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Sentenza

Sentenza n. 1566/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento - della nota prot. n.-OMISSIS- del 27 maggio 2025 con la quale il Comune di -OMISSIS- determinava per l’annualità 2025 la «quota giornaliera a carico del nucleo famigliare» in € 35,00 e l’integrazione a carico del fondo di solidarietà comunale in € 57.93; - del «Regolamento per la definizione della compartecipazione del costo della retta sociale per i servizi residenziali per le persone con disabilità» approvato dal Comune di -OMISSIS- e della relativa delibera di approvazione; - del «Regolamento per la definizione della compartecipazione del costo della retta sociale per i servizi residenziali per le persone con disabilità» approvato dal Comitato dei Sindaci dei Comuni del Distretto “-OMISSIS-” nella seduta del 18 dicembre 2024 e della relativa delibera; - di ogni altro atto presupposto e/o conseguente.

Giustizia amministrativa202501270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione della quota di compartecipazione per la retta socio-alberghiera relativa all’annualità 2025, nonché i regolamenti comunale e distrettuale sulla compartecipazione al costo dei servizi residenziali per persone con disabilità

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione comunale che poneva a suo carico, per l’anno 2025, una quota socio-alberghiera superiore a quella risultante dall’applicazione del proprio ISEE, deducendo la violazione della disciplina ISEE dettata dal d.P.C.M. n. 159 del 2013 e l’illegittima inclusione nel calcolo dei cosiddetti sussidi esenti. Sono stati impugnati anche i regolamenti comunale e distrettuale posti a fondamento della compartecipazione. L’Azienda ULSS ha chiesto l’estromissione dal giudizio, sostenendo la propria estraneità rispetto agli atti contestati. Nel corso del giudizio, dopo l’accoglimento della domanda cautelare, il Comune ha assunto l’onere di sostenere integralmente la quota socio-alberghiera per l’intera annualità 2025 e fino al 30 giugno 2026, nonché ha restituito al ricorrente le somme già versate.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda di estromissione dell’Azienda ULSS, ritenendo che il Comitato dei Sindaci, autore del regolamento distrettuale impugnato, sia un organo previsto dalla legge regionale all’interno dell’articolazione distrettuale dell’ULSS; pertanto l’ULSS non è soggetto totalmente estraneo al giudizio. Nel merito, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l’assunzione documentata da parte del Comune dell’onere di pagamento della retta per il periodo rilevante, quantificata in conformità alla disciplina ISEE, ha integralmente soddisfatto l’utilità perseguita dal ricorrente. La determinazione successiva non è stata ritenuta un atto meramente provvisorio o condizionato all’esito del giudizio: essa esprime una nuova valutazione degli elementi rilevanti e, ponendosi in totale contrasto con la precedente determinazione, ne ha comportato l’abrogazione implicita. È stata ritenuta irrilevante la possibile applicazione futura dei regolamenti impugnati, perché il giudizio riguardava esclusivamente la compartecipazione relativa al 2025 e, per ciascuna annualità futura, sarà necessaria una nuova domanda corredata dall’ISEE dell’anno di riferimento. Le spese di lite sono state compensate. Il TAR ha inoltre liquidato il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio risulta integralmente soddisfatta dall’amministrazione nel corso del processo.

  • art. 26 l.r. Veneto n. 19/2016

    In ogni distretto è istituito il Comitato dei Sindaci di distretto

    La previsione conferma il collegamento istituzionale del Comitato dei Sindaci con il distretto dell’ULSS e giustifica la permanenza dell’Azienda ULSS nel giudizio.

  • art. 3-quater, comma 1, d.lgs. n. 502/1992

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il distretto è qualificato come articolazione dell’unità sanitaria locale.

  • d.P.C.M. n. 159/2013

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disciplina ISEE costituisce il parametro normativo in base al quale deve essere quantificata la compartecipazione alla retta socio-alberghiera.

  • art. 66, comma 4, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato, unitamente all’art. 67, comma 5, c.p.a. e all’art. 168 d.P.R. n. 115/2002, per qualificare la liquidazione del compenso del difensore come decreto collegiale di liquidazione.

  • art. 67, comma 5, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato per la liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    valori medi delle tariffe professionali vigenti; natura dell’impegno professionale

    La liquidazione deve rispettare i valori medi delle tariffe vigenti e tenere conto della natura dell’impegno professionale.

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 168 d.P.R. n. 115/2002

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La liquidazione del compenso assume la forma di decreto collegiale separatamente opponibile.

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente l’opposizione separata contro il provvedimento di liquidazione del compenso.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta misure che soddisfano integralmente l’utilità sostanziale perseguita dal ricorrente, anche senza un formale provvedimento di annullamento in autotutela.
  • Un atto amministrativo successivo, incompatibile in modo totale con quello impugnato e frutto di una nuova valutazione degli elementi di fatto e di diritto, può determinare l’abrogazione implicita del precedente atto e rendere inutile la decisione di annullamento richiesta.
  • L’esecuzione di una misura cautelare non impedisce di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando l’amministrazione abbia adottato una determinazione autonoma, non condizionata all’esito del giudizio, che soddisfi stabilmente la pretesa sostanziale dedotta.
  • La permanenza in vigore di disposizioni regolamentari astrattamente applicabili per annualità future non esclude la cessazione della materia del contendere se il giudizio riguarda la quantificazione riferita a una specifica annualità e per gli anni successivi occorre una nuova domanda amministrativa con il relativo ISEE.
  • Il Comitato dei Sindaci istituito nell’ambito del distretto socio-sanitario è istituzionalmente collegato all’ULSS, sicché l’Azienda ULSS non può essere considerata soggetto totalmente estraneo al giudizio relativo a un regolamento adottato dal Comitato.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieServizi sociali ed educativiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrere

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