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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12893/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva dichiarato inammissibile l'appello ex art. 310 c.p.p. e aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare (custodia in carcere) applicata per il reato di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416‑bis.1 c.p. pen. Il motivo unico dedotto in cassazione denunciava violazione degli artt. 591, 299 e 275, comma 3, c.p.p., sostenendo che l'appello cautelare non fosse mera ripetizione di argomentazioni già esaminate ma conteneva novità rilevanti, in particolare sulla non indispensabilità della custodia in carcere alla luce del fatto che il fatto contestato risaliva al 2018 e che erano trascorsi sette mesi dall'aggravamento della misura; la difesa ha insistito che la verifica di proporzionalità e adeguatezza della misura era stata devoluta per la prima volta al Tribunale che ha emesso il provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale per il riesame avesse esaminato puntualmente e per iscritto, richiamando testualmente precedenti ordinanze (30/01/2025 e 18/09/2025), gli stessi profili dedotti in appello (tra cui il decorso del tempo dall'evento delittuoso e la gravità delle violazioni delle prescrizioni che avevano giustificato l'aggravamento a custodia carceraria). Il Tribunale aveva motivato che la custodia carceraria era necessaria e proporzionata per interrompere i rapporti del prevenuto con i circuiti criminali e perché il soggetto aveva mostrato indifferenza verso misure meno afflittive, arrecando un concreto pregiudizio alle finalità cautelari. In conseguenza dell'inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) e, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, ha disposto il versamento in via equitativa di euro tremila alla cassa delle ammende; ha inoltre ordinato gli adempimenti di competenza della cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    norma che disciplina l'appello per il riesame dei provvedimenti cautelari; nella vicenda rilevato che l'appello proposto era stato dichiarato inammissibile dal Tribunale per il riesame

  • art. 591 cod. proc. pen.

    richiamato dal ricorrente tra le norme di legge violate; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione perché le medesime questioni erano già state esaminate nei precedenti provvedimenti del giudice della cautela

  • art. 299 cod. proc. pen.

    richiamato dal ricorrente tra le norme di legge violate; la Corte non ha ravvisato violazioni, osservando che le argomentazioni erano riproposte senza elementi nuovi

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    richiamato dal ricorrente (presumibilmente in relazione ai poteri del giudice sulle misure cautelari); la Corte ha ritenuto infondata la censura perché il Tribunale aveva già valutato proporzionalità e adeguatezza nelle precedenti ordinanze

  • art. 416‑bis.1 cod. pen.

    norma che aggrava il reato di estorsione in relazione ad agevolazione di associazione mafiosa; la gravità e la natura aggravata del reato sono state considerate elementi che giustificano l'applicazione di misure cautelari più afflittive

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.

    disposizione operativa richiamata per gli adempimenti di cancelleria relativi al provvedimento e all'esecuzione degli obblighi connessi alla condanna pecuniaria

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per giustificare l'imposizione dell'ammenda equitativa anche in assenza di motivo di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; consente di irrogare una somma pur quando non si possa ritenere che il ricorso sia stato proposto in colpa

Massime di principio

  • Un appello cautelare o un ricorso per cassazione che ripropone argomentazioni già esaminate dai giudici di merito senza apportare nuovi elementi di fatto o di diritto è frequentemente dichiarato inammissibile; è necessario evidenziare novità rilevanti per superare il filtro di ammissibilità
  • La verifica di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare richiede che il ricorrente indichi elementi concretamente nuovi (es. mutamento delle condizioni di fatto o della personale condotta) se similari questioni sono già state valutate in precedenti ordinanze
  • La commissione di reati aggravati (es. rilevanza di 416‑bis.1) e la persistenza di contatti con circuiti criminali o gravi violazioni delle prescrizioni cautelari sono considerati fattori che giustificano la custodia in carcere quale misura effettiva per interrompere i pericoli per la finalità cautelare
  • La mera dilatazione temporale del reato (es. fatto risalente a tempo prima) non è di per sé sufficiente a giustificare la sostituzione di una misura cautelare se permangono elementi di pericolosità e rischio di reiterazione o intralcio alle indagini
  • In caso di inammissibilità manifestamente infondata il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma alla cassa delle ammende; la Corte costituzionale ammette un'applicazione equitativa di tale sanzione anche quando non venga accertata colpa grave nella proposizione del ricorso

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