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Sentenza

Sentenza n. 992/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del regolamento di attuazione della legge regionale 2 agosto 2023, n. 36, dell’8 gennaio 2025, n. 2/R; - della delibera n. 1552 del 23 gennaio 2024, di approvazione del regolamento 2/R dell’8 gennaio 2025, della Giunta Regionale della Regione Toscana; - della Delibera di approvazione n. 559, del 13 maggio 2024 della Giunta Regionale della Regione Toscana, dello schema di regolamento di attuazione della legge regionale 2 agosto 2023, n. 36 e della pedissequa Relazione illustrativa, nonché relazione Tecnico Normativa; - di ogni altro atto connesso o collegato precedente o successivo, noto e non noto; e per la condanna - della PA resistente al risarcimento del danno per tardività nell’emanazione del regolamento n. 2/R dell’8 gennaio 2025, nonché per mancanza di correttezza e buona fede nello svolgimento del procedimento amministrativo; nonché - previa delibazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, relativamente alla violazione degli artt. 3, 9 e 41 Cost., per la rimessione alla Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale al fine della declaratoria di illegittimità costituzionale della L.R. Toscana n. 36/2023, negli artt. 2 e 11 (nella parte in cui non prevede la definizione di zona effettivamente produttiva), 20 (nella parte in cui viola il principio di libera cerca dei tartufi), così come attuati dal regolamento n. 2/R dell’8 gennaio 2025 della Regione Toscana e 3 (nella parte in cui non prevede modalità e tecniche di redazione della mappatura e in cui non definisce criteri di individuazione delle aree effettivamente tartufigene). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15.5.2025: per l’annullamento - dello studio Gardin L., Giannetti L. (2024): "Mappatura delle aree tartufigene e censimento delle aree di raccolta riservata in Toscana" aggiornato al 31 marzo 2024, del 8 aprile 2024, riferita all’anno 2023 - di ogni altro atto connesso o collegato precedente o successivo, noto e non noto; previa verificazione così come formulata al punto 3 del ricorso.

Giustizia amministrativa202500610

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Regolamento regionale n. 2/R dell’8 gennaio 2025 di attuazione della l.r. Toscana n. 36/2023, atti presupposti e studio tecnico sulla mappatura delle aree tartufigene, con domanda risarcitoria per ritardo nell’adozione del regolamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione ha impugnato il regolamento regionale attuativo della disciplina toscana sulla cerca, raccolta e coltivazione del tartufo, le deliberazioni presupposte e, con motivi aggiunti, lo studio tecnico di mappatura delle aree tartufigene. Ha dedotto violazione della legge n. 752/1985, degli artt. 7 e 11 della l.r. Toscana n. 36/2023, dei principi di buon andamento, imparzialità, partecipazione, trasparenza e motivazione, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, errore di fatto, difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, ha contestato l’assenza di una distinzione normativa tra aree effettivamente produttive e aree meramente vocate, l’inadeguatezza dei criteri di mappatura, l’inclusione di aree asseritamente improduttive, l’alterazione del rapporto tra superfici destinate alla libera cerca e aree riservate alle tartufaie controllate, l’inattendibilità metodologica dello studio Gardin-Giannetti e un presunto conflitto di interessi dei suoi autori. Ha inoltre censurato la limitazione dell’accesso integrale alla mappatura ai Comuni e ai soggetti scientifici riconosciuti, chiedendo una verificazione tecnica. È stata proposta anche domanda risarcitoria per il ritardo nell’adozione del regolamento e per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, nonché istanza di rimessione alla Corte costituzionale degli artt. 2, 3, 7, 11 e 20 della l.r. Toscana n. 36/2023 e dell’art. 3 del regolamento, in riferimento agli artt. 3, 9, 41 e 117 Cost.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale, i motivi aggiunti e la domanda risarcitoria. Ha preliminarmente respinto l’eccezione regionale di non autonoma impugnabilità del regolamento, ritenendo che l’atto, pur attuativo, introducesse criteri prescrittivi e vincolanti con portata innovativa, conformativa e immediatamente lesiva sulle aree tartufigene, sull’uso dei fondi del demanio civico e sull’attività di libera cerca. Nel merito, ha ritenuto infondata la pretesa secondo cui l’ordinamento imporrebbe la distinzione tra aree effettivamente produttive e aree vocate, poiché tale distinzione non è prevista né dalla legge statale n. 752/1985 né dalla l.r. Toscana n. 36/2023. Ha escluso vizi della mappatura, qualificandola come attività tecnico-ricognitiva complessa, progressiva e aggiornabile, basata su una pluralità di fonti; la ricorrente non aveva indicato errori concreti né prodotto una perizia tecnica alternativa. Il sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali è stato ritenuto limitato alla verifica di manifesta illogicità, incongruità o irragionevolezza, non ravvisate nel caso concreto. Il limite del 20%, elevabile al 40%, per le tartufaie naturali controllate è stato ritenuto legittimo e comunque non concretamente lesivo, considerato che le tartufaie controllate risultavano pari a circa il 4% della superficie tartufigena regionale. È stata ritenuta legittima anche la limitazione dell’accesso integrale alla mappatura, in ragione della tutela di specie rare e vulnerabili e degli habitat tartufigeni, con riferimento alla disciplina dell’accesso documentale e ambientale; la motivazione regolamentare è stata giudicata congrua e proporzionata. La verificazione è stata negata perché non necessaria e diretta a sostituire o rinnovare l’istruttoria tecnico-discrezionale amministrativa, in assenza di un principio di prova tecnica alternativa. La domanda risarcitoria è stata respinta perché non risultavano provati condotta antigiuridica, colpa dell’amministrazione, danno ingiusto e nesso causale. Il termine di 180 giorni per l’adozione del regolamento è stato ritenuto non perentorio e il suo superamento, da solo, non sufficiente a integrare colpa o illecito. Non era stato individuato alcun bene della vita concretamente perduto né dimostrato un danno patrimoniale; inoltre, la ricorrente non aveva attivato gli strumenti utili a evitare il danno, quali il ricorso avverso il silenzio o il potere sostitutivo. La questione di costituzionalità è stata dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza e, comunque, manifestamente infondata. La ricorrente è stata condannata a corrispondere alla Regione Toscana 4.000 euro per spese di lite; nulla è stato disposto per i Comuni non costituiti.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 16 dicembre 1985, n. 752

    la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati

    La libertà di raccolta costituisce principio fondamentale della materia, ma non assoluto, potendo essere conformata dalle Regioni mediante limiti e modalità funzionali alla tutela ambientale e al governo della risorsa.

  • art. 1 l. 16 dicembre 1985, n. 752

    le regioni […] provvedono a disciplinare con propria legge la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi […] nel rispetto dei princìpi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge

    La legge statale ha natura di legge-quadro e rimette alle Regioni la disciplina di dettaglio nel rispetto dei principi fondamentali statali.

  • art. 2 l.r. Toscana 2 agosto 2023, n. 36

    Definisce le categorie di tartufaia e la mappatura quale censimento informatizzato delle aree tartufigene e delle tartufaie, riservato alla Regione per finalità di gestione, tutela e governo della risorsa.

  • art. 3 l.r. Toscana 2 agosto 2023, n. 36

    Attribuisce alla Giunta regionale la realizzazione, tenuta e aggiornamento della mappatura regionale.

  • art. 7 l.r. Toscana 2 agosto 2023, n. 36

    l’attività di cerca e di raccolta del tartufo è libera nei boschi, nei terreni non coltivati e […] lungo le sponde e gli argini dei corsi d’acqua classificati pubblici

    Conferma a livello regionale il principio della libera cerca nei luoghi indicati dalla legge.

  • art. 11 l.r. Toscana 2 agosto 2023, n. 36

    a livello comunale, per singola specie, la superficie complessiva delle aree occupate dalle tartufaie naturali controllate […] non può eccedere il 20 per cento della superficie complessiva delle aree tartufigene comunali […] Il comune può aumentare […] fino al 40 per cento

    Il limite quantitativo alle tartufaie controllate costituisce una scelta regionale legittima di bilanciamento tra libera raccolta, tutela ambientale e governo della risorsa.

  • art. 20 l.r. Toscana 2 agosto 2023, n. 36

    Delega al regolamento attuativo la disciplina delle metodologie operative della mappatura, delle procedure di riconoscimento delle tartufaie e delle condizioni di deroga al calendario di raccolta; il termine di 180 giorni non è perentorio.

  • art. 3 D.P.G.R. Toscana 8 gennaio 2025, n. 2/R

    Disciplina la mappatura regionale e limita l’accesso ai dati integrali ai Comuni e ai soggetti scientifici riconosciuti, vietandone la divulgazione per finalità di tutela degli habitat e delle specie vulnerabili.

  • artt. 10 e 11 D.P.G.R. Toscana 8 gennaio 2025, n. 2/R

    Stabiliscono la documentazione tecnica necessaria per il riconoscimento delle tartufaie naturali controllate e coltivate.

  • art. 24, comma 1, lett. c), l. 7 agosto 1990, n. 241

    È stato richiamato quale base normativa per l’esclusione dall’accesso documentale degli atti normativi e generali.

  • art. 5-bis d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

    Consente limitazioni all’accesso civico generalizzato per la tutela di interessi pubblici e privati rilevanti.

  • art. 5, comma 2, lett. h), d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195

    Consente di negare o limitare l’accesso alle informazioni ambientali quando la divulgazione possa arrecare pregiudizio a specie rare o vulnerabili.

  • art. 63 c.p.a.

    La verificazione è un ausilio istruttorio rimesso alla discrezionalità del giudice e può essere disposta solo quando oggettivamente necessaria; non può servire a colmare carenze probatorie o a rinnovare integralmente l’istruttoria amministrativa.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione per comportamento illegittimo o tardivo richiede condotta antigiuridica, colpa o dolo, danno ingiusto e nesso causale.

  • art. 2-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il richiamo al danno da ritardo non esonera il ricorrente dalla prova degli ordinari presupposti della responsabilità e del pregiudizio concretamente subito.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    Esclude o riduce il risarcimento per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

  • art. 30 c.p.a.

    Recepisce il principio di autoresponsabilità e impone di considerare le condotte diligenti esigibili dal danneggiato nella valutazione del danno risarcibile.

  • art. 2, comma 9-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241

    Prevede il potere sostitutivo attivabile in caso di inerzia amministrativa; la mancata attivazione è stata valorizzata ai fini dell’esclusione del danno evitabile.

  • art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87

    La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta inammissibile per difetto di rilevanza e, comunque, manifestamente infondata.

Massime di principio

  • Un regolamento formalmente attuativo è autonomamente impugnabile quando il suo contenuto sostanziale introduce prescrizioni innovative, vincolanti e direttamente conformative di una pluralità di posizioni soggettive, senza necessità di attendere un successivo atto applicativo.
  • La legge statale quadro in materia di raccolta dei tartufi stabilisce il principio fondamentale della libera cerca, ma tale principio non è assoluto e consente alle Regioni di introdurre limiti quantitativi e modalità di esercizio funzionali alla tutela ambientale, alla conservazione degli habitat e al governo della risorsa.
  • In assenza di una previsione normativa espressa, l’amministrazione non è tenuta a distinguere, nella mappatura delle aree tartufigene, tra aree effettivamente produttive e aree meramente vocate, quando la disciplina positiva utilizzi una nozione unitaria di area tartufigena e rimetta all’amministrazione una mappatura conoscitiva dinamica e progressiva.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali non consente di sostituire la valutazione del giudice a quella dell’amministrazione, ma riguarda la verifica di manifesta illogicità, incongruità, irragionevolezza o travisamento; contestazioni generiche, prive dell’indicazione di errori concreti e non supportate da una perizia tecnica alternativa, non sono sufficienti a infirmare l’istruttoria amministrativa.
  • La verificazione non può essere utilizzata per colmare carenze probatorie della parte o per rinnovare integralmente, ex post, l’istruttoria tecnico-discrezionale amministrativa; essa è ammissibile solo quando l’accertamento tecnico sia oggettivamente necessario e abbia funzione integrativa, non sostitutiva, rispetto agli elementi già acquisiti.
  • Il danno da ritardo dell’amministrazione non è in re ipsa e richiede la prova cumulativa della condotta antigiuridica, della colpa o del dolo dell’amministrazione, del danno ingiusto, del nesso causale e della spettanza del bene della vita; il mero superamento del termine procedimentale non integra automaticamente illecito risarcibile.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraRegolamenti e atti amministrativi generaliAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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