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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12796/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova del 29/12/2025 che, in funzione di giudice del riesame, aveva respinto l'istanza di riesame contro l'ordinanza del G.I.P. del 15/11/2025 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p., lamentando in particolare: 1) illogicità e illegittimità della motivazione perché l'ordinanza custodiale sarebbe stata emessa senza l'interrogatorio preventivo nonostante carenza di pericolo di fuga; 2) il pericolo di fuga deve essere concreto e non desumibile dalla sola condizione di straniero o da elementi generici; 3) insufficiente e illogica motivazione circa le esigenze cautelari e mancata valutazione di misure meno afflittive ai sensi dell'art. 275 c.p.p.; 4) mancata considerazione della distanza temporale rispetto ai fatti (reati del 2022) che, secondo la difesa, attenuerebbe le esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto il motivo aspecifico perché non ha criticato in termini concreti e logici la motivazione ampia e articolata del Tribunale del riesame, che aveva indicato elementi tali da integrare il pericolo di fuga: assenza di radicamento e legami familiari nel territorio, mancanza di fissa dimora, pieno inserimento in ambienti criminali dediti allo spaccio e giovane età compatibile con mobilità sul territorio per proseguire l'attività illecita. La Corte ha ricordato i limiti del controllo di legittimità sulle misure cautelari (verifica solo della compatibilità logica e giuridica della motivazione, non un nuovo apprezzamento delle prove) e ha ritenuto adeguata la valutazione del giudice di merito anche in ordine all'attualità delle esigenze cautelari e alla possibilità di reiterazione del reato nonostante il tempo intercorso. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che l'art. 606 comma 1 regola i motivi di cassazione e che, nel controllo di legittimità sulle misure cautelari, la verifica è limitata all'adeguatezza logica e giuridica della motivazione; non è consentito un nuovo apprezzamento dei fatti o delle prove

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina dei gravi indizi di colpevolezza: la mancata sussistenza può essere censurata in cassazione solo se emerge violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione); la Corte conferma che tali esigenze devono essere valutate con riferimento agli elementi concreti indicati dal giudice di merito

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Principio di extrema ratio della custodia cautelare: la Corte osserva che il Tribunale del riesame ha comunque valutato implicitamente l'idoneità di misure meno afflittive e che il silenzio su specifiche argomentazioni difensive può essere legittimo se la decisione complessiva esclude alternative valide

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna per le spese del procedimento per il ricorso in cassazione, applicata al ricorrente

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione

Massime di principio

  • Il controllo di legittimità in Cassazione sulle misure cautelari è limitato: la Corte verifica la compatibilità logica e giuridica della motivazione del giudice di merito, non può rivedere i fatti né riapprezzare le prove.
  • Per dimostrare l'illegittimità di una misura cautelare per difetto di esigenze cautelari (pericolo di fuga, reiterazione ecc.) è necessario far emergere una manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di norme da parte del giudice del merito, non una semplice richiesta di diversa valutazione.
  • L'omissione dell'interrogatorio preventivo può integrare una nullità o vizio significativo se ricorre l'assenza di esigenze cautelari: tuttavia, in sede di cassazione, la censura sull'omissione deve essere collegata a una palese illogicità della motivazione che abbia consentito la custodia senza giustificazioni concrete.
  • La condizione di straniero o l'assenza di fissa dimora possono essere elementi idonei, se ben motivati, a fondare il pericolo di fuga; tuttavia devono essere inseriti in un quadro probatorio complessivo con elementi specifici e attuali.
  • Il giudice non è sempre tenuto a rispondere punto per punto a ogni deduzione difensiva: è sufficiente che la motivazione complessiva espliciti le emergenze processuali che giustificano la decisione e rendano implausibile l'alternativa proposta dalla difesa.
  • La distanza temporale dai fatti non esclude automaticamente le esigenze cautelari quando sussistono indizi di continuità o inserimento stabile del prevenuto in circuiti criminali che rendono attuale il pericolo di reiterazione.

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