Ordinanza n. 2168/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) in parte qua dell’elenco dei non ammessi al corso intensivo della procedura concorsuale D.M. n. 107/2023 – Procedura riservata per Dirigenti scolastici così come rettificato da decreto n. 76336 del 29 maggio 2024; b) dell’esito della prova scritta così come risultante dalla piattaforma Formez; c) di ogni altro atto preordinato connesso e consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SORBARA AGOSTINO il 17/3/2026: per l’annullamento: 1) del decreto dipartimentale 002187 del 9 agosto 2024 pubblicato il 18 dicembre 2025 recante approvazione della graduatoria definitiva; 2) del decreto dipartimentale 124319 del 9 agosto 2024 pubblicato il 18 dicembre 2025 recante assegnazione ai ruoli regionali; 3) del decreto dipartimentale 2206 del 19 agosto 2024 pubblicato il 18 dicembre 2025 recante rettifica della graduatoria definitiva; 4) del decreto dipartimentale del 27.11.2024 n. 203703 pubblicato il 18 dicembre 2025 recante ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali; 5) del decreto dipartimentale del 18.12.2025 n. 3827 pubblicato il 18.12.2025 recante seconda rettifica alla graduatoria definitiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: elenco dei non ammessi al corso intensivo, esito della prova scritta e, con motivi aggiunti, decreti di approvazione, rettifica e scorrimento della graduatoria definitiva e di assegnazione ai ruoli regionali
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la propria non ammissione al corso intensivo della procedura concorsuale riservata per dirigenti scolastici, l'esito della prova scritta risultante dalla piattaforma Formez e gli atti connessi. Con motivi aggiunti ha esteso l'impugnazione ai decreti di approvazione e successive rettifiche della graduatoria definitiva, nonché ai decreti di assegnazione ai ruoli regionali. Successivamente, con istanza del 20 marzo 2026, ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive, precisando che la domanda cautelare collegiale era stata inserita per mero errore materiale e che non sussisteva, allo stato, alcuna esigenza cautelare. Il testo non espone nel merito i vizi di legittimità dedotti contro gli atti concorsuali.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia sostanziale alla trattazione della domanda cautelare, motivata dall'errore materiale nell'inserimento della relativa istanza e dall'assenza di un'attuale esigenza cautelare. Ha quindi dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati e disposto la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive. La decisione non definisce il ricorso di annullamento né si pronuncia sulla legittimità degli atti concorsuali. Ha demandato alla segreteria i conseguenti adempimenti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda e della trattazione della tutela cautelare collegiale; l'ordinanza non svolge un'ulteriore interpretazione della norma.
Massime di principio
- Quando la parte dichiara che la domanda cautelare collegiale è stata inserita per errore materiale e che non sussiste un'attuale esigenza cautelare, il giudice amministrativo può dichiarare il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione e disporre la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive, senza definire il merito dell'azione di annullamento.
Come è indicizzato
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