Cassazione Penale, Sentenza n. 21357/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di legittimità ha rilevato che il terzo motivo non era manifestamente infondato e, quindi, ha valutato la decorrenza della prescrizione. Tenuto conto che il reato proceduto era il delitto di ricettazione, è stato ritenuto che il termine di prescrizione fosse spirato il 3 gennaio 2025. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato risulta estinto per prescrizione. Sentenza emessa il 10/04/2025.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 12/06/2024 della Corte d'appello di Lecce; in particolare il terzo motivo denunciava l'illegittima negazione della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria basata esclusivamente sulle condizioni economiche dell'imputato e segnalava un contrasto di giurisprudenza su tale materia. Inoltre si è posta la questione della decorrenza del termine di prescrizione relativo al delitto di ricettazione.
Norme richiamate
Prescrizione (estinzione del reato per decorso del termine)
la ricettazione contestata risulta estinta per decorso del termine di prescrizione
La Corte ha valutato la decorrenza del termine di prescrizione relativa al reato di ricettazione e ha ritenuto che fosse spirata il 3 gennaio 2025, con conseguente estinzione del reato e annullamento della sentenza senza rinvio.
Delitto di ricettazione
si procede per il delitto di ricettazione
L'identificazione del reato come ricettazione è stata centrale per il calcolo della prescrizione: la decorrenza e la durata del termine sono state valutate in relazione a tale fattispecie.
Conversione della pena detentiva con la pena pecuniaria
la Corte di appello ha negato la conversione della pena detentiva con la pena pecuniaria sulla base delle sole condizioni economiche dell'imputato
La Corte di legittimità ha ritenuto la doglianza non manifestamente infondata perché esiste contrasto giurisprudenziale sull'ammissibilità di rifiutare la conversione basandosi esclusivamente sulle condizioni economiche dell'imputato; tale questione ha reso necessario esaminare il ricorso.
Massime di principio
- Se un motivo di ricorso non è "manifestamente infondato" la Corte di Cassazione può entrare nel merito per verificare questioni decisive come la prescrizione.
- Quando il reato è estinto per prescrizione la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio se non restano questioni da riesaminare; l'estinzione estingue l'azione penale e rende inutile il rinvio per un nuovo giudizio.
- Per il calcolo della prescrizione è essenziale individuare correttamente la fattispecie contestata (es. ricettazione), perché questo incide sulla durata e sulla decorrenza del termine.
- La negazione della conversione di una pena detentiva in pena pecuniaria basata unicamente sulle condizioni economiche dell'imputato può essere oggetto di contrasto giurisprudenziale: in situazioni analoghe è necessario valutare se la normativa e la giurisprudenza ammettono il rifiuto fondato esclusivamente su ragioni economiche oppure richiedono ulteriori criteri.
- In casi simili conviene sempre verificare i termini di prescrizione aggiornati e ogni sospensione/interruzione che possa avere influito sulla decorrenza, perché anche un motivo processuale apparentemente secondario può portare all'accertamento dell'estinzione del reato.
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