Cassazione Penale, Sentenza n. 21333/2025 del 06/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione all'associazione di tipo camorristico 'clan Mallardo', in qualità di autista e factotum del reggente Pirozzi. Il ricorso deduceva: difetto di autonoma valutazione del quadro indiziario; erronea valutazione del contenuto delle conversazioni telefoniche e della frase «qua devi camminare.., come se fossi un latitante»; irrilevanza della 'mesata' come prova di illeciti (essendo termine generico per stipendio); limitato arco temporale dell'attività (settembre 2019 - novembre 2020) e lunga distanza temporale dall'applicazione della misura; mancata considerazione di misure meno afflittive; ingiustificata disparità di trattamento rispetto al coindagato Giuseppe Di Mattia, scarcerato dal medesimo Tribunale.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo (assenza di autonoma valutazione) ritenendolo infondato o inammissibile: l'obbligo di valutazione autonoma è previsto solo per le misure emesse 'inaudita altera parte' (ordinanza genetica) e non per il riesame, e le doglianze del ricorrente erano in parte generiche o costituivano una mera richiesta di rivalutazione di merito. Ha invece accolto il secondo motivo relativo alle esigenze cautelari e alla scelta della misura: la motivazione del Tribunale era meramente stilistica e non spiegava adeguatamente il 'negativo giudizio sulla personalità' né perché non fossero idonee misure meno afflittive, tenuto conto del ruolo prevalentemente di ordine svolto dall'imputato e della cessazione della sua attività oltre quattro anni prima. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli (art. 309, co. 7 c.p.p.), disponendo gli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen.
La Corte chiarisce che l'obbligo di 'autonoma valutazione' del giudice si applica solo alla decisione che dispone la misura inaudita altera parte (ordinanza genetica); il riesame non richiede la stessa valutazione formale e contro di esso possono essere dedotti i normali vizi della motivazione.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal Tribunale come presunzione a favore della custodia cautelare per taluni reati; la Corte osserva che il semplice richiamo alla norma non sostituisce una motivazione concreta circa l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari e la non adeguatezza di misure meno afflittive.
art. 309, co. 7, c.p.p.
Norma richiamata per indicare la competenza del Tribunale al quale la Cassazione rinvia il nuovo giudizio.
art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Norma procedurale citata per gli adempimenti di cancelleria successivi all'annullamento e rinvio disposti dalla Corte.
Massime di principio
- La conferma di una misura cautelare richiede una motivazione concreta e specifica circa l'attualità e la necessità delle esigenze cautelari; formule generiche sul 'giudizio negativo della personalità' non sono sufficienti.
- L'obbligo di autonoma valutazione del giudice è previsto in modo stringente solo per le misure emesse inaudita altera parte; nei giudizi di riesame le censure devono invece attestare vizi di motivazione o errori rilevanti, evitando richieste di rivalutazione meramente alternativa.
- La mera appartenenza a un sodalizio o il richiamo alla presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. non esime il giudice dall'esplicitare perché non siano idonee misure meno afflittive (divieto di motivazione meramente formale).
- La cessazione dell'attività delinquenziale da tempo e il ruolo di ordine/di supporto nell'associazione possono attenuare le esigenze cautelari; il giudice deve valutare temporalità e rilevanza del contributo dell'indagato.
- Disparità di trattamento tra coindagati deve essere motivata: se posizioni e fatti sono sostanzialmente analoghi, il mantenimento della detenzione per uno e la scarcerazione per un altro richiedono una spiegazione adeguata.
- In sede di impugnazione in Cassazione non è consentito chiedere alla Corte una nuova valutazione di merito delle risultanze probatorie; le doglianze devono mirare a vizi di diritto o di motivazione non meramente alternativi.
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