Sentenza n. 9577/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento - della nota prot. n. 0354881/2019 dell’11/12/2019 con la quale il Comando Generale della Guardia di finanza, I Reparto, Ufficio contenzioso del personale, ha respinto l’istanza/diffida datata 14/11/2019 diretta ad ottenere l’inquadramento dei ricorrenti Sottotenenti della Guardia di Finanza, nel grado di Tenente alla scadenza dell’annualità nel grado di Sottotenente, nonché l’inquadramento nel grado di Capitano decorsi due anni nel grado di Tenente; - di ogni altro atto ad esso antecedente, presupposto connesso e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota del Comando Generale della Guardia di Finanza che ha respinto la richiesta di inquadramento nel grado di tenente dopo un anno da sottotenente e nel grado di capitano dopo due anni da tenente
Esito
Favorevole al ricorrente (ufficiali militari)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, già luogotenenti della Guardia di Finanza, erano stati inquadrati nel grado di sottotenente a seguito del concorso straordinario riservato previsto dall’art. 36 del d.lgs. n. 95/2017. Chiedevano l’applicazione di tempi abbreviati di avanzamento, analoghi a quelli previsti per i luogotenenti dell’Arma dei Carabinieri, ossia un anno nel grado di sottotenente e due anni nel grado di tenente, anziché i tempi ordinari di due anni e quattro anni applicati dall’Amministrazione. Deducevano la violazione e falsa applicazione della disciplina legislativa sullo stato e sull’avanzamento degli ufficiali della Guardia di Finanza, del d.lgs. n. 95/2017, del d.lgs. n. 69/2001 e del Codice dell’ordinamento militare; la violazione del principio di equiordinazione tra le Forze di polizia a ordinamento militare; l’illegittima applicazione delle regole del reclutamento ordinario a una procedura straordinaria e transitoria; l’eccesso di potere per irragionevolezza, sviamento e ingiustizia manifesta; la violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; nonché questioni incidentali di legittimità costituzionale. L’Amministrazione aveva eccepito l’inammissibilità e la tardività del ricorso, anche per mancata impugnazione immediata del bando, e sosteneva la piena applicabilità dei tempi ordinari di progressione.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto le eccezioni relative all’opposizione dell’Amministrazione alla trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, ritenendo legittimata anche l’amministrazione statale a proporla, adeguata la rappresentanza del Comando Generale e sanata l’eventuale nullità della notificazione per effetto della costituzione dei ricorrenti e del raggiungimento dello scopo. Ha inoltre ritenuto superate le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità fondate sulla mancata impugnazione del bando, conformandosi alla precedente sentenza del Consiglio di Stato che aveva qualificato la nota del 2019 come atto autonomamente lesivo e non meramente confermativo. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile nei confronti di cinque ricorrenti che avevano manifestato il sopravvenuto venir meno dell’interesse. Nel merito, il primo motivo è stato accolto. Il Collegio ha distinto il regime ordinario di accesso al ruolo normale, soggetto ai tempi di permanenza di due anni da sottotenente e quattro da tenente, dalla disciplina speciale e transitoria dell’art. 36 del d.lgs. n. 95/2017, riservata ai luogotenenti apicali, con iscrizione in ruolo in sovrannumero e utilizzazione delle vacanze del ruolo ispettori rese indisponibili fino alla cessazione dal servizio. L’Amministrazione ha quindi errato nel ricondurre automaticamente la posizione dei ricorrenti alle regole del reclutamento ordinario. La lacuna dell’art. 36 quanto ai tempi di avanzamento deve essere colmata, attraverso il rinvio previsto dalla l. n. 1089/1959 e in applicazione del principio di equiordinazione, mediante i tempi abbreviati stabiliti dall’art. 2212-quinquiesdecies del Codice dell’ordinamento militare per l’Arma dei Carabinieri. L’applicazione dei tempi ordinari avrebbe prodotto un’irragionevole disparità di trattamento e avrebbe frustrato la finalità della disciplina transitoria, considerata l’età e l’anzianità dei destinatari. Le ulteriori censure, comprese le questioni di legittimità costituzionale, sono state assorbite. La nota impugnata e gli atti connessi sono stati annullati. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 48 c.p.a.
Consente la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario su opposizione della parte nei cui confronti è stato proposto il ricorso, senza escludere l’amministrazione statale che ha emanato l’atto.
art. 105 c.p.a.
Ha costituito la base processuale per la rimessione della causa al TAR da parte del Consiglio di Stato dopo l’annullamento della precedente pronuncia di rito.
art. 156 c.p.c.
L’eventuale nullità della notificazione dell’opposizione è stata sanata dalla costituzione in giudizio dei destinatari, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo.
art. 34 d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95
Ha modificato la disciplina ordinaria del ruolo normale della Guardia di Finanza e i tempi ordinari di permanenza nei gradi.
art. 35 d.lgs. 19 marzo 2001, n. 69
Nel regime ordinario prevede la permanenza di due anni nel grado di sottotenente.
Tabella 1 d.lgs. 19 marzo 2001, n. 69, come sostituita dalla Tabella 32 d.lgs. n. 95/2017
Nel regime ordinario stabilisce ulteriori quattro anni di permanenza nel grado di tenente.
art. 36, commi 29, 30, 31 e 32, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95
Al fine di assicurare l’invarianza di spesa, gli ufficiali di cui al comma 30 sono iscritti in ruolo in sovrannumero, allo scopo utilizzando le vacanze organiche presenti nel ruolo ispettori, che restano indisponibili fino alla cessazione dal servizio dei medesimi ufficiali.
Disciplina il concorso straordinario riservato ai luogotenenti apicali e configura il loro transito come regime speciale e transitorio, distinto dal reclutamento ordinario.
art. 1 l. 12 dicembre 1959, n. 1089
Impone l’applicazione alla Guardia di Finanza delle disposizioni sullo stato e sull’avanzamento degli ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri in mancanza di disposizioni espresse.
art. 2212-quinquiesdecies d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Prevede tempi abbreviati di avanzamento, pari a un anno nel grado di sottotenente e due anni nel grado di tenente, applicabili analogicamente alla fattispecie speciale della Guardia di Finanza.
art. 8, comma 1, l. 7 agosto 2015, n. 124
Esprime il principio di equiordinazione tra le Forze di polizia e orienta l’interpretazione della disciplina delegata verso percorsi omogenei per situazioni di reclutamento straordinario analoghe.
artt. 3 e 97 Cost.
Impongono, rispettivamente, il rispetto della ragionevolezza e dell’eguaglianza e il buon andamento dell’amministrazione; ostano a una disciplina che produca irragionevoli disparità e renda sostanzialmente ineffettiva la progressione prevista dalla riforma.
Massime di principio
- La disciplina speciale e transitoria prevista per il transito straordinario di personale apicale del ruolo ispettori nel ruolo ufficiali non può essere automaticamente assoggettata ai tempi di avanzamento propri del reclutamento ordinario, quando la struttura, i destinatari e le finalità delle due procedure siano differenti.
- Quando una disciplina speciale di transito non regola espressamente i tempi di avanzamento, la lacuna può essere colmata mediante il rinvio legislativo alle disposizioni concernenti lo stato e l’avanzamento di corpi ordinamentali omologhi, purché ciò garantisca coerenza sistemica ed equiordinazione.
- Il principio di equiordinazione tra Forze di polizia a ordinamento militare impone, a parità di presupposti del reclutamento straordinario e in assenza di oggettive differenze funzionali, l’omogeneità dei percorsi di progressione in carriera.
- L’applicazione di tempi ordinari di avanzamento a personale immesso in ruolo in età avanzata attraverso una procedura straordinaria può essere irragionevole se compromette in concreto la possibilità di conseguire i gradi superiori e frustra la finalità della disciplina transitoria.
- Il bando di una procedura selettiva non deve essere impugnato immediatamente quando non contiene clausole escludenti né disciplina in modo direttamente lesivo il futuro sviluppo della carriera; la lesione diviene attuale con il successivo atto applicativo autonomamente lesivo.
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