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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14975/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto n. 140/2019 della Corte d'appello di Firenze che, pur avendo liquidato €9.900 a titolo di equo indennizzo per irragionevole durata del giudizio iniziato da Niccolini Santi il 17.4.1971, aveva escluso che il ricorrente potesse vantare iure hereditatis il diritto all'indennizzo per il periodo intercorrente tra l'inizio del giudizio e la morte del padre (6.8.1976), ritenendo non computabile il periodo anteriore al 1.8.1973 in quanto solo da tale data era riconosciuta la facoltà di ricorso individuale alla Commissione/Corte europea dei diritti dell'uomo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, se il processo era già pendente al 1.8.1973, il periodo pregresso deve essere computato ai fini della verifica del superamento del termine di ragionevole durata (sebbene l'indennizzo sia liquidabile solo per il periodo successivo al 1.8.1973). Ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese; il secondo motivo relativo alle spese è stato ritenuto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 2 legge n. 89 del 2001

    Definisce il parametro per valutare la ragionevole durata del processo; la Corte ha stabilito che, quando la causa era già pendente al 1.8.1973, il periodo anteriore deve essere computato per verificare il superamento del termine ragionevole, pur essendo indennizzabile solo la durata eccedente maturata dopo il 1.8.1973.

  • art. 6 CEDU

    Garantisce il diritto a un processo entro un termine ragionevole e costituisce la normativa sovranazionale di riferimento per l'accertamento della violazione da cui deriva l'equo indennizzo.

  • art. 25, par. 1 CEDU (regime precedente al Protocollo n.11)

    In base al regime previgente l'accesso individuale alla Commissione era condizionato all'accettazione della clausola da parte dello Stato; l'Italia l'ha accettata solo nel 1973, perciò la responsabilità internazionale dello Stato poteva essere fatta valere individualmente solo da quella data.

  • legge n. 848 del 1955

    legge 4 agosto 1955, n. 848

    Ratificò la Convenzione in Italia; la Corte richiama però che la ratifica non comportò immediata efficacia del rimedio individuale senza la specifica accettazione prevista dall'art.25 CEDU.

  • Protocollo n.11 alla CEDU

    Ha riformato il sistema di tutela europeo consentendo l'accesso alla Corte; il riferimento serve a spiegare la differenza tra il regime ante e post Protocollo in ordine al rimedio individuale.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Norme relative alla liquidazione delle spese di giudizio; il ricorso le denunciava ma la Cassazione ha ritenuto il motivo assorbito e ha rinviato la decisione sulle spese alla Corte d'appello.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass. n.95/2016; Cass. n.15778/2010; Cass. n.14286/2006; Cass. n.23080/2021

    Orientamenti consolidati secondo cui il periodo antecedente al 1.8.1973 non è indennizzabile in sé ma, se la causa era già pendente a quella data, deve essere comunque preso in considerazione per il conteggio finale della durata del processo.

Massime di principio

  • Se un processo era già pendente al 1.8.1973, il periodo anteriore a tale data deve essere computato per valutare se complessivamente è stato superato il termine di ragionevole durata, anche se l'indennizzo può essere liquidato solo per la parte eccedente maturata dopo il 1.8.1973.
  • L'indennizzo per irragionevole durata è collegato al momento in cui è stato possibile esperire il rimedio individuale a livello europeo: per l'Italia ciò trova rilevanza pratica a partire dall'accettazione prevista dall'art.25 CEDU (1973) e, successivamente, con il nuovo assetto dopo il Protocollo n.11.
  • In casi ereditari (ricorso iure hereditatis) il successore può far valere l'equo indennizzo, purché si tenga conto delle specifiche regole di computo temporale sopra indicate.
  • Le questioni sulle spese processuali possono risultare assorbite quando la Cassazione accoglie il motivo principale e rinvia la causa per nuovo esame; la Corte di merito dovrà allora decidere anche sulle spese.
  • La giurisprudenza consolidata della Cassazione serve da guida interpretativa: occorre verificare sempre la data di instaurazione del processo rispetto al 1.8.1973 per determinare modalità di computo e indennizzabilità.

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