Ordinanza n. 178/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Tivoli n. 17 del 12/04/2024, pubblicata all’Albo Pretorio dal 2.05.2024 al 17.05.2024, recante “Approvazione del Regolamento di assegnazione degli alloggi di edilizia economico sociale realizzati nelle aree interessate agli interventi ex legge 18 Aprile 1962, n. 167 – Piano di Zona n. 2, Bagni / Albule, _ Dichiarazione di pubblica utilità _ Alienazione unità abitative”; - del “Regolamento di assegnazione degli alloggi di edilizia economico sociale realizzati nelle aree interessate agli interventi ex legge 18 Aprile 1962, n. 167 – piano di zona n. 2, Bagni /Albule”, allegato alla deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Tivoli n. 7 del 12/04/2024; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente ai predetti provvedimenti, anche se non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ALIVERNINI MARCELLO il 28/2/2025: − dell’Avviso pubblico del Comune di Tivoli, Settore VII – Ufficio Patrimonio del 6/12/2024, pubblicato in pari data, recante “Assegnazione degli alloggi di edilizia economico sociale realizzati dalla cessata Società Cooperativa G. Conti nelle aree interessate dagli interventi ex legge 18/04/1962, n. 167 ‘Piano di zona n. 2 Bagni Albule’: domanda d’inserimento nell’elenco delle persone interessate all’esercizio del diritto di riscatto”; - della determinazione dirigenziale del Settore VII, Servizio programmazione economico finanziaria, patrimonio ed attività produttive, Ufficio patrimonio - Demanio comunale, del Comune di Tivoli, n. 3720 del 31/12/2024, pubblicata in data 8/01/2025, recante “Estensione dei termini di presentazione delle domande d’inserimento nell’elenco delle persone interessate all’esercizio del diritto di riscatto degli alloggi di edilizia economico sociale realizzati dalla cessata società cooperativa “G. Conti” nelle aree interessate dagli interventi ex legge 18/04/1962 n. 167 ‘Piano di zona n. 2 Bagni Albule’”; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ALIVERNINI MARCELLO il 18/12/2025: − dell’Avviso pubblico del Comune di Tivoli, Settore VII – Ufficio Patrimonio, prot. n. 86834 del 6/11/2025, pubblicato dal 6/11/2025 al 21/11/2025, recante “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse di notai disponibili a stipulare atti di compravendita di unità immobiliari di proprietà comunale, e delle parti comuni in ragione del riparto millesimale, realizzate dalla cessata cooperativa G. Conti nelle aree interessate dagli interventi ex legge del 18/04/1962, n. 167 – Piano di zona n. 2 ‘Bagni-albule’”; − della determinazione dirigenziale del Settore VII, Servizio programmazione economico finanziaria, patrimonio ed attività produttive, Ufficio patrimonio - Demanio comunale, del Comune di Tivoli, n. 3483 del 2/12/2025, pubblicata dal 3/12/2025 al 18/12/2025, recante “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse di notai disponibili a stipulare atti di compravendita di unità immobiliari di proprietà comunale, e delle parti comuni in ragione del riparto millesimale, realizzate dalla cessata cooperativa G. Conti nelle aree interessate dagli interventi ex legge del 18/04/1962, n. 167 – Piano di zona n. 2 ‘Bagni-albule’. Presa d’atto delle manifestazioni pervenute e conferimento incarico al notaio’”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Regolamento comunale di assegnazione e alienazione di alloggi di edilizia economico-sociale, nonché successivi avvisi e determinazioni comunali relativi alle domande di riscatto e alla vendita degli immobili
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione del Consiglio comunale di Tivoli recante l’approvazione del regolamento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia economico-sociale realizzati nell’ambito del Piano di zona n. 2 Bagni/Albule, insieme al regolamento allegato e agli atti connessi. Con motivi aggiunti hanno inoltre impugnato l’avviso pubblico relativo all’inserimento nell’elenco delle persone interessate all’esercizio del diritto di riscatto, la determinazione di proroga del termine per la presentazione delle domande, nonché il successivo avviso per la manifestazione di interesse di notai e la determinazione di conferimento dell’incarico notarile. Il testo dell’ordinanza non espone il contenuto specifico dei motivi di legittimità dedotti né le censure rivolte ai singoli atti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dai ricorrenti potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, senza adottare una sospensione degli atti impugnati né altra misura cautelare interinale. Ha quindi fissato l’udienza pubblica del 23 giugno 2026 per la decisione di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L’ordinanza dà atto della sussistenza della giurisdizione e della competenza del TAR, ma non anticipa alcuna valutazione sulla fondatezza dei motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata trattata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha ritenuto sufficiente la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito quale forma di tutela delle esigenze cautelari, senza sospendere gli atti impugnati.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice amministrativo può non concedere la sospensione dell’atto impugnato e definire la fase cautelare disponendo la trattazione ravvicinata della causa.
- La fissazione dell’udienza di merito per tutelare le esigenze cautelari non comporta una valutazione anticipata sulla fondatezza dei motivi di ricorso, salvo quanto espressamente indicato dal giudice.
- In assenza di una specifica statuizione di accoglimento o rigetto dei motivi di merito, la decisione cautelare esaurisce i propri effetti nella regolazione provvisoria della tutela interinale e nella calendarizzazione della trattazione di merito.
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