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Sentenza

Sentenza n. 16381/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202605143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento parziale del Ministero all’obbligo di pagare le spese legali liquidate in due sentenze definitive del Tribunale di Roma, sezione Lavoro e Previdenza

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di due sentenze definitive e non impugnate del Tribunale di Roma, sezione Lavoro e Previdenza, notificate al Ministero, che avevano disposto la distrazione in suo favore delle spese legali per complessivi 3.131,08 euro. Dopo la parziale soddisfazione del credito, dichiarata con atto del 2 ottobre 2026, ha chiesto l’esecuzione per la somma residua. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere per la parte già soddisfatta e ha accolto il ricorso per il credito residuo, rilevando documentalmente il mancato pagamento integrale delle somme dovute in forza del giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, che, su istanza del creditore dopo la scadenza del termine, dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni; l’incarico è senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertato documentalmente che l’amministrazione non ha integralmente adempiuto a una sentenza definitiva che la condanna al pagamento di somme, il giudice dichiara l’obbligo di esecuzione per il residuo e assegna all’amministrazione un termine per provvedere.
  • In caso di persistente inadempimento all’ordine di ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla richiesta del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
  • Se il creditore dichiara che il titolo è stato soddisfatto solo in parte, la cessazione della materia del contendere riguarda la parte adempiuta, mentre il giudizio prosegue per il credito residuo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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