Ordinanza n. 555/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - degli esiti della prova scritta del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 54 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area dei Funzionari dell’Elevata Qualificazione, a tempo pieno ed indeterminato, presso la Giunta Regionale della Calabria e nello specifico per n. 19 posti riservati al profilo di Auditor Codice 01 - dell’avviso di aggiornamento del 5 dicembre 2024 che ripotava l’avviso di pubblicazione degli esiti della prova scritta, nella parte in cui il nominativo del ricorrente viene valutato come non idoneo per quanto di ragione, con punteggio assegnato di punti 20,75; - dei verbali inerenti la formulazione e la validazione del quesito n. 10; - dei verbali non conosciuti della Commissione di concorso per il profilo di Auditor (Codice 01), nella parte in cui escludono il ricorrente dalla fase successiva della procedura concorsuale di valutazione dei titoli; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. il bando di concorso ove ritenuto opportuno; b. le istruzioni di svolgimento della prova scritta, ove ritenuto opportuno; c. i verbali di valutazione dei titoli per il profilo di riferimento; - ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente, ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato; nonché per l’annullamento di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi o collegati, antecedenti e conseguenti anche non conosciuti e successivi; per quanto riguarda i motivi aggiunti: della Graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell’Area Funzionari e della Elevata Qualificazione - N. 19 unità nel profilo di “Auditor” (Codice 01), per come pubblicata il 04.08.2025 sul Portale InPa, nonché del relativo decreto di approvazione, nelle parti di interesse.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esiti della prova scritta, valutazione di non idoneità, atti relativi alla formulazione e validazione di un quesito e graduatoria finale del concorso per 19 posti di Auditor presso la Regione Calabria
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso per il profilo di Auditor, contestando la valutazione di non idoneità conseguente all’attribuzione di 20,75 punti, nonché i verbali relativi alla formulazione e validazione del quesito n. 10, gli ulteriori verbali della commissione e gli atti presupposti e conseguenti. A seguito dell’accoglimento della domanda cautelare, è stato ammesso con riserva alla fase successiva. Con motivi aggiunti ha poi impugnato la graduatoria finale di merito e il relativo decreto di approvazione. Poiché l’eventuale accoglimento potrebbe incidere sulla posizione di tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, il ricorrente ha chiesto l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito delle censure relative alla prova scritta, al quesito n. 10, alla non idoneità o alla graduatoria finale. Ha ritenuto che tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria fossero possibili controinteressati e ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami. Ha prescritto la pubblicazione di un avviso, del ricorso, dei motivi aggiunti, dell’ordinanza e dell’elenco dei controinteressati sul Portale inPA relativo al concorso e sul sito della Regione Calabria dedicato alle notifiche e ai pubblici proclami, con indicazione dell’autorità giudiziaria, del numero di registro, delle parti, degli atti impugnati, dei controinteressati e delle modalità di consultazione del processo. Le amministrazioni dovranno mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva e rilasciare un’attestazione dell’avvenuta pubblicazione. Gli adempimenti dovranno essere compiuti entro il 27 aprile 2026, con deposito della relativa prova; il ricorrente dovrà versare euro 100,00 a ciascuna amministrazione onerata della pubblicazione. L’udienza pubblica è stata fissata al 1° luglio 2026.
Massime di principio
- Quando l’eventuale accoglimento di un ricorso contro gli atti di una procedura concorsuale può incidere sulla posizione di tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, tali soggetti devono essere considerati possibili controinteressati e il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti.
- Qualora il numero dei possibili controinteressati renda eccessivamente gravosa o difficoltosa la notificazione individuale, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, prescrivendo contenuti, modalità, termini e prova degli adempimenti pubblicitari.
- La notificazione per pubblici proclami può essere eseguita mediante pubblicazione sui siti istituzionali pertinenti alla procedura concorsuale, purché siano indicati gli elementi essenziali del giudizio, gli atti impugnati, la categoria dei controinteressati e le modalità per seguire lo svolgimento del processo.
- Nel disporre la notificazione per pubblici proclami, il giudice può imporre alle amministrazioni la permanenza online dell’avviso e degli atti processuali sino alla definizione del giudizio e l’obbligo di attestare la data e l’avvenuta pubblicazione.
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