Regolamento (UE) 2018/24
Regolamento (UE) 2018/24 della Commissione, del 21 dicembre 2017, recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIf e VIIg per le navi battenti bandiera francese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento del contingente 2017 per la passera di mare nelle zone VIIf e VIIg assegnato alla Francia e dispone la conseguente chiusura della pesca per tale stock. Dal 6 novembre 2017 è vietato alle navi francesi pescare, detenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di detto stock. Il provvedimento è immediatamente vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Divieto di pesca della passera di mare (Pleuronectes platessa) nelle zone VIIf e VIIg per le navi battenti bandiera francese, a seguito dell’esaurimento del contingente 2017.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera francese o ivi immatricolate che esercitano attività di pesca sullo stock PLE/7FG di passera di mare nelle zone VIIf e VIIg. L’effetto del regolamento riguarda il periodo successivo alla data di chiusura indicata nell’allegato, ossia dal 6 novembre 2017, con divieto di proseguire la pesca e di effettuare operazioni connesse sulle catture di tale stock. Non disciplina altri Stati membri o altri stock.
Divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIf e VIIg per la Francia
Il regolamento interviene nel quadro della gestione dei contingenti ittici per il 2017 e prende atto che, sulla base delle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture della passera di mare nelle zone VIIf e VIIg da parte di navi francesi hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato. La misura è quindi finalizzata a evitare ulteriori catture oltre il limite autorizzato e a garantire l’applicazione uniforme delle regole della politica comune della pesca.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il provvedimento riguarda esclusivamente la Francia, quale Stato membro indicato nell’allegato, e lo stock PLE/7FG, identificato come passera di mare (Pleuronectes platessa) nelle zone VIIf e VIIg. Sono interessate le navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia. Non emergono estensioni ad altri stock, altre zone o altri Stati membri.
Esaurimento del contingente e data di chiusura
L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2017 si considera esaurito dalla data indicata nell’allegato. Per lo stock in questione la data di chiusura è il 6 novembre 2017. Tale previsione comporta la cessazione della possibilità di esercitare pesca su quello stock per il resto dell’anno di riferimento.
Divieti operativi
A decorrere dalla data di chiusura, l’articolo 2 vieta non solo la pesca dello stock, ma anche le attività connesse alle catture ottenute dopo tale data. In particolare, è vietato:
- conservare a bordo le catture;
- trasferirle;
- trasbordarle;
- sbarcarle.
La formulazione copre quindi sia l’attività di pesca in senso stretto sia la gestione a bordo e a terra del pescato realizzato oltre il limite autorizzato.
Entrata in vigore e carattere vincolante
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La base giuridica richiamata è l’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, relativo al regime di controllo unionale della politica comune della pesca.
Disposizioni principali
Constatazione dell’esaurimento del contingente
L’articolo 1 prevede che il contingente di pesca assegnato per il 2017 alla Francia per lo stock indicato nell’allegato si consideri esaurito dalla data stabilita nell’allegato stesso. Per lo stock PLE/7FG la data di chiusura è il 6.11.2017.
Divieto di pesca e operazioni correlate
L’articolo 2 vieta, a decorrere dalla data di chiusura indicata nell’allegato, le attività di pesca dello stock da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro interessato o in esso immatricolate. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.
Base giuridica e finalità di controllo
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009, articolo 36, paragrafo 2, e si inserisce nel sistema di controllo unionale volto a garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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