Sentenza del 02/03/2016 n. 4137 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio, sostenendo che fosse stata riconosciuta indebitamente alla società I. S.p.A. la detrazione dell'IVA relativa a fatture emesse dalla M. S.p.A. La CTR aveva ritenuto sufficiente, per dimostrare l'inerenza dei servizi, la natura imprenditoriale della contribuente, l'esistenza di operazioni passive e la presenza di una scrittura privata e di un'assemblea societaria tra le società. L'Agenzia ha contestato che tali elementi fossero meramente formali e non dimostrassero concretamente che i servizi fossero inerenti e strumentali all'attività d'impresa, anche considerando che sembravano finalizzati all'utilizzo di un marchio già appartenente alla contribuente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che la sola qualità formale di imprenditore, l'iscrizione nel registro delle imprese, la titolarità della partita IVA, la compatibilità con l'oggetto sociale o l'esistenza di accordi societari non bastano a dimostrare il diritto alla detrazione dell'IVA. Occorre provare, mediante elementi specifici e concreti, l'inerenza e la strumentalità del bene o del servizio acquistato rispetto all'attività imprenditoriale, anche solo programmata. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, che dovrà riesaminare la controversia e liquidare le spese del giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 2
Ai fini della detrazione o del rimborso dell'imposta assolta sulle operazioni passive non è sufficiente il rivestimento formale della qualità di imprenditore.
La detraibilità dell'IVA deve essere valutata in concreto, verificando il collegamento effettivo tra il bene o servizio acquistato e l'attività imprenditoriale esercitata o programmata.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
Il diritto alla detrazione dell'IVA presuppone che l'imposta sia riferita ad acquisti inerenti all'attività economica del soggetto passivo.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19-bis, comma 1
La norma è richiamata nell'ambito della disciplina delle limitazioni alla detrazione dell'IVA; la sentenza ribadisce che la detrazione richiede comunque la concreta inerenza dell'operazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 28
Richiamato tra le norme oggetto della controversia in materia di IVA e detrazione d'imposta.
Sesta direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE
La disciplina unionale conferma che il diritto alla detrazione riguarda gli acquisti utilizzati per le operazioni e l'attività economica del soggetto passivo; il collegamento deve essere effettivo e dimostrabile.
Codice civile, art. 2697
L'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla detrazione, inclusa l'inerenza concreta dei servizi, grava sul contribuente che invoca tale diritto.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
Gli elementi indiziari possono contribuire alla prova, ma devono essere specifici, concreti e idonei a dimostrare l'inerenza; non bastano elementi generici o meramente formali.
Codice di procedura civile, art. 155, comma 5
La scadenza di un termine processuale nella giornata di sabato comporta la proroga al primo giorno non festivo successivo, secondo le condizioni temporali applicabili stabilite dalla legge.
Massime di principio
- Per detrarre l'IVA su beni o servizi acquistati, non basta essere una società o avere un oggetto sociale compatibile: occorre documentare il collegamento concreto tra la spesa e l'attività d'impresa.
- Contratti, delibere societarie, fatture, iscrizione nel registro delle imprese e partita IVA sono elementi utili, ma da soli non provano l'inerenza dell'operazione.
- Il contribuente deve conservare elementi specifici e verificabili, come descrizione dettagliata delle prestazioni, loro effettivo utilizzo, risultati ottenuti e collegamento con ricavi o attività programmate.
- Quando l'Amministrazione contesta che i servizi siano stati acquistati per utilizzare beni o diritti già appartenenti alla società, il giudice deve esaminare puntualmente tale contestazione e motivare adeguatamente.
- La compatibilità di una spesa con l'oggetto sociale costituisce soltanto un indizio: la detrazione può essere negata se non è dimostrata l'effettiva strumentalità o utilità per l'attività economica.
- In caso di cassazione con rinvio, la Corte di rinvio deve riesaminare i fatti secondo il principio di diritto indicato dalla Cassazione; la decisione finale sulla spettanza dell'IVA non è necessariamente definitiva nel merito.
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