Sentenza del 21/06/2016 n. 707 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamenti effettuati presso terzi - Obbligo di contraddittorio - Non sussiste - Obbligo di motivazione - Necessità anche nel caso in cui il ricorrente si sia difeso e non abbia dimostrato la sussistenza di un pregiudizio al diritto di difesa - Non sussiste - Società di capitali a ristretta base azionaria - Presunzione semplice di distribuzione utili extracontabili ai soci - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'utilizzo, ai fini dell'accertamento, di elementi acquisiti nell'ambito di controlli eseguiti nei confronti di terzi, lamentando la violazione del contraddittorio e dell'obbligo di motivazione dell'atto impositivo. Ha inoltre contestato la presunzione secondo cui gli utili extracontabili accertati in capo a una società di capitali a ristretta base azionaria o familiare sarebbero stati distribuiti ai soci.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L'Amministrazione può utilizzare verbali, atti e documenti acquisiti nell'ambito di verifiche riguardanti altri contribuenti, purché siano idonei a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti. Non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio per accertamenti effettuati presso terzi. Il difetto di motivazione non determina automaticamente la nullità dell'atto quando il contribuente ne abbia compreso i presupposti, li abbia contestati puntualmente e non abbia dimostrato un concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa. È inoltre legittima, quale presunzione semplice, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società a ristretta base azionaria o familiare, salva la prova contraria del contribuente.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 39
Gli Uffici possono procedere alla rettifica sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti tratte da atti e documenti in loro possesso.
La norma consente di fondare l'accertamento anche su elementi acquisiti nell'ambito di verifiche riguardanti altri contribuenti, purché le presunzioni siano gravi, precise e concordanti.
D.P.R. n. 633/1972, art. 54, comma 2
Gli Uffici possono procedere alla rettifica sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Anche nell'accertamento IVA possono essere utilizzati atti e documenti provenienti da controlli effettuati presso terzi, se idonei a sostenere una ricostruzione presuntiva qualificata.
Cassazione n. 10982/2007
Nelle società di capitali a ristretta base azionaria o familiare, la distribuzione ai soci degli utili extracontabili può essere desunta mediante presunzione semplice, fondata sulla ristrettezza della compagine sociale e sui rapporti di solidarietà e reciproco controllo tra i soci.
Massime di principio
- Gli elementi raccolti durante controlli fiscali svolti nei confronti di terzi possono essere utilizzati contro un altro contribuente, senza che ciò comporti automaticamente violazione del contraddittorio, se sono documentati e sorretti da presunzioni gravi, precise e concordanti.
- Un vizio di motivazione dell'atto impositivo non comporta automaticamente la nullità: il contribuente deve dimostrare sia di non aver compreso le ragioni dell'accertamento sia il concreto pregiudizio subito nell'esercizio della difesa.
- Nelle società di capitali con pochi soci o con struttura familiare, gli utili extracontabili accertati in capo alla società possono essere presunti distribuiti ai soci; si tratta però di una presunzione semplice, che il contribuente può superare con prova contraria.
- La presunzione di distribuzione degli utili non è una presunzione di secondo grado: il fatto noto è costituito dalla ristretta base sociale e dai rapporti tra i soci, non dalla mera esistenza del maggior reddito accertato alla società.
- Per contestare efficacemente un accertamento fondato su elementi acquisiti presso terzi o sulla ristretta base sociale, è necessario indicare specificamente l'inattendibilità degli elementi utilizzati e fornire una prova concreta contraria, non limitandosi a eccepire vizi formali o l'assenza di contraddittorio.
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