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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/24

Regolamento (UE) 2018/24 della Commissione, del 21 dicembre 2017, recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIf e VIIg per le navi battenti bandiera francese

Normativa europea32018R0024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l’esaurimento del contingente 2017 per la passera di mare nelle zone VIIf e VIIg assegnato alla Francia e dispone la conseguente chiusura della pesca per tale stock. Dal 6 novembre 2017 è vietato alle navi francesi pescare, detenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di detto stock. Il provvedimento è immediatamente vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Divieto di pesca della passera di mare (Pleuronectes platessa) nelle zone VIIf e VIIg per le navi battenti bandiera francese, a seguito dell’esaurimento del contingente 2017.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera francese o ivi immatricolate che esercitano attività di pesca sullo stock PLE/7FG di passera di mare nelle zone VIIf e VIIg. L’effetto del regolamento riguarda il periodo successivo alla data di chiusura indicata nell’allegato, ossia dal 6 novembre 2017, con divieto di proseguire la pesca e di effettuare operazioni connesse sulle catture di tale stock. Non disciplina altri Stati membri o altri stock.

Divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIf e VIIg per la Francia

Il regolamento interviene nel quadro della gestione dei contingenti ittici per il 2017 e prende atto che, sulla base delle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture della passera di mare nelle zone VIIf e VIIg da parte di navi francesi hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato. La misura è quindi finalizzata a evitare ulteriori catture oltre il limite autorizzato e a garantire l’applicazione uniforme delle regole della politica comune della pesca.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il provvedimento riguarda esclusivamente la Francia, quale Stato membro indicato nell’allegato, e lo stock PLE/7FG, identificato come passera di mare (Pleuronectes platessa) nelle zone VIIf e VIIg. Sono interessate le navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia. Non emergono estensioni ad altri stock, altre zone o altri Stati membri.

Esaurimento del contingente e data di chiusura

L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2017 si considera esaurito dalla data indicata nell’allegato. Per lo stock in questione la data di chiusura è il 6 novembre 2017. Tale previsione comporta la cessazione della possibilità di esercitare pesca su quello stock per il resto dell’anno di riferimento.

Divieti operativi

A decorrere dalla data di chiusura, l’articolo 2 vieta non solo la pesca dello stock, ma anche le attività connesse alle catture ottenute dopo tale data. In particolare, è vietato:

  • conservare a bordo le catture;
  • trasferirle;
  • trasbordarle;
  • sbarcarle.

La formulazione copre quindi sia l’attività di pesca in senso stretto sia la gestione a bordo e a terra del pescato realizzato oltre il limite autorizzato.

Entrata in vigore e carattere vincolante

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La base giuridica richiamata è l’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, relativo al regime di controllo unionale della politica comune della pesca.

Disposizioni principali

Constatazione dell’esaurimento del contingente

L’articolo 1 prevede che il contingente di pesca assegnato per il 2017 alla Francia per lo stock indicato nell’allegato si consideri esaurito dalla data stabilita nell’allegato stesso. Per lo stock PLE/7FG la data di chiusura è il 6.11.2017.

Divieto di pesca e operazioni correlate

L’articolo 2 vieta, a decorrere dalla data di chiusura indicata nell’allegato, le attività di pesca dello stock da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro interessato o in esso immatricolate. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.

Base giuridica e finalità di controllo

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009, articolo 36, paragrafo 2, e si inserisce nel sistema di controllo unionale volto a garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescacontrollo e gestione dei contingentirisorse ittiche

Testo integrale

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