Cassazione Penale, Sentenza n. 12796/2026 del 08/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova del 29/12/2025 che, in funzione di giudice del riesame, aveva respinto l'istanza di riesame contro l'ordinanza del G.I.P. del 15/11/2025 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p., lamentando in particolare: 1) illogicità e illegittimità della motivazione perché l'ordinanza custodiale sarebbe stata emessa senza l'interrogatorio preventivo nonostante carenza di pericolo di fuga; 2) il pericolo di fuga deve essere concreto e non desumibile dalla sola condizione di straniero o da elementi generici; 3) insufficiente e illogica motivazione circa le esigenze cautelari e mancata valutazione di misure meno afflittive ai sensi dell'art. 275 c.p.p.; 4) mancata considerazione della distanza temporale rispetto ai fatti (reati del 2022) che, secondo la difesa, attenuerebbe le esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto il motivo aspecifico perché non ha criticato in termini concreti e logici la motivazione ampia e articolata del Tribunale del riesame, che aveva indicato elementi tali da integrare il pericolo di fuga: assenza di radicamento e legami familiari nel territorio, mancanza di fissa dimora, pieno inserimento in ambienti criminali dediti allo spaccio e giovane età compatibile con mobilità sul territorio per proseguire l'attività illecita. La Corte ha ricordato i limiti del controllo di legittimità sulle misure cautelari (verifica solo della compatibilità logica e giuridica della motivazione, non un nuovo apprezzamento delle prove) e ha ritenuto adeguata la valutazione del giudice di merito anche in ordine all'attualità delle esigenze cautelari e alla possibilità di reiterazione del reato nonostante il tempo intercorso. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte ricorda che l'art. 606 comma 1 regola i motivi di cassazione e che, nel controllo di legittimità sulle misure cautelari, la verifica è limitata all'adeguatezza logica e giuridica della motivazione; non è consentito un nuovo apprezzamento dei fatti o delle prove
art. 273 cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina dei gravi indizi di colpevolezza: la mancata sussistenza può essere censurata in cassazione solo se emerge violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione
art. 274 cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione); la Corte conferma che tali esigenze devono essere valutate con riferimento agli elementi concreti indicati dal giudice di merito
art. 275 cod. proc. pen.
Principio di extrema ratio della custodia cautelare: la Corte osserva che il Tribunale del riesame ha comunque valutato implicitamente l'idoneità di misure meno afflittive e che il silenzio su specifiche argomentazioni difensive può essere legittimo se la decisione complessiva esclude alternative valide
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna per le spese del procedimento per il ricorso in cassazione, applicata al ricorrente
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione
Massime di principio
- Il controllo di legittimità in Cassazione sulle misure cautelari è limitato: la Corte verifica la compatibilità logica e giuridica della motivazione del giudice di merito, non può rivedere i fatti né riapprezzare le prove.
- Per dimostrare l'illegittimità di una misura cautelare per difetto di esigenze cautelari (pericolo di fuga, reiterazione ecc.) è necessario far emergere una manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di norme da parte del giudice del merito, non una semplice richiesta di diversa valutazione.
- L'omissione dell'interrogatorio preventivo può integrare una nullità o vizio significativo se ricorre l'assenza di esigenze cautelari: tuttavia, in sede di cassazione, la censura sull'omissione deve essere collegata a una palese illogicità della motivazione che abbia consentito la custodia senza giustificazioni concrete.
- La condizione di straniero o l'assenza di fissa dimora possono essere elementi idonei, se ben motivati, a fondare il pericolo di fuga; tuttavia devono essere inseriti in un quadro probatorio complessivo con elementi specifici e attuali.
- Il giudice non è sempre tenuto a rispondere punto per punto a ogni deduzione difensiva: è sufficiente che la motivazione complessiva espliciti le emergenze processuali che giustificano la decisione e rendano implausibile l'alternativa proposta dalla difesa.
- La distanza temporale dai fatti non esclude automaticamente le esigenze cautelari quando sussistono indizi di continuità o inserimento stabile del prevenuto in circuiti criminali che rendono attuale il pericolo di reiterazione.
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