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Provvedimento

Deliberazione n. 549 del 16/11/2023

Provvedimento del 16 novembre 2023

Garante Privacy549

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati il 13 novembre 2023 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al possibile invio, cessione o diffusione su Instagram e Telegram di materiale a contenuto sessualmente esplicito. Le misure erano dirette a impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e a prescriverne la conservazione per finalità probatorie per dodici mesi, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento conclude con la ratifica delle determinazioni dirigenziali d’urgenza.

Ratifica di provvedimenti urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di provvedimenti urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito su Instagram e Telegram

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti urgenti adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy in materia di c.d. revenge porn. La vicenda origina da una segnalazione dell’interessato, che ha chiesto l’intervento dell’Autorità per impedire la diffusione di registrazioni, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni e decidere entro 48 ore;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione in via d’urgenza di misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica del Garante.

Segnalazione e attivazione della procedura urgente

La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto un intervento sulle piattaforme Instagram e Telegram. Il Garante ha quindi verificato la compatibilità della segnalazione con la disciplina applicabile e ha attivato la procedura d’urgenza, volta a prevenire la circolazione del materiale segnalato.

Misure ordinate in via d’urgenza

Con le determinazioni n. 248 e 249 del 13 novembre 2023, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto:

  • l’immediata adozione di misure da parte di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Instagram e Telegram, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione di eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori, per un periodo di dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.

Ratifica finale del Garante

Esaminate le osservazioni pervenute ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione agli atti, l’Autorità ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti n. 248/2023 e 249/2023 adottati d’urgenza il 13 novembre 2023. Il testo non riporta sanzioni pecuniarie, ma esclusivamente misure inibitorie e prescrittive finalizzate a impedire la diffusione del materiale segnalato.

Punti principali

Origine del procedimento e segnalazione

La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice, chiedendo un intervento nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. L’Autorità ha verificato la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul c.d. revenge porn e ha attivato la procedura d’urgenza prevista dall’ordinamento.

Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente

Con le determinazioni n. 248 e 249 del 13 novembre 2023, il dirigente competente ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle rispettive piattaforme. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, a soli fini probatori e con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.

Ratifica del Garante

Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati in data 13 novembre 2023 dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti delle società indicate.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalidiritti dell'interessatomisure cautelari e blocco contenutipubblica amministrazione

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