Cassazione Penale, Sentenza n. 21831/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per reati di stupefacenti (art. 73 e 74 d.P.R. 309/90). Le censure principali riguardavano: l'inutilizzabilità delle chat Sky ECC acquisite tramite ordine europeo di indagine (o.e.i.) dalle autorità francesi per carenza di verifica che le intercettazioni estere si riferissero a reati riconosciuti in Italia; violazione del diritto di difesa per mancato accesso alle modalità di gestione dei dati e all'algoritmo/strumento di decrittazione; carente motivazione sulla identificazione del ricorrente nelle chat e sulla gravità indiziaria (anche rispetto alle dichiarazioni del collaboratore Sorio); illogicità della misura cautelare in ragione del tempo silente e della prognosi favorevole per i precedenti datati; contestazione della sussistenza dell'aggravante ex art. 416 bis.1 c.p.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile all'acquisizione delle intercettazioni estere la disciplina dell'art. 270 c.p.p. (e non l'art. 234-bis), ha confermato che i risultati acquisiti tramite o.e.i. sono utilizzabili in Italia purché non emerga una violazione dei diritti fondamentali e ha sottolineato che grava sulla difesa l'onere di allegare e provare fatti idonei a dimostrare tale violazione. Ha considerato non pertinenti le argomentazioni basate su una pronuncia della Corte di Giustizia UE relativa ad altra fattispecie. Sul piano probatorio e cautelare, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione della gravità indiziaria fondata su chat decriptate, servizi di osservazione, riprese video e dichiarazioni del collaboratore, e adeguatamente motivata la sussistenza del pericolo di recidiva (anche alla luce della presunzione relativa prevista dall'art. 275 c.p.p. per reati associativi e della mancata prova della cessazione dell'attività). Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e disposto l'invio della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 270 cod. proc. pen.
Disciplina l'acquisizione in Italia dei risultati di indagini o intercettazioni disposte da autorità straniere tramite O.E.I.; applicabile nel caso di acquisizione di intercettazioni estere e rende utilizzabili tali risultati salvo che sia dimostrata la violazione di diritti fondamentali
art. 234-bis cod. proc. pen.
Rilevato che non opera nelle ipotesi di acquisizione tramite cooperazione tra autorità giudiziarie estere come l'o.e.i.; le Sezioni Unite hanno escluso la sua applicabilità al caso
art. 266 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa per l'ambito delle intercettazioni; la Corte rileva che non rileva se l'intercettazione estera riguardava reati per i quali in origine era autorizzata, ma rileva l'idoneità dell'uso in Italia ai sensi dell'art. 270
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per reati associativi; può essere attenuata dal tempo silente ma il giudice deve valutare esplicitamente tale circostanza
d.lgs. n. 108/2017
Coordinamento con la Direttiva 2014/41/UE: impone il rispetto dei diritti fondamentali nell'acquisizione transfrontaliera delle prove ma non richiede la puntuale applicazione di tutte le regole italiane da parte dello Stato di esecuzione
Direttiva 2014/41/UE
Stabilisce garanzie sui diritti della difesa in relazione alle prove acquisite tramite O.E.I.; prevede norme di salvaguardia ma lascia spazio alla presunzione di conformità fra Stati membri, fermo restando che la difesa deve allegare fatti che dimostrino violazioni
Direttiva 2016/680
Richiamata dalla difesa e dalla giurisprudenza CJEU su tematiche di accesso ai dati personali; la Corte ha ritenuto la pronuncia CJEU non pertinente alla fattispecie di utilizzazione di intercettazioni acquisite tramite o.e.i.
Considerando (19) Direttiva 2014/41/UE
Sancisce il principio di fiducia reciproca e la presunzione relativa di conformità degli Stati membri rispetto ai diritti fondamentali, che può essere tuttavia superata da seri motivi
art. 78 disp. att. cod. proc. pen.
Regola l'acquisizione di atti di procedimenti esteri e non richiede il deposito dei provvedimenti esteri autorizzativi nel procedimento italiano
art. 187 cod. proc. pen.
Attribuisce l'onere della prova sui fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali: la difesa deve allegare/provare i fatti che giustifichino la nullità o inutilizzabilità delle prove estere
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'invio della copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario competente; applicata dalla Corte per gli adempimenti successivi
Massime di principio
- I risultati di intercettazioni disposte da autorità straniere e acquisiti tramite ordine europeo di indagine sono utilizzabili in Italia secondo l'art. 270 c.p.p., salvo che la difesa non dimostri fatti concreti che provino una violazione dei diritti fondamentali.
- Sussiste una presunzione relativa di conformità dell'attività investigativa svolta dallo Stato di esecuzione: la difesa ha l'onere di allegare e provare gli elementi da cui desumere la violazione dei diritti della difesa o altri diritti fondamentali.
- Il giudice italiano non è tenuto a esigere l'autorizzazione preventiva o il deposito dei provvedimenti di autorizzazione esteri per rendere utilizzabili le prove acquisite tramite o.e.i.; rileva la compatibilità sostanziale con l'ordinamento italiano e il rispetto dei diritti fondamentali.
- La richiesta di accesso agli algoritmi, al software di decriptazione o alle modalità tecniche di acquisizione da parte dello Stato estero non determina automaticamente inutilizzabilità delle prove: la loro mancata conoscenza deve essere sostenuta da elementi concreti che dimostrino pregiudizio grave al diritto di difesa.
- Nelle misure cautelari per reati associativi la presunzione relativa ex art. 275 comma 3 c.p.p. gioca un ruolo significativo, ma il cosiddetto 'tempo silente' può attenuare tale presunzione: il giudice deve valutare esplicitamente l'intervallo temporale e le condotte successive dell'indagato.
- L'aggravante di tipo associativo o di agevolazione mafiosa in sede cautelare può essere ricavata, anche a livello indiziario, da frequenti collegamenti e ruoli nel contesto criminale; tuttavia la rilevanza concreta di tale aggravante deve essere collegata all'incidenza sulla natura o sulla misura della restrizione cautelare se si vuole che l'impugnazione ne tragga utilità concreta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21539/2025 del 09/06/2025
- Sentenza penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21540/2025 del 09/06/2025
- Sentenza penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21544/2025 del 09/06/2025
- Sentenza penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21545/2025 del 09/06/2025
- Sentenza penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21546/2025 del 09/06/2025
- Sentenza penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21547/2025 del 09/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →