Cassazione Penale, Sentenza n. 29344/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cerqua: deduceva violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art.129 c.p.p., lamentando che la Corte d'appello non avesse valutato l'assenza di cause di non punibilità. Scognamiglio: lamentava la mancata applicazione dell'attenuante speciale dell'art.74, comma 7, D.P.R. 309/1990 (per la collaborazione utile a sottrarre risorse al traffico di stupefacenti e assicurare prove), chiedeva contestualmente rideterminazione/mitigazione della pena (anche per ruolo marginale), riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'art.416-bis.1 c.p., modifiche delle date di contestazione, nonché la sostituzione della misura cautelare (custodia in carcere) con arresti domiciliari in località protetta per sopravvenuta inefficacia della custodia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Cerqua: il motivo era manifestamente infondato e inammissibile perché attinente a profili non deducibili in cassazione dopo il concordato in appello (art.599-bis c.p.p.), essendo preclusa la censura su questioni rinunciate con il patteggiamento in appello e non potendosi sollevare ex officio le stesse. Per Scognamiglio: il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato e inammissibile. La Corte d'appello aveva motivatamente escluso l'attenuante ex art.74, comma 7 D.P.R. 309/1990 (anche perché per quel reato era stata applicata l'attenuante ex art.416-bis.1 c.p., incompatibile nella fattispecie), e le ulteriori doglianze introdotte con memoria sono state considerate inedite e quindi non deducibili in cassazione. Le richieste relative alla misura cautelare sono inammissibili perché la perdita di efficacia della custodia deve essere chiesta con i rimedi idonei (revoca/appello), salvo casi di connessione con motivi di legittimità validi, qui assenti. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art.129 c.p.p.
La richiesta di valutazione di cause di non punibilità non è deducibile in cassazione quando il processo si è concluso con un concordato in appello che comporta rinuncia a determinati motivi; la Corte non può essere investita di questioni rinunciate.
art.599-bis c.p.p.
Regime del patteggiamento in appello: limita la cognizione del giudice e preclude talune censure in cassazione, specialmente quelle relative a motivi rinunciati con l'accordo.
D.P.R. 309/1990, art.74, comma 7
Attenuante speciale per chi si è adoperato per assicurare le prove del reato di traffico di stupefacenti o per sottrarre risorse decisive al traffico; la sua applicazione è distinta e non concorre automaticamente con altre attenuanti con finalità premiali.
art.416-bis c.p.
Aggravante relativa alla partecipazione ad associazione di tipo mafioso; la sua contestazione incide sulla possibilità di applicare attenuanti diverse da quelle previste per la specifica fattispecie.
art.416-bis.1 c.p. (ex art.8 legge 203/1991)
Attenuante per collaboratori di giustizia in relazione ai reati di tipo mafioso; quando applicata esaurisce l'ambito premiale rispetto all'attenuante dell'art.74 D.P.R. 309/1990 se il reato principale è quello di associazione mafiosa aggravata.
art.581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Prescrive i requisiti formali della motivazione della impugnazione per consentire l'esercizio del sindacato in grado di appello/cassazione; ricorsi generici o indeterminati sono inammissibili.
art.585 c.p.p.
Limiti e preclusioni per l'introduzione di motivi nuovi in appello e nelle memorie; le memorie non possono introdurre doglianze nuove se non nei casi espressamente previsti.
art.606, comma 3 c.p.p.
Regole sul sindacato di legittimità limitato ai motivi devoluti al giudice di appello; impedisce deduzioni nuove in Cassazione quando non devolute con la dovuta specificità.
art.133 c.p.
Criteri di determinazione della pena (aggravanti e attenuanti, capacità a delinquere, gravità dei fatti) utilizzati dalla Corte territoriale nella determinazione della pena.
art.306 c.p.p.
Prevede l'istanza di revoca della misura cautelare; le questioni sull'inefficacia sopravvenuta della custodia devono essere sollevate con gli strumenti previsti, salvo eccezioni di connessione con censure di legittimità.
Massime di principio
- Se il procedimento si conclude con un concordato in appello (art.599-bis c.p.p.), le parti che rinunciano a motivi d'appello precludono la possibilità di impugnare quelle stesse questioni in Cassazione.
- L'attenuante prevista dall'art.74, comma 7, D.P.R. 309/1990 ha presupposti specifici (assicurare prove o sottrarre risorse decisive al traffico di stupefacenti) e non è automaticamente cumulabile con l'attenuante per il collaboratore di cui all'art.416-bis.1 c.p.; quando sia contestata l'aggravante mafiosa prevale l'ambito applicativo dell'attenuante prevista per i reati di tipo mafioso.
- Motivi nuovi introdotti tramite memoria difensiva in appello non devoluti con la dovuta specificità sono inammissibili in sede di legittimità; le memorie devono supportare e non ampliare le doglianze originarie.
- Richieste di modifica o revoca della misura cautelare per sopravvenuta inefficacia devono essere sollevate con l'istanza di revoca (art.306 c.p.p.) e con i rimedi di merito appropriati; la Cassazione può intervenire solo se la richiesta è connessa a censure di legittimità ammissibili.
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti premiali legate alla collaborazione è necessario dimostrare concretamente l'utilità obiettiva del contributo (sequestro di risorse decisive, assicurazione di prove determinanti, approfondita e verificabile collaborazione), non bastano affermazioni generiche.
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