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Sentenza

Sentenza n. 16855/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 7811/2022, emessa dal Tribunale civile di Roma, sezione lavoro, all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 33495/2021, pubblicata in data 21/11/2022, notificata in data 27/05/2025 e passata in giudicato, con richiesta di fissazione di una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.;

Giustizia amministrativa202605376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza n. 7811/2022 del Tribunale civile di Roma, sezione lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 7811/2022, pubblicata il 21 novembre 2022, notificata il 27 maggio 2025 e passata in giudicato, deducendo la mancata esecuzione da parte del Ministero. Ha inoltre richiesto la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provati sia il passaggio in giudicato della sentenza sia la sua mancata ottemperanza, anche in forza del principio di non contestazione. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, con facoltà di delega, da attivare per l’esecuzione entro ulteriori 60 giorni. Ha accolto la richiesta di astreinte, facendo decorrere la penalità dall’eventuale inottemperanza successiva alla scadenza del termine di 60 giorni e commisurandola agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in euro 700,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, da versare al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Tuttavia, le penalità devono esser fatte decorrere dal giorno in cui si dovesse verificare l’eventuale inottemperanza dell’Amministrazione ovvero al decorso del termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza e devono essere commisurate, stante il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

    L’astreinte per l’inottemperanza deve decorrere solo dopo la scadenza del termine assegnato per eseguire il giudicato e, nel caso concreto, è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Tanto premesso, dovendo ritenersi provata la mancata ottemperanza della predetta sentenza, anche in forza del principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a., il ricorso va accolto, con la conseguenza che all’Amministrazione intimata è ordinata l’esecuzione del provvedimento per la cui ottemperanza è causa.

    La mancata contestazione dell’amministrazione può concorrere a fondare la prova della mancata ottemperanza, quando il ricorrente abbia provato la definitività del giudicato azionato.

  • art. 114 c.p.a.

    Al predetto adempimento l’Amministrazione dovrà provvedere entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

    Accertata la mancata ottemperanza, il giudice assegna all’amministrazione un termine per eseguire il giudicato e può predisporre la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, provati il passaggio in giudicato della pronuncia e la sua mancata esecuzione, il giudice ordina all’amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine determinato; la mancata contestazione può concorrere alla prova dell’inottemperanza.
  • L’astreinte può essere disposta per il ritardo nell’esecuzione del giudicato, ma la sua decorrenza va fissata dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere; la misura deve essere commisurata secondo il criterio stabilito dal giudice in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare anticipatamente un commissario ad acta, prevedendone l’intervento per l’ipotesi di protratta inottemperanza e fissando un termine per l’esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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