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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM A540 n. 28585 del 23/02/2021

CONDOTTE ABUSIVE ITALGAS/ATEM VENEZIA 1

AGCMA540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Comune di Venezia ha segnalato che Italgas Reti, gestore uscente e operatore titolare di circa il 97% dei punti di riconsegna dell’ATEM Venezia 1, avrebbe rifiutato o ritardato la trasmissione di dati tariffari, costi storici, informazioni sul VIR e cartografia necessari per predisporre la gara d’ambito. L’AGCM ha avviato un’istruttoria per possibile abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE, ritenendo la condotta potenzialmente idonea a ritardare la gara e ostacolare la partecipazione di concorrenti. Italgas ha presentato cinque impegni, successivamente modificati e in parte già eseguiti, giudicati idonei a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali. Gli impegni sono stati resi obbligatori ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990 e il procedimento è stato chiuso senza accertamento dell’infrazione.

Italgas Reti S.p.A.; presunto abuso di posizione dominante consistente nel rifiuto o ritardo nella trasmissione di informazioni necessarie alla gara ATEM Venezia 1; procedimento chiuso con accettazione di impegni obbligatori senza accertamento dell’infrazione.

Italgas Reti – informazioni per la gara ATEM Venezia 1 e accettazione di impegni

Il provvedimento riguarda il procedimento A540 nei confronti di Italgas Reti S.p.A., avviato per verificare una possibile violazione dell’articolo 102 TFUE. La contestazione concerneva il rifiuto o ritardo nella trasmissione al Comune di Venezia, quale stazione appaltante dell’ATEM Venezia 1, di informazioni necessarie alla predisposizione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

Parti e origine del procedimento

Il procedimento è stato originato dalle segnalazioni del Comune di Venezia, presentate dal giugno 2019 e successivamente integrate. Il Comune ha rappresentato che Italgas non avrebbe fornito, o avrebbe fornito con ritardo, dati indispensabili per completare la documentazione di gara, con particolare riferimento alla rete di proprietà comunale identificata come “blocco A”.

Italgas Reti è una società del gruppo Italgas, attiva in Italia nella distribuzione di gas naturale. Il servizio è esercitato in regime di concessione esclusiva e, nel periodo considerato, Italgas gestiva circa il 97% dei punti di riconsegna dell’ATEM Venezia 1, composto da otto Comuni. La società era concessionaria in sei Comuni e operava come monopolista legale in quattro di essi; risultava inoltre il principale operatore nei Comuni di Venezia e Chioggia.

Quadro normativo e settore

La distribuzione di gas naturale è qualificata come servizio pubblico e viene affidata dagli enti locali mediante gara, secondo il decreto legislativo n. 164/2000. La normativa ha previsto il passaggio dalle concessioni comunali alle concessioni d’ambito, articolate in ATEM, per le quali l’affidamento deve avvenire tramite procedure competitive.

Il decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, come modificato, impone ai gestori uscenti specifici obblighi informativi nei confronti delle stazioni appaltanti. Ai sensi dell’articolo 4 del decreto, devono essere trasmessi, tra l’altro, lo stato di consistenza della rete, i dati sulla proprietà dei singoli cespiti, le informazioni tariffarie, i costi di capitale e gli ammortamenti, i contributi pubblici e privati, nonché i dati tecnici ed economici necessari alla predisposizione del bando.

I dati devono essere forniti, di regola, entro 60 giorni dalla richiesta dell’ente concedente, prorogabili di ulteriori 30 giorni in caso di particolare complessità. L’articolo 5 del decreto disciplina inoltre le modalità di determinazione del valore di rimborso, o VIR, dovuto al gestore uscente per l’acquisizione degli impianti da parte del gestore entrante. Per le concessioni anteriori all’11 febbraio 2012 rilevano anche le Linee guida del MISE del 7 aprile 2014, approvate il 22 maggio 2014.

ATEM Venezia 1 e rilevanza delle informazioni

L’ATEM Venezia 1 comprende Venezia, Chioggia, Jesolo, Cavallino-Treporti, Caorle, Cavarzere, Eraclea e Cona. Italgas era presente in sei Comuni, mentre Infrastrutture Distribuzione Gas operava a Cavarzere e Cona; in Venezia e Chioggia era presente anche 2I Rete Gas con una quota marginale.

Una precedente gara, bandita nel dicembre 2015, era stata annullata in sede amministrativa a seguito di un ricorso promosso da Italgas. Il rapporto tra il Comune e la società era inoltre caratterizzato da un contenzioso sulla proprietà della rete di Venezia. Le decisioni amministrative avevano riconosciuto al Comune la proprietà dei cespiti del blocco A, relativi agli impianti realizzati nel primo trentennio della concessione, mentre i blocchi B e C comprendevano, rispettivamente, potenziamenti e rinnovi anteriori al 2000 e impianti realizzati successivamente.

Secondo il Comune, le informazioni richieste erano essenziali per consentire ai potenziali partecipanti di valutare correttamente la remunerazione tariffaria, il valore di rimborso, i corrispettivi eventualmente dovuti al Comune e gli interventi di ammodernamento della rete. La loro mancata disponibilità avrebbe potuto impedire la predisposizione di un bando idoneo a garantire condizioni di parità tra Italgas e gli altri concorrenti.

Condotte contestate e qualificazione giuridica

L’AGCM ha ritenuto che la posizione di Italgas nei mercati locali della distribuzione del gas presentasse caratteristiche di dominanza, anche in ragione del monopolio legale e della presenza della società nella maggior parte dell’ATEM. La società disponeva inoltre di informazioni tecniche ed economiche nella propria disponibilità esclusiva e ritenute indispensabili per la preparazione della gara.

L’Autorità ha pertanto ipotizzato che il rifiuto o ritardo nella trasmissione dei dati potesse costituire abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE. La condotta era considerata potenzialmente idonea a rallentare gli atti amministrativi propedeutici alla gara, ridurre la contendibilità dell’affidamento e incidere sulle possibilità di partecipazione di operatori qualificati nazionali e comunitari. L’Autorità ha inoltre ritenuto potenzialmente pregiudicato il commercio intraeuropeo, in ragione dell’accesso di imprese di altri Stati membri alla procedura competitiva.

Il procedimento non riguardava un’intesa e non è stato contestato l’articolo 101 TFUE né l’articolo 2 della legge n. 287/1990. La base giuridica dell’avvio è stata l’articolo 102 TFUE, in coordinamento con il Regolamento CE n. 1/2003.

Impegni presentati da Italgas

Il 1° ottobre 2020 Italgas ha presentato impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/1990. Gli impegni sono stati sottoposti a consultazione pubblica e successivamente modificati il 21 dicembre 2020. La società ha dichiarato di volerli applicare, per le misure di carattere generale, fino al completamento delle gare ATEM sull’intero territorio nazionale.

Le misure definitive comprendevano cinque impegni principali:

  • Trasmissione delle informazioni richieste. Italgas si è impegnata a fornire al Comune di Venezia le evidenze tariffarie e i costi storici dei cespiti del blocco A, aggiornati secondo le date e la scomposizione richieste dalla disciplina applicabile. La società ha inoltre assunto obblighi di collaborazione nella determinazione del VIR secondo le osservazioni formulate da ARERA per i Comuni di Caorle, Chioggia e Jesolo e, ove richiesto, Eraclea.
  • Cartografia in formato shapefile. Italgas ha fornito la cartografia aggiornata al 31 dicembre 2018, in formato aperto e interoperabile shapefile, per i Comuni dell’ATEM Venezia 1 nei quali era presente. Le difficoltà tecniche riscontrate dal Comune nell’accesso ai file sono state affrontate mediante ulteriore collaborazione della società.
  • Aggiornamento dei dati al 31 dicembre 2019. Italgas si è impegnata a trasmettere, senza necessità di ulteriore richiesta, i medesimi dati oggetto della contestazione, aggiornati per i sei Comuni dell’ATEM nei quali operava. L’impegno è stato adempiuto il 29 gennaio 2021.
  • Pianificazione per le future gare ATEM. La società si è impegnata a trasmettere alle stazioni appaltanti, entro 30 giorni dalla richiesta di acquisizione delle informazioni, un cronoprogramma dettagliato del processo di fornitura dei dati, individuando gli input necessari e un referente unico. È prevista anche una relazione semestrale all’AGCM sulle pianificazioni trasmesse.
  • Nota metodologica. Per ciascuna futura gara ATEM, i dati sarebbero stati accompagnati da una nota sulle fonti e sui criteri utilizzati per elaborare i valori comunicati, allo scopo di aumentare trasparenza e verificabilità e ridurre il rischio di controversie sui valori di rimborso.

Valutazione dell’Autorità

L’AGCM ha ritenuto che gli impegni fossero idonei a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali formulate nell’avvio. In particolare, la trasmissione delle informazioni tariffarie, dei costi storici, della cartografia e dei dati aggiornati consentiva al Comune di disporre della documentazione necessaria per predisporre il bando e ai potenziali concorrenti di formulare offerte più consapevoli.

L’Autorità ha attribuito rilievo anche alla collaborazione aggiuntiva sul VIR, ritenendo che essa potesse accelerare l’iter amministrativo relativo ai nuovi conteggi richiesti da ARERA. È stata inoltre valutata positivamente la trasmissione anticipata degli aggiornamenti al 31 dicembre 2019, poiché avrebbe consentito alla stazione appaltante di ridurre i tempi normativamente previsti per l’acquisizione dei dati.

La pianificazione dei flussi informativi e l’individuazione di un referente unico sono state considerate idonee a migliorare il coordinamento tra gestore uscente e stazioni appaltanti, riducendo i rischi di ritardi e contenzioso nelle future gare. La nota metodologica è stata ritenuta utile per aumentare la trasparenza sulle fonti e sui criteri di elaborazione, pur restando necessario l’adeguamento dei relativi contenuti a eventuali successivi interventi regolatori di ARERA.

Esito e obblighi di monitoraggio

Ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990, l’AGCM ha reso obbligatori gli impegni nella versione definitiva, considerandoli idonei a far venir meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria.

Italgas è stata obbligata a presentare all’Autorità:

  • entro il 30 giugno 2021, una relazione dettagliata sull’attuazione degli impegni nei confronti del Comune di Venezia;
  • entro il 30 giugno 2021 e successivamente ogni sei mesi, fino all’anno di pubblicazione dell’ultimo bando ATEM nei cui ambiti la società detenga concessioni, una relazione sulle pianificazioni dettagliate e sulle note metodologiche trasmesse alle stazioni appaltanti.

L’Autorità ha dichiarato di voler vigilare sull’esecuzione degli impegni e si è riservata di riaprire d’ufficio il procedimento ai sensi dell’articolo 14-ter, commi 2 e 3, della legge n. 287/1990. Il procedimento è stato chiuso senza accertamento dell’infrazione e senza irrogazione di sanzioni.

Punti principali

Segnalazione e condotta contestata

Il Comune di Venezia ha denunciato il rifiuto o ritardo di Italgas Reti nel fornire dati relativi ai cespiti del blocco A della rete, comprese evidenze tariffarie, costi storici, informazioni per la determinazione del VIR e documentazione cartografica, ritenuti necessari per predisporre il bando di gara dell’ATEM Venezia 1.

Posizione di Italgas e mercato

Italgas Reti opera nella distribuzione di gas naturale, servizio affidato in concessione esclusiva. Nell’ATEM Venezia 1 era concessionaria in sei degli otto Comuni e gestiva circa il 97% dei punti di riconsegna; in quattro Comuni risultava monopolista legale.

Ipotesi di abuso

L’AGCM ha ritenuto che il rifiuto o ritardo nella trasmissione di informazioni esclusive, indispensabili e non altrimenti reperibili potesse integrare un abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE, idoneo a rallentare la procedura competitiva e a pregiudicare la partecipazione di concorrenti nazionali e comunitari.

Cinque impegni

Italgas si è impegnata a fornire i dati richiesti e gli aggiornamenti, la cartografia in formato shapefile, una pianificazione dettagliata dei flussi informativi per le future gare ATEM e note metodologiche sui criteri di elaborazione dei dati. Le misure riguardavano anche la collaborazione nella rielaborazione dei VIR secondo le osservazioni di ARERA.

Esito e monitoraggio

L’AGCM ha reso obbligatori gli impegni, imponendo relazioni sull’attuazione entro il 30 giugno 2021 e report semestrali sulle future gare ATEM fino alla pubblicazione dell’ultimo bando pertinente. Il procedimento è stato chiuso senza accertare l’infrazione, con riserva di riapertura ai sensi dell’articolo 14-ter, commi 2 e 3, della legge n. 287/1990.

Come è indicizzato

Materieabuso di posizione dominanteart. 102 tfuemercato rilevanteimpegnidistribuzione di gas naturale

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