Sentenza n. 1958/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento -a) dell'ordinanza datata -OMISSIS-, Prot. Ed. n. -OMISSIS- - Ord. n. -OMISSIS-, a firma della Dirigente del Servizio Vigilanza Edilizia ed Agibilità del Comune di Torino, notificata al ricorrente a mezzo p.e.c. in data -OMISSIS-, con la quale l’Amministrazione comunale ha intimato al ricorrente di provvedere alla demolizione dell'opera asseritamente abusiva eseguita presso l'immobile di sua proprietà, sito a -OMISSIS-, -OMISSIS-, consistente nella “apertura di una luce sul fronte cieco senza autorizzazione del Condominio, a fianco di una prima luce di dimensioni maggiori e già oggetto della pratica abusiva prot. ed. n. -OMISSIS-”, nonché alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento; -b) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione e ripristino relativa a una nuova apertura realizzata su una parete esterna condominiale, contestata perché priva di autorizzazione del condominio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario aveva realizzato nel 2017 una seconda, più piccola apertura in una parete esterna dell'edificio, per dare luce a un secondo servizio igienico. Dopo l'avvio di un procedimento per presunto abuso, presentò una CILA per lavori in corso e pagò la sanzione, poi integrata nella misura piena richiesta dal Comune. L'Amministrazione confermò l'archiviazione del procedimento e in seguito dichiarò che la CILA era idonea a sanare l'apertura. Dopo che il giudice civile, su domanda del condominio, ne ordinò la rimozione per mancanza del previo assenso condominiale e alterazione del decoro architettonico, il Comune adottò l'ordinanza impugnata, richiamando quella decisione. Il ricorrente dedusse: (1) violazione degli artt. 6 e 27 d.P.R. 380/2001, travisamento dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, sviamento e difetto di motivazione, perché il Comune avrebbe recepito una decisione civile senza accertare alcuna violazione urbanistico-edilizia; (2) violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990 e degli artt. 6, comma 7, e 27 d.P.R. 380/2001, nonché difetto di motivazione e istruttoria e contraddittorietà, perché l'ordinanza si discostava dagli atti comunali che avevano riconosciuto la regolarizzazione con CILA e archiviato il procedimento, senza annullarli né spiegare il superamento della precedente posizione e dell'affidamento ingenerato; (3) violazione dell'art. 11 d.P.R. 380/2001 in relazione agli artt. 1102 e 1120 c.c., sostenendo che l'apertura non richiedesse autorizzazione condominiale e che la lesione del decoro architettonico spettasse al giudice ordinario. Il Comune sostenne che la decisione civile aveva accertato il difetto di legittimazione del proprietario, che la CILA non precludeva i poteri di vigilanza edilizia e che non occorresse autotutela.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza. Ha accolto il primo motivo: l'ordinanza si fondava esclusivamente sulla pronuncia civile e non individuava alcuna difformità urbanistico-edilizia né l'inidoneità della CILA; la tutela civilistica dei diritti dei condomini e la vigilanza edilizia comunale operano su piani distinti, e l'ordine del giudice civile non richiede recepimento amministrativo. Ha accolto anche il secondo motivo: il Comune aveva espresso una posizione favorevole sulla CILA, applicato la relativa sanzione e archiviato il procedimento, per poi adottare una misura opposta senza motivare il superamento dei precedenti atti e dell'affidamento ingenerato. La regola per cui la CILA non richiede normalmente autotutela rispetto a un titolo non si applicava così da legittimare l'ordinanza: qui l'Amministrazione era già intervenuta espressamente e non aveva contestato che l'intervento richiedesse un titolo diverso o fosse urbanisticamente incompatibile. Per un intervento effettivamente rientrante nella CILA, la legittimazione del comunicante rispetto ai beni condominiali resta questione privatistica, tutelabile davanti al giudice ordinario, non ragione sufficiente per la repressione edilizia comunale. Il terzo motivo è stato assorbito. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in € 3.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6, comma 5, d.P.R. 380/2001
Aveva, infatti, condiviso che alla fattispecie in esame fosse applicabile l’art. 6, comma 5, del D.P.R. 380/2001 (relativo agli interventi assoggettati a CILA non preceduti dalla relativa comunicazione), limitandosi a stabilire che la relativa sanzione pecuniaria dovesse essere pagata in misura piena e non ridotta, come invece invocato dal dichiarante (perché secondo l’Amministrazione i relativi lavori non era ancora in corso, come sostenuto da quest’ultimo, ma già conclusi).
Il Comune aveva trattato l'intervento come soggetto a CILA tardiva e aveva limitato la propria determinazione alla misura della sanzione, senza contestare allora l'inidoneità della CILA o l'incompatibilità urbanistico-edilizia dell'opera.
art. 6-bis, comma 5, d.P.R. 380/2001
Pertanto, se l’intervento eseguito rientra effettivamente nel perimetro della CILA, vi è spazio solo per l’esercizio del potere sanzionatorio previsto dall’art. 6 bis, comma 5, del D.P.R. 380/2001 in caso di mancata, tardiva o irregolare presentazione della stessa.
Per un intervento che rientra effettivamente nel campo della CILA, l'eventuale omissione, tardività o irregolarità della comunicazione è assoggettata al potere sanzionatorio specificamente previsto; non ne consegue, per ciò solo, la repressione come abuso edilizio.
art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001
La pubblica amministrazione è tenuta essenzialmente a verificare, nell’interesse pubblico, la conformità dell’intervento alla normativa urbanistico-edilizia di riferimento e ad accertare che lo stesso sia stato realizzato sulla base dei titoli eventualmente richiesti dall’ordinamento, mentre, nel secondo caso, il giudice civile interviene a tutela dei diritti soggettivi di terzi che si assumano lesi dall’iniziativa edificatoria altrui, a prescindere dall’eventuale sussistenza di un titolo edilizio che l’abbia legittimata sotto il profilo pubblicistico.
Il potere di vigilanza edilizia deve fondarsi sull'accertamento di violazioni urbanistico-edilizie o sull'assenza del titolo richiesto. Non può essere esercitato al solo fine di dare attuazione a una pronuncia civile che tutela diritti soggettivi condominiali.
art. 21-nonies l. 241/1990
Si tratta di atti che non sono stati annullati dall’Amministrazione resistente e che si pongono in contraddizione con la successiva ordinanza di demolizione adottata, senza che quest’ultima nemmeno motivi adeguatamente sulle ragioni del loro superamento e sulla frustrazione dell’affidamento ingenerato nell’odierno ricorrente (quantomeno a partire dal 2018) sull’avvenuta regolarizzazione edilizia dell’intervento eseguito.
Quando il Comune si è già pronunciato espressamente sulla CILA e ha archiviato il procedimento repressivo, non può adottare una misura incompatibile con quella posizione senza affrontare e motivare il superamento dei precedenti atti e dell'affidamento ingenerato. Non è sufficiente invocare in astratto che la CILA non è un titolo da annullare in autotutela.
Massime di principio
- L'ordine di ripristino pronunciato dal giudice civile per tutelare diritti soggettivi, anche relativi alla proprietà condominiale o al decoro dell'edificio, non richiede attuazione o recepimento da parte del Comune. L'amministrazione può intervenire autonomamente solo se accerta una violazione della normativa urbanistico-edilizia o l'assenza del titolo edilizio richiesto.
- La CILA è una comunicazione privata relativa a un'attività edilizia liberalizzata e non attiva, di per sé, un procedimento autorizzatorio né uno specifico controllo amministrativo successivo assimilabile a quello previsto per la SCIA. Se l'intervento rientra nel suo ambito, la mancata, tardiva o irregolare presentazione comporta il potere sanzionatorio previsto dalla legge; se invece era necessario un titolo diverso o l'intervento è urbanisticamente incompatibile, il Comune può reprimere l'abuso.
- Quando l'amministrazione ha esaminato espressamente una CILA, applicato la relativa disciplina sanzionatoria e archiviato il procedimento repressivo, una successiva ordinanza incompatibile con tale posizione deve indicare le ragioni del mutamento e confrontarsi con l'affidamento ingenerato. Nel caso deciso, la misura non poteva fondarsi sulla sola mancanza di assenso condominiale accertata dal giudice civile.
- Per un intervento effettivamente riconducibile alla CILA, la legittimazione del privato a intervenire su beni di proprietà esclusiva o comune e l'eventuale lesione dei diritti condominiali attengono, in linea di principio, ai rapporti privatistici e alla tutela davanti al giudice ordinario, non alla verifica di conformità urbanistico-edilizia svolta dal Comune.
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