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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21333/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione all'associazione di tipo camorristico 'clan Mallardo', in qualità di autista e factotum del reggente Pirozzi. Il ricorso deduceva: difetto di autonoma valutazione del quadro indiziario; erronea valutazione del contenuto delle conversazioni telefoniche e della frase «qua devi camminare.., come se fossi un latitante»; irrilevanza della 'mesata' come prova di illeciti (essendo termine generico per stipendio); limitato arco temporale dell'attività (settembre 2019 - novembre 2020) e lunga distanza temporale dall'applicazione della misura; mancata considerazione di misure meno afflittive; ingiustificata disparità di trattamento rispetto al coindagato Giuseppe Di Mattia, scarcerato dal medesimo Tribunale.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo (assenza di autonoma valutazione) ritenendolo infondato o inammissibile: l'obbligo di valutazione autonoma è previsto solo per le misure emesse 'inaudita altera parte' (ordinanza genetica) e non per il riesame, e le doglianze del ricorrente erano in parte generiche o costituivano una mera richiesta di rivalutazione di merito. Ha invece accolto il secondo motivo relativo alle esigenze cautelari e alla scelta della misura: la motivazione del Tribunale era meramente stilistica e non spiegava adeguatamente il 'negativo giudizio sulla personalità' né perché non fossero idonee misure meno afflittive, tenuto conto del ruolo prevalentemente di ordine svolto dall'imputato e della cessazione della sua attività oltre quattro anni prima. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli (art. 309, co. 7 c.p.p.), disponendo gli adempimenti di cancelleria previsti.

Norme richiamate

  • art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen.

    La Corte chiarisce che l'obbligo di 'autonoma valutazione' del giudice si applica solo alla decisione che dispone la misura inaudita altera parte (ordinanza genetica); il riesame non richiede la stessa valutazione formale e contro di esso possono essere dedotti i normali vizi della motivazione.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal Tribunale come presunzione a favore della custodia cautelare per taluni reati; la Corte osserva che il semplice richiamo alla norma non sostituisce una motivazione concreta circa l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari e la non adeguatezza di misure meno afflittive.

  • art. 309, co. 7, c.p.p.

    Norma richiamata per indicare la competenza del Tribunale al quale la Cassazione rinvia il nuovo giudizio.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att.

    Norma procedurale citata per gli adempimenti di cancelleria successivi all'annullamento e rinvio disposti dalla Corte.

Massime di principio

  • La conferma di una misura cautelare richiede una motivazione concreta e specifica circa l'attualità e la necessità delle esigenze cautelari; formule generiche sul 'giudizio negativo della personalità' non sono sufficienti.
  • L'obbligo di autonoma valutazione del giudice è previsto in modo stringente solo per le misure emesse inaudita altera parte; nei giudizi di riesame le censure devono invece attestare vizi di motivazione o errori rilevanti, evitando richieste di rivalutazione meramente alternativa.
  • La mera appartenenza a un sodalizio o il richiamo alla presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. non esime il giudice dall'esplicitare perché non siano idonee misure meno afflittive (divieto di motivazione meramente formale).
  • La cessazione dell'attività delinquenziale da tempo e il ruolo di ordine/di supporto nell'associazione possono attenuare le esigenze cautelari; il giudice deve valutare temporalità e rilevanza del contributo dell'indagato.
  • Disparità di trattamento tra coindagati deve essere motivata: se posizioni e fatti sono sostanzialmente analoghi, il mantenimento della detenzione per uno e la scarcerazione per un altro richiedono una spiegazione adeguata.
  • In sede di impugnazione in Cassazione non è consentito chiedere alla Corte una nuova valutazione di merito delle risultanze probatorie; le doglianze devono mirare a vizi di diritto o di motivazione non meramente alternativi.

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