Cassazione Penale, Ordinanza n. 08968/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così il diniego delle attenuanti generiche disposto in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 1 aprile 2025. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La censura è stata ritenuta generica e non specifica, perché sostanzialmente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva dato conto, in modo congruo, dell'assenza di elementi positivamente valutabili, della mancanza di condotta collaborativa e dell'insufficienza della sola assenza di precedenti penali a fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito motiva adeguatamente valorizzando l'assenza di elementi positivamente apprezzabili, la mancata collaborazione e l'insufficienza della sola incensuratezza.
art. 606 c.p.p.
Il motivo di ricorso per vizio di motivazione deve essere specifico; non è ammissibile se si limita a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente sorretto da motivazione congrua quando il giudice richiama elementi negativi individualizzanti e non si limita a negarle in modo apodittico.
- La sola assenza di precedenti penali non è, di per sé, sufficiente a fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche.
- Il motivo di ricorso che contesti la motivazione sulla dosimetria attenuante deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio della decisione impugnata; altrimenti è inammissibile per difetto di specificità.
- La riproposizione di censure già respinte in appello, senza effettiva confutazione delle argomentazioni del giudice di merito, non integra un valido motivo di ricorso per cassazione.
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