Sentenza del 23/11/2016 n. 8974 - Comm. Trib. Prov. Milano
CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA A MEZZO POSTA - Raccomandata - Mancanza relata di notifica - Nullità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la notifica della cartella fosse nulla perché priva della relata di notifica. La contestazione si fondava sull’asserita necessità di una relata formalmente redatta dall’agente notificatore, anche nel caso di invio tramite servizio postale.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La notificazione della cartella può essere eseguita direttamente dal concessionario, senza affidamento a soggetti abilitati e quindi senza necessità di redigere una relata di notifica. Quando il concessionario utilizza il servizio postale, è sufficiente spedire il plico chiuso contenente la cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si perfeziona alla data risultante dall’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario, da una persona di famiglia o addetta alla casa, oppure dal portiere dello stabile. La mancanza della relata, in tale situazione, non determina la nullità della notificazione.
Norme richiamate
Disciplina della notificazione delle cartelle di pagamento a mezzo posta
La notifica può essere effettuata direttamente dall’agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata, purché sia inviato un plico chiuso contenente la cartella.
Raccomandata con avviso di ricevimento
L’avviso di ricevimento costituisce il documento rilevante per provare il perfezionamento della notifica e individuarne la data, quando è sottoscritto dal destinatario o da soggetti legittimati a ricevere l’atto.
Massime di principio
- La mancata relata di notifica non comporta automaticamente la nullità della cartella se la notificazione è stata eseguita direttamente dall’agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
- Nelle notifiche postali delle cartelle, occorre verificare soprattutto l’esistenza dell’avviso di ricevimento, la corretta individuazione del destinatario o del soggetto ricevente e la data di consegna.
- La notifica si considera regolare quando il plico chiuso contenente la cartella è stato inviato con raccomandata A/R e l’avviso di ricevimento è stato sottoscritto da una persona abilitata a riceverlo.
- Prima di eccepire la nullità per assenza della relata, bisogna distinguere tra notificazione eseguita da un soggetto abilitato, per la quale può essere richiesta una relata, e notificazione eseguita direttamente dal concessionario tramite servizio postale.
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