Cassazione Civile, Ordinanza n. 02182/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di un'azienda sanitaria provinciale aveva agito per ottenere le differenze retributive asseritamente maturate a partire dal 1998, sostenendo di essere stato adibito alle mansioni di responsabile del magazzino, riconducibili a un superiore inquadramento nel livello C del CCNL comparto sanità. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte la domanda, ritenendo prescritte le pretese anteriori al quinquennio e individuando nel 12 febbraio 2010 il primo valido atto interruttivo della prescrizione, mentre aveva escluso che la nota dell'8 luglio 2005 avesse efficacia interruttiva, perché non contenente una chiara manifestazione di volontà di rivendicare il credito. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato, da un lato, omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2943 c.c., sostenendo che la nota del 2005 fosse comunque idonea a interrompere la prescrizione anche senza formule solenni; dall'altro, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, oltre a violazione degli artt. 2948 e 2943 c.c., lamentando l'incoerenza della decisione rispetto all'identico contenuto attribuito alla nota del 2005 e all'atto del 2010 e censurando il mancato rinnovo della consulenza tecnica contabile per quantificare le somme dovute dal 2000 o dal quinquennio anteriore alla nota del 2005.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le censure si risolvessero nella contestazione della valutazione compiuta dal giudice di merito sulla idoneità degli atti prodotti a interrompere la prescrizione, valutazione che appartiene al discrezionale apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non per motivazione inesistente o per violazione delle regole ermeneutiche. La Corte ha ribadito che l'accertamento dei presupposti dell'efficacia interruttiva richiede la chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e una richiesta scritta di adempimento idonea a rendere riconoscibile la volontà del creditore di far valere il proprio diritto; tale attività è un'indagine di fatto riservata al merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2943 c.c.
L'efficacia interruttiva della prescrizione presuppone una manifestazione inequivoca della volontà del creditore di far valere il proprio diritto, oggettivamente riconoscibile dal destinatario; la valutazione della sussistenza di tali requisiti è riservata al giudice di merito.
art. 2948 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi; la Corte non entra nel merito della censura perché il ricorso è inammissibile.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- L'accertamento dell'efficacia interruttiva di una comunicazione extragiudiziale è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti di una motivazione viziata in modo radicale o della violazione delle regole ermeneutiche.
- Per interrompere la prescrizione non sono necessarie formule sacramentali, ma l'atto deve contenere elementi oggettivamente idonei a rendere riconoscibile al destinatario la pretesa creditoria e l'intimazione o richiesta di adempimento.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, vizio motivazionale o omesso esame di fatto decisivo, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove o degli atti compiuta dal giudice di merito.
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