusioni in cassazione è fondamentale formulare l'impugnazione d'appello in modo esplicito e conservare prova certa del deposito/invio dei motivi impugnatori.

Testo integrale

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