Sentenza del 10/04/2015 n. 7235 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento di 5.020,00 euro relativa a IVA, sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 2002, emessa a seguito di controllo automatizzato. La società sosteneva che, avendo la contabilità presso terzi, vi fosse uno sfasamento temporale nelle liquidazioni periodiche e che il versamento effettuato nel febbraio 2003 fosse riferibile all'IVA di dicembre 2002. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione favorevole alla società, deducendo violazione della disciplina sui versamenti IVA e vizi di motivazione, anche in relazione all'indicazione dell'anno 2003 nel modello F24 invece del 2002.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso della società, mentre la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte lo aveva accolto, riconoscendo che il versamento effettuato nel febbraio 2003 riguardava l'IVA di dicembre 2002. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per tutti i motivi: il primo per difetto di autosufficienza e per l'assenza di una chiara trascrizione degli atti e della dichiarazione annuale; gli altri tre per la mancanza del necessario momento di sintesi dei vizi motivazionali. La decisione della CTR è quindi rimasta ferma. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché la società non si è costituita.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e la conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute, comprese imposte, sanzioni e interessi.
D.P.R. n. 100 del 1998, art. 1
È stato richiamato in relazione alla disciplina delle liquidazioni e dei versamenti periodici IVA e alla corretta imputazione temporale dei versamenti.
D.P.R. n. 100 del 1999
La CTR lo ha applicato ritenendo che il versamento effettuato nel febbraio 2003 fosse riferibile alla liquidazione IVA relativa a dicembre 2002.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Riguarda rispettivamente la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge e i vizi della motivazione. Nel caso concreto, i motivi sono stati dichiarati inammissibili per carenze formali e argomentative.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Il ricorrente deve riportare nel ricorso gli elementi necessari per consentire alla Corte di comprendere la controversia senza dover ricostruire autonomamente il contenuto degli atti non trascritti.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 12339/2010
È richiamata per il principio secondo cui i motivi relativi a vizi di motivazione devono contenere un momento di sintesi specifico, ulteriore rispetto alla semplice illustrazione del motivo, tale da rendere immediatamente valutabile la censura.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente contestare genericamente la decisione: occorre indicare con precisione gli atti, i fatti e i passaggi motivazionali rilevanti, trascrivendone il contenuto quando necessario.
- Le censure relative a insufficiente o contraddittoria motivazione devono individuare chiaramente il fatto controverso e decisivo, spiegando perché la motivazione sia concretamente carente o incoerente.
- La mancata produzione o trascrizione della dichiarazione fiscale, dei modelli F24 e dei motivi di appello può rendere il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza.
- In materia IVA, la corretta imputazione temporale di un versamento richiede di distinguere tra periodo cui si riferisce la liquidazione e anno indicato nel modello di pagamento; l'errore formale non può essere valutato senza esaminare integralmente la documentazione contabile e dichiarativa.
- La Corte di cassazione non riesamina liberamente i fatti e non colma le lacune del ricorso: se le contestazioni non rispettano i requisiti formali, il ricorso può essere dichiarato inammissibile senza una decisione sul merito della pretesa tributaria.
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