Sentenza del 05/04/2017 n. 8791 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., poiché la sentenza impugnata era stata revocata con sentenza passata in giudicato. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, in considerazione della natura sopravvenuta della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 1993, determinando, sulla base di accertamenti bancari, un reddito di Lire 2.506.051.000 rispetto ai Lire 61.692.000 dichiarati. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto fondato l'accertamento limitatamente a Lire 1.795.667.000 e aveva dichiarato nulla la sentenza di primo grado nella parte relativa a Lire 13.002.000 non contestate dalla contribuente. R.F. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma successivamente ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, poiché la sentenza impugnata era stata oggetto di revocazione con decisione divenuta definitiva.
Norme richiamate
Art. 100 del codice di procedura civile
Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
La Corte ha ritenuto venuto meno l'interesse concreto e attuale della contribuente alla decisione sul ricorso per cassazione, poiché la sentenza impugnata era stata successivamente revocata con pronuncia definitiva.
Massime di principio
- Se la decisione impugnata viene successivamente revocata o sostituita da un provvedimento definitivo, il ricorso contro la decisione originaria può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione; se viene meno durante il giudizio, il giudice non procede all'esame dei motivi.
- La revocazione della sentenza impugnata non comporta automaticamente una pronuncia sul merito del ricorso per cassazione: il giudizio può essere dichiarato inammissibile perché non esiste più una decisione utile da annullare o confermare.
- Quando l'inammissibilità deriva da un evento sopravvenuto e non imputabile alle parti, le spese possono essere compensate.
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