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Sentenza

Sentenza n. 57/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 82/2023 pubblicata il 14/03/2023 n. R.G. 60/2023 emessa dal Tribunale di Arezzo;

Giustizia amministrativa202500863

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del Tribunale di Arezzo della quale si chiedeva l'esecuzione mediante giudizio di ottemperanza

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Arezzo che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di 500 euro mediante la carta elettronica del docente, con accredito delle somme relative alle annualità non corrisposte, oltre agli interessi. Ha chiesto anche, in caso di ulteriore inadempimento ministeriale, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità, poiché al ricorso era stata allegata un'attestazione della Corte di appello di Firenze relativa alla mancata impugnazione della sentenza, anziché il certificato di passaggio in giudicato rilasciato dalla cancelleria del Tribunale di Arezzo ai sensi dell'art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. Il certificato corretto è stato depositato soltanto il 16 dicembre 2025, oltre il termine perentorio dimidiato previsto dagli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che, nell'azione di ottemperanza relativa a un provvedimento del giudice ordinario, grava sul ricorrente l'onere di depositare la prova del passaggio in giudicato della decisione, mediante il certificato rilasciato dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha pronunciato la sentenza, secondo l'art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. L'attestazione di mancata impugnazione rilasciata dalla Corte di appello di Firenze non era idonea, anche perché precisava che restava ferma la competenza dell'ufficio autore della sentenza a verificare termini e regolarità delle notifiche ai fini della certificazione del passaggio in giudicato. Il successivo deposito del certificato del Tribunale di Arezzo non poteva sanare la carenza, essendo avvenuto oltre il termine perentorio dimidiato applicabile al giudizio. Il TAR non ha esaminato l'inadempimento del Ministero né la richiesta di nomina del commissario ad acta. Nulla è stato disposto sulle spese, per la mancata costituzione dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale prova del suo passaggio in giudicato

    Nell'azione di ottemperanza deve essere depositato il provvedimento da eseguire e, quando si tratta di un provvedimento del giudice ordinario, la prova del suo passaggio in giudicato; l'onere della prova grava sul ricorrente.

  • art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.

    Il termine eventuale riferito alla prova del passaggio in giudicato riguarda i provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, anche non passati in giudicato, e non i provvedimenti del giudice ordinario per i quali il passaggio in giudicato deve essere comprovato.

  • art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.

    La certificazione del passaggio in giudicato della sentenza deve essere rilasciata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso la decisione.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il deposito del certificato di passaggio in giudicato deve rispettare il termine perentorio dimidiato applicabile al giudizio.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di segnalare alle parti una questione rilevata d'ufficio, come il possibile difetto di prova del passaggio in giudicato.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Concorre a determinare il termine perentorio dimidiato per il deposito degli atti nel rito camerale applicabile al giudizio di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente

    È la base normativa sostanziale del beneficio riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario, la cui esecuzione era stata richiesta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente deve fornire la prova del suo passaggio in giudicato; la facoltà di depositare l'eventuale prova del giudicato prevista dall'art. 114, comma 2, c.p.a. riguarda i provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo non ancora passati in giudicato.
  • La prova del passaggio in giudicato di una sentenza del giudice ordinario deve essere costituita dal certificato rilasciato dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha pronunciato la sentenza, ai sensi dell'art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.; un'attestazione di mancata impugnazione rilasciata da un diverso ufficio giudiziario non è sufficiente.
  • Il certificato di passaggio in giudicato depositato oltre il termine perentorio dimidiato previsto per il giudizio di ottemperanza non sana la carenza documentale originaria e comporta l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

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