Cassazione Civile, Ordinanza n. 23369/2021 del 24/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda un avvocato che, pur essendo iscritto all'albo, non risultava iscritto obbligatoriamente alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per l'anno 2010, poiché non aveva conseguito un reddito ritenuto sufficiente ai fini dell'insorgenza dell'obbligo contributivo verso la Cassa. Il professionista aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS e dell'insussistenza del debito contributivo; il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione dell'INPS. In cassazione l'Istituto ha denunciato violazione e falsa applicazione della normativa sulla Gestione separata e sulla previdenza forense, sostenendo che, per gli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa ma esercenti la professione in modo abituale, sussiste comunque l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata anche se il reddito prodotto è inferiore alle soglie previste dai regolamenti della Cassa stessa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso dell'INPS. Ha affermato che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 riguarda chi eserciti abitualmente una professione che produca reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la soglia di euro 5.000 rileva invece solo per l'attività autonoma occasionale. Poiché la sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi, è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
è stato utilizzato come parametro per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per chi eserciti abitualmente una professione che produca reddito non assoggettato a contribuzione presso la cassa di riferimento.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
richiamato dall'INPS a sostegno della tesi sull'obbligo contributivo alla Gestione separata.
art. 53 D.P.R. n. 917/1986
richiamato quale norma sul reddito di lavoro autonomo rilevante nel quadro dell'obbligo contributivo.
artt. 10, 11 e 22 L. n. 576/1980
richiamati in relazione alla disciplina previdenziale forense e ai contributi dovuti dagli avvocati.
art. 21, comma 10, L. n. 247/2012
richiamato dall'INPS nella doglianza in tema di previdenza forense.
Massime di principio
- L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS sussiste per il professionista che eserciti in modo abituale, anche non esclusivo, una professione dalla quale derivi reddito non assoggettato a contribuzione presso la cassa professionale di riferimento.
- La soglia reddituale di euro 5.000 rileva come presupposto per l'iscrizione alla Gestione separata solo in caso di attività di lavoro autonomo occasionale; essa non è invece decisiva quando l'attività presenti carattere di abitualità.
- L'abitualità dell'esercizio professionale è un accertamento di fatto che può essere desunto anche da indici presuntivi, quali l'iscrizione all'albo, l'apertura della partita IVA e l'organizzazione di mezzi predisposti per l'attività.
- Il reddito inferiore a euro 5.000 può assumere valore indiziario ai fini della verifica dell'abitualità, ma va valutato insieme agli altri elementi acquisiti nel processo e non è di per sé dirimente.
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