Sentenza del 05/06/2019 n. 6660 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Giurisdizione tributaria -Pignoramento - Impugnabilità - Condizioni-Omessa notifica cartelle di pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che l'opposizione è ammissibile e deve essere proposta davanti al giudice tributario. Il pignoramento costituisce infatti il primo atto con cui il contribuente viene concretamente a conoscenza della pretesa esecutiva; pertanto, può contestare in quella sede l'omessa o invalida notificazione delle cartelle e, conseguentemente, la fondatezza del titolo esecutivo posto alla base della riscossione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'atto di pignoramento sostenendo che le cartelle di pagamento poste a fondamento della riscossione non gli fossero state notificate, oppure fossero state notificate invalidamente. La questione riguardava sia l'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi sia l'individuazione del giudice competente.
Norme richiamate
Disciplina dell'esecuzione forzata tributaria e della giurisdizione tributaria
Le controversie relative alla fondatezza del credito tributario e alla validità degli atti della riscossione appartengono al giudice tributario quando l'atto esecutivo costituisce la prima manifestazione della pretesa nei confronti del contribuente.
Opposizione agli atti esecutivi
L'opposizione contro il pignoramento è ammissibile quando si deduce l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento, poiché tale vizio incide sull'esistenza o sulla validità del titolo esecutivo.
Massime di principio
- Se il pignoramento è il primo atto attraverso cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria, è possibile contestarlo davanti al giudice tributario.
- L'omessa o invalida notificazione delle cartelle di pagamento può essere fatta valere impugnando il successivo atto di pignoramento, senza che la contestazione sia automaticamente dichiarata tardiva.
- Per individuare il giudice competente occorre considerare la natura della contestazione: se riguarda l'esistenza, la validità o la notificazione del titolo tributario, la competenza resta del giudice tributario.
- La contestazione deve concentrarsi sul rapporto tra pignoramento e cartelle sottostanti, dimostrando che il contribuente non ha ricevuto una valida comunicazione del titolo posto alla base della riscossione.
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