Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 604/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1953/2023, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e dell’Ufficio VI dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione lavoro, n. 1953/2023. La sentenza, notificata al Ministero il 1 dicembre 2023 e passata in giudicato il 17 aprile 2024, aveva accertato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui, per complessivi 1.500 euro, a titolo di Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha rappresentato che l’amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo nonostante fosse decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l’adempimento. Dalla documentazione e dalle difese processuali risultava inoltre che l’amministrazione non aveva ancora eseguito la sentenza. Il Tribunale ha quindi dichiarato l’inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza mediante la messa a disposizione della ricorrente dell’importo dovuto entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventualità di persistente inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari entro i successivi 60 giorni su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza.

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Il giudice utilizza i poteri di ottemperanza per ordinare all’amministrazione l’esecuzione integrale del giudicato e nominare, per l’eventuale persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento da parte dell’amministrazione deve essere decorso prima dell’azione esecutiva o di ottemperanza; nel caso concreto tale termine risultava spirato.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È la disposizione sostanziale richiamata dal titolo giudiziale quale fondamento del beneficio economico della Carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • Accertata la mancata esecuzione di un giudicato da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’adempimento entro un termine determinato, indicando le attività necessarie per assicurare la piena e integrale esecuzione del titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa qualora l’amministrazione non adempia entro il termine assegnato.
  • La nomina del commissario ad acta può prevedere la facoltà di delega a dirigenti o funzionari appartenenti alla medesima amministrazione o struttura indicata dal giudice, purché siano assicurati gli adempimenti necessari all’attuazione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.