Corte di giustizia, Sentenza C-670/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 febbraio 2019. — Repubblica ellenica contro Commissione europea. — Impugnazione – Fondo europeo agricolo orientamento e garanzia (FEAOG) – Sezione “Orientamento” – Riduzione del contributo finanziario – Regolamento (CE) n. 1260/1999 – Programma operativo – Rettifiche finanziarie – Articolo 39 – Base giuridica – Disposizioni transitorie. — Causa C-670/17 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie l’impugnazione della Repubblica ellenica e annulla sia la sentenza del Tribunale sia la decisione della Commissione che aveva applicato una rettifica finanziaria a un programma operativo del FEAOG, sezione "Orientamento". La Corte afferma che le disposizioni transitorie non autorizzavano l’estensione del regime del regolamento n. 1083/2006 a tale Fondo, che non rientrava nei "Fondi strutturali" in esso definiti. Ne consegue che l’articolo 39 del regolamento n. 1260/1999 non poteva costituire base giuridica della decisione del 2015. La Commissione è condannata alle spese di entrambi i gradi.
Impugnazione sulla base giuridica di una rettifica finanziaria FEAOG: l’articolo 39 del regolamento n. 1260/1999 non era applicabile, nel 2015, a un programma operativo del FEAOG, sezione "Orientamento", e la decisione della Commissione è stata annullata per difetto di base giuridica.
La questione giuridica
Se la Commissione potesse fondare nel 2015 una decisione di rettifica finanziaria, relativa a un programma operativo 2000-2006 del FEAOG, sezione "Orientamento", sull’articolo 39 del regolamento n. 1260/1999, in virtù delle disposizioni transitorie degli articoli 105 del regolamento n. 1083/2006 e 152 del regolamento n. 1303/2013; e, conseguentemente, se il Tribunale avesse errato nel ritenere sussistente tale base giuridica.
Principio di diritto
Le disposizioni transitorie degli articoli 105 del regolamento n. 1083/2006 e 152 del regolamento n. 1303/2013 non consentono di estendere al FEAOG, sezione "Orientamento", la nozione di "Fondi strutturali" definita dal regolamento n. 1083/2006; di conseguenza, per un finanziamento del periodo 2000-2006 del FEAOG la Commissione non poteva, nel 2015, fondare una rettifica finanziaria sull’articolo 39 del regolamento n. 1260/1999. La decisione impugnata era quindi priva di base giuridica e doveva essere annullata, con annullamento anche della sentenza del Tribunale che aveva ritenuto il contrario.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Regolamento (CE) n. 1260/1999, articolo 39
- Regolamento (CE) n. 1290/2005, articolo 40
- Regolamento (CE) n. 1083/2006, articoli 1, 105 e 107
- Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 152
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Regolamento di procedura della Corte, articoli 138 e 184
Rettifica finanziaria FEAOG e base giuridica della decisione della Commissione
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato una decisione di esecuzione della Commissione relativa a rettifiche finanziarie sul contributo del FEAOG, sezione "Orientamento", per il programma operativo CCI 2000GR061PO021 (Grecia – Obiettivo 1 – Ricostruzione rurale).
Fatti e iter amministrativo
Le autorità greche avevano presentato nel 2011 la dichiarazione di chiusura del programma operativo, accompagnata dalla relazione finale di esecuzione. Dopo uno scambio di osservazioni e un’audizione, la Commissione aveva infine adottato la decisione di esecuzione C(2015) 1936 final, escludendo dal finanziamento UE spese per EUR 72.105.592,41. La Grecia aveva impugnato la decisione dinanzi al Tribunale deducendo, tra l’altro, il difetto di base giuridica, l’incompetenza temporale della Commissione e la violazione dei principi di certezza del diritto, legittimo affidamento, ne bis in idem e proporzionalità.
Quadro normativo rilevante
La controversia ruota attorno a tre atti principali:
- il regolamento (CE) n. 1260/1999, in particolare l’articolo 39 sulle rettifiche finanziarie;
- il regolamento (CE) n. 1083/2006, che ha abrogato il regolamento n. 1260/1999 dal 1o gennaio 2007 ma contiene, all’articolo 105, disposizioni transitorie;
- il regolamento (UE) n. 1303/2013, il cui articolo 152 contiene ulteriori disposizioni transitorie dopo l’abrogazione del regolamento n. 1083/2006. È richiamato anche l’articolo 40 del regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo alle spese del FEAOG, sezione "Orientamento", ma la Corte lo considera non decisivo ai fini della base giuridica della rettifica.
La questione giuridica in impugnazione
La questione centrale era stabilire se, nonostante l’abrogazione del regolamento n. 1260/1999, la Commissione potesse ancora applicare l’articolo 39 di tale regolamento a un programma operativo del FEAOG, sezione "Orientamento", grazie alle disposizioni transitorie dei regolamenti successivi.
Ragionamento della Corte sull’impugnazione
La Corte ricorda che il regolamento n. 1260/1999 è stato abrogato dal regolamento n. 1083/2006 dal 1o gennaio 2007, ma che l’articolo 105, paragrafo 1, di quest’ultimo ha prorogato l’applicazione del vecchio regolamento solo per un intervento cofinanziato dai "Fondi strutturali" o per un progetto del Fondo di coesione. La Corte osserva però che, secondo l’articolo 1 del regolamento n. 1083/2006, i Fondi strutturali sono soltanto il FESR e il FSE, mentre il FEAOG, sezione "Orientamento", non vi rientra.
La Corte respinge la tesi del Tribunale, secondo cui il regime transitorio poteva essere esteso anche ai programmi del FEAOG. In particolare, precisa che:
- l’articolo 105, paragrafo 2, non modifica la definizione dei Fondi strutturali;
- il riferimento ai Fondi strutturali e al Fondo di coesione non consente di ampliare, in via interpretativa, la nozione definita all’articolo 1;
- la sentenza Commissione/Spagna C‑140/15 P non è pertinente, perché riguardava il Fondo di coesione, che rientra chiaramente nell’ambito dell’articolo 105, paragrafo 1.
La Corte valorizza inoltre il principio di interpretazione restrittiva delle norme transitorie e il principio di certezza del diritto: una rettifica finanziaria con conseguenze patrimoniali deve poggiare su una base normativa chiara e non può essere ricavata mediante un’estensione non espressa delle disposizioni transitorie. Ne deriva che l’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006 non era applicabile al finanziamento in questione.
Esito sull’impugnazione
La Corte accoglie il primo motivo di impugnazione, annulla la sentenza del Tribunale e, statuendo definitivamente sulla controversia, annulla anche la decisione della Commissione per difetto di base giuridica. La Corte non esamina gli altri motivi, ritenendo sufficiente il vizio rilevato.
Spese
Poiché la Repubblica ellenica risulta vittoriosa sia in impugnazione sia nel merito davanti al Tribunale, la Corte condanna la Commissione a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Grecia in entrambi i gradi di giudizio.
Principio affermato
Le disposizioni transitorie che prorogano l’applicazione del regolamento n. 1260/1999 non possono essere interpretate in modo da includere il FEAOG, sezione "Orientamento", fra i "Fondi strutturali" definiti dal regolamento n. 1083/2006. Pertanto, una rettifica finanziaria adottata nel 2015 per un programma operativo 2000-2006 del FEAOG non poteva essere basata sull’articolo 39 del regolamento n. 1260/1999.
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