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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-115/16

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2019. — N Luxembourg 1 e a. contro Skatteministeriet. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'Østre Landsret e dal Vestre Landsret. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Regime fiscale comune applicabile alla corresponsione di interessi e canoni effettuata tra società collegate di Stati membri diversi – Direttiva 2003/49/CE – Beneficiari effettivi di interessi e royalties – Articolo 5 – Abuso – Società stabilita in uno Stato membro che corrisponde interessi ad una società collegata stabilita in un altro Stato membro, successivamente trasferiti, interamente o quasi, al di fuori del territorio dell’Unione europea – Controllata soggetta all’obbligo di applicazione di ritenuta alla fonte sugli interessi. — Cause riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16

Giurisprudenza europea62016CJ0115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, riunendo quattro rinvii danesi, ha chiarito il significato autonomo di "beneficiario effettivo" nella direttiva 2003/49 e ha riaffermato il divieto generale di pratiche abusive nel diritto dell’Unione. Ha inoltre stabilito che, fuori dai casi di abuso, alcune differenze della disciplina danese sugli interessi infragruppo transfrontalieri contrastano con la libera circolazione dei capitali. Infine, ha precisato i requisiti di applicazione della direttiva alle SICAR lussemburghesi e ha escluso che l’amministrazione debba identificare il beneficiario finale per negare l’esenzione.

Interpretazione della direttiva 2003/49/CE su beneficiario effettivo, abuso del diritto e limiti alla ritenuta danese sugli interessi infragruppo transfrontalieri.

La questione giuridica

Se la nozione di "beneficiario effettivo" della direttiva 2003/49/CE vada interpretata in senso autonomo e secondo i criteri OCSE; se, in presenza di strutture interposte o abusive, lo Stato membro della fonte possa negare l’esenzione anche senza una specifica norma interna o convenzionale antiabuso; quali indizi e quale prova servano per accertare l’abuso; se lo Stato debba indicare il vero beneficiario; e se, in mancanza dell’esenzione, talune differenze della disciplina danese (ritenuta, mora, deducibilità) siano compatibili con l’articolo 63 TFUE.

Principio di diritto

L’esenzione prevista dalla direttiva 2003/49 spetta solo al soggetto che sia il beneficiario effettivo degli interessi, cioè a chi ne disponga economicamente e liberamente; le autorità nazionali devono negare il vantaggio quando la struttura sia fraudolenta o abusiva, anche in assenza di una norma interna o convenzionale antiabuso specifica. Costituiscono indizi di abuso, tra l’altro, società interposte prive di sostanza economica, flussi finanziari immediatamente ritrasferiti e costruzioni societarie meramente formali; non è necessario individuare con precisione il beneficiario finale. In mancanza di abuso, l’articolo 63 TFUE osta alle regole danesi che introducono svantaggi rispetto ai pagamenti interni, come mora più elevata o esclusione della deduzione degli oneri finanziari.

Norme richiamate

  • Direttiva 2003/49/CE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 54 TFUE
  • Articolo 63 TFUE
  • Articolo 5 della direttiva 2003/49/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2003/49/CE
  • Articolo 3 della direttiva 2003/49/CE
  • Articolo 4 della direttiva 2003/49/CE
  • Modello di convenzione fiscale OCSE (articolo 11 e commentari)

Esenzione sugli interessi infragruppo, beneficiario effettivo e abuso nella direttiva 2003/49/CE

La Grande Sezione della Corte è intervenuta su quattro rinvii pregiudiziali danesi riguardanti la tassazione, in Danimarca, di interessi corrisposti da società residenti a società stabilite in altri Stati membri. Le cause ruotavano attorno alla nozione di "beneficiario effettivo" e alla possibilità di negare l’esenzione dalla ritenuta alla fonte prevista dalla direttiva 2003/49/CE in presenza di strutture di gruppo ritenute abusive.

Fatti e procedimento principale

Le controversie opponevano N Luxembourg 1, X Denmark A/S, C Danmark I e Z Denmark ApS al Skatteministeriet. L’amministrazione danese aveva negato l’esenzione sostenendo che le società lussemburghesi o svedesi percettrici degli interessi fossero mere società interposte, senza sostanza economica sufficiente, e che gli interessi fossero in realtà trasferiti a soggetti finali situati talora fuori dall’Unione.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato la direttiva 2003/49/CE, in particolare:

  • l’articolo 1, paragrafo 1, sull’esenzione dei pagamenti di interessi tra società consociate di Stati membri diversi;
  • l’articolo 1, paragrafo 4, sulla nozione di beneficiario effettivo;
  • l’articolo 3, sui requisiti soggettivi delle società beneficiarie;
  • l’articolo 5, sugli abusi e le frodi. Sono stati inoltre esaminati gli articoli 49, 54 e 63 TFUE, oltre al modello di convenzione fiscale OCSE e ai relativi commentari.

Nozione di "beneficiario effettivo"

La Corte ha affermato che la nozione di beneficiario effettivo nella direttiva è autonoma rispetto al diritto nazionale e va intesa come riferimento al soggetto che beneficia realmente degli interessi sotto il profilo economico e può deciderne liberamente la destinazione. Non basta quindi una titolarità meramente formale o di intermediazione. La Corte ha ritenuto pertinenti, per l’interpretazione, anche la genesi della direttiva e la nozione OCSE di beneficial owner, finalizzata a escludere le società relais e a prevenire frodi ed evasione.

Divieto di abuso e assenza di una norma interna specifica

La Corte ha ribadito che esiste un principio generale del diritto dell’Unione che vieta di avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme UE. Di conseguenza, le autorità nazionali devono negare l’esenzione anche se il diritto interno non contiene una disposizione antiabuso specifica di trasposizione dell’articolo 5 della direttiva. L’assenza di una norma nazionale o convenzionale espressa non impedisce dunque il diniego del beneficio quando l’operazione sia abusiva.

Elementi dell’abuso e prova

Per accertare l’abuso servono due elementi:

  • un complesso di circostanze oggettive da cui risulti che l’obiettivo della normativa non è stato conseguito nonostante il rispetto formale delle condizioni;
  • un elemento soggettivo, cioè la volontà di ottenere un vantaggio UE mediante la creazione artificiosa delle condizioni per conseguirlo. Possono costituire indizi di abuso, tra gli altri, società interposte prive di ragioni economiche, strutture puramente formali del gruppo, finanziamenti circolari, trasferimenti immediati o quasi immediati degli interessi e assenza di reale potere di disporne. La Corte ha precisato che non è necessario che l’amministrazione individui il beneficiario effettivo finale: è sufficiente dimostrare che il percettore apparente è una società interposta.

Irrilevanza della convenzione contro le doppie imposizioni con lo Stato terzo

La Corte ha escluso che la circostanza che gli interessi, se versati direttamente, sarebbero stati esenti in virtù di una convenzione con uno Stato terzo possa, di per sé, escludere l’abuso. La presenza di una convenzione bilaterale non impedisce di qualificare artificiosa la struttura se gli altri elementi provano il fine elusivo.

Trattamento delle SICAR lussemburghesi

Nella causa C‑118/16 la Corte ha precisato che una SCA lussemburghese qualificata come SICAR può rientrare nella direttiva solo se soddisfa tutte le condizioni dell’articolo 3. Tuttavia, se gli interessi percepiti sono esenti in Lussemburgo dall’imposta richiamata dalla direttiva, la società non soddisfa la terza condizione dell’articolo 3, lettera a), e non può quindi essere considerata "società di uno Stato membro" ai fini dell’esenzione.

Libertà di circolazione dei capitali e disciplina danese

Se l’esclusione dell’esenzione discende da frode o abuso, la società non può invocare le libertà fondamentali per contestare la tassazione danese. Se invece manca un abuso, l’articolo 63 TFUE osta a varie differenze di trattamento della disciplina danese rispetto ai pagamenti interni, in particolare:

  • la ritenuta alla fonte su interessi pagati a non residenti quando i pagamenti interni non sono soggetti a un equivalente acconto immediato;
  • il tasso più elevato degli interessi moratori per la ritenuta alla fonte rispetto all’imposta sulle società;
  • l’esclusione della deducibilità dei costi finanziari connessi al finanziamento transfrontaliero, mentre tali costi sono deducibili nei casi interni. La Corte ha qualificato queste differenze come restrizioni alla libera circolazione dei capitali non giustificate nel caso esaminato.

Dispositivo e portata pratica

La Corte ha riunito le cause e ha fornito una serie di risposte che, in sintesi, confermano la centralità della sostanza economica nelle strutture infragruppo e l’obbligo degli Stati membri di contrastare le costruzioni artificiali. Per i professionisti, la pronuncia è essenziale nella valutazione di finanziamenti transfrontalieri, holding interposte, beneficiario effettivo e rischi di contestazione antiabuso nell’area interessi/royalties.

Come è indicizzato

Materiefiscalità direttaritenuta alla fonteabuso del dirittolibertà di circolazione dei capitalisocietà collegate transfrontaliere

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