Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06781/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a precetto fondata su un assegno bancario azionato come titolo esecutivo. Il tribunale aveva dichiarato la nullità del precetto e, accogliendo la domanda riconvenzionale della parte opposta, aveva condannato l'opponente al pagamento di una somma inferiore a quella intimata. In appello la società opponente aveva censurato: (1) il regolamento delle spese di primo grado, sostenendo che l'accoglimento dell'opposizione avrebbe dovuto comportare la compensazione per soccombenza reciproca; (2) la statuizione sulla rinuncia alla domanda riconvenzionale, ritenuta dai giudici di merito limitata alla sola domanda risarcitoria; (3) il mancato accoglimento della richiesta subordinata di riduzione dell'importo condannato, deducendo che alcune voci considerate nella consulenza tecnica d'ufficio esorbitassero dai limiti del mandato peritale e della domanda riconvenzionale. La corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello ritenendo inappellabili le parti della decisione qualificabili come opposizione agli atti esecutivi e generico, quindi inammissibile ex art. 342 c.p.c., il gravame relativo all'opposizione all'esecuzione. In cassazione la ricorrente ha riproposto i tre motivi, tutti dichiarati inammissibili perché, rispettivamente, non adeguatamente dedotto il pregresso appello sul punto spese, non trascritte o illustrate le conclusioni della controparte al momento decisivo per desumere la rinuncia, e non censurata specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata in ordine alla mancanza di specifici rilievi contro la CTU e ai limiti del mandato all'ausiliario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti e tre i motivi: il primo perché mirava a contestare il regolamento delle spese di primo grado senza dare conto in modo chiaro dell'avvenuta deduzione in appello; il secondo perché il ricorrente non ha riportato nel ricorso le conclusioni della controparte all'udienza di precisazione delle conclusioni o in discussione, passaggio necessario per verificare l'asserita rinuncia alla domanda riconvenzionale; il terzo perché non si confrontava con la reale motivazione della sentenza d'appello, che aveva ritenuto irrilevanti le censure sulla CTU per mancata formulazione di specifici e argomentati rilievi nei termini di rito. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per l'indefensio dell'intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma senza accoglimento, nel quadro delle censure sul regolamento delle spese e sulla decisione di merito.

  • art. 617 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla qualificazione della controversia tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione.

  • art. 100 c.p.c.

    Invocato nel primo motivo, senza rilievo decisivo ai fini dell'ammissibilità.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per sostenere la compensazione delle spese di primo grado in ragione della soccombenza reciproca.

  • art. 342 c.p.c.

    La corte territoriale ha ritenuto generico l'appello quanto alle statuizioni sull'opposizione all'esecuzione, con conseguente inammissibilità del gravame.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi secondo e terzo per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; le censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità e mancato confronto con la motivazione d'appello.

  • art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.

    Indicata come norma di ricorso per cassazione a fondamento dei motivi di violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato in relazione alla quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto, ove dovuto.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso che censuri una statuizione della sentenza di primo grado senza dare conto, in modo chiaro e univoco, dell'effettiva deduzione del relativo capo in appello quando tale passaggio è necessario per la verifica della doglianza.
  • La volontà di rinunciare a domande o eccezioni già formulate va desunta dal comportamento processuale della parte al momento della precisazione delle conclusioni o della discussione; in cassazione occorre riportare o almeno illustrare il contenuto di tali conclusioni, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Chi denuncia in cassazione l'omessa pronuncia o l'erronea valutazione di una rinuncia processuale deve indicare specificamente gli atti e i comportamenti processuali dai quali la rinuncia sarebbe desumibile, non potendo limitarsi a contestazioni generiche.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a reiterare censure di merito già disattese dal giudice di appello.
  • Le doglianze sulla consulenza tecnica d'ufficio devono essere veicolate tempestivamente e con rilievi specifici e argomentati nei termini processuali previsti; in difetto, la censura resta inidonea a scalfire la decisione di merito.
  • rami":["Esecuzioni","Processo civile"],"materie":["Opposizioni esecutive","Impugnazioni"],"sottomaterie":["Appello","Ricorso per cassazione"],"istituti_giuridici":["Onere della prova","Giudicato"]}''' } }```}

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.