Sentenza del 05/04/2017 n. 551 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Reddito imponibile - Detrazioni per carichi di famiglia - Presupposti. Art. 12 TUIR
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il riparto tra i genitori delle detrazioni per figli a carico ai sensi dell'art. 12 TUIR. In particolare, si doveva stabilire se il raggiungimento della maggiore età del figlio facesse cessare gli effetti economici delle precedenti statuizioni giudiziali sull'affidamento e sul mantenimento, oppure se tali effetti continuassero fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio.
La decisione
La decisione ha affermato che la maggiore età non determina automaticamente il venir meno degli effetti economici dell'affidamento. In assenza di un diverso accordo tra i genitori, il riparto delle detrazioni continua a essere disciplinato dalle statuizioni economico-patrimoniali dell'autorità giudiziaria, fino a quando il figlio non raggiunga l'indipendenza economica. Il ricorso del contribuente è stato quindi accolto, con riconoscimento della rilevanza delle precedenti disposizioni giudiziali.
Norme richiamate
Art. 12 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
La norma disciplina le detrazioni per figli fiscalmente a carico e il loro riparto tra i genitori. Il raggiungimento della maggiore età del figlio, da solo, non elimina gli effetti economici delle disposizioni giudiziali sull'affidamento e sul mantenimento.
Massime di principio
- La maggiore età del figlio non comporta automaticamente la cessazione delle conseguenze economiche delle statuizioni giudiziali adottate durante la minore età.
- In assenza di un accordo successivo tra i genitori o di una nuova decisione giudiziaria, le precedenti disposizioni economico-patrimoniali possono continuare a disciplinare il riparto delle detrazioni fiscali.
- Il riferimento temporale rilevante può essere l'indipendenza economica del figlio, non soltanto il compimento dei diciotto anni.
- Per stabilire chi possa utilizzare la detrazione occorre esaminare il contenuto concreto del provvedimento giudiziario e verificare se esso preveda, espressamente o implicitamente, criteri di ripartizione tra i genitori.
- Un diverso riparto può essere applicato se esiste un accordo valido tra i genitori, purché coerente con la disciplina fiscale vigente e adeguatamente documentabile.
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