Corte di giustizia, Sentenza C-135/17
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2019. — X-GmbH contro Finanzamt Stuttgart - Körperschaften. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Movimenti di capitali tra gli Stati membri e i paesi terzi – Clausola di standstill – Normativa nazionale di uno Stato membro riguardante società intermedie stabilite in paesi terzi – Modifica di tale normativa, seguita dalla reintroduzione della normativa precedente – Redditi di una società stabilita in un paese terzo provenienti dalla detenzione di crediti presso una società stabilita in uno Stato membro – Inclusione di siffatti redditi nella base imponibile di un soggetto passivo avente la propria residenza fiscale in uno Stato membro – Restrizione alla libera circolazione dei capitali – Giustificazione. — Causa C-135/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato il regime tedesco delle società intermedie estere applicato a una società svizzera partecipata da una società residente in Germania. Ha chiarito, da un lato, i limiti della clausola di standstill dell’articolo 64 TFUE rispetto a modifiche successive della disciplina nazionale e, dall’altro, i requisiti di compatibilità con l’articolo 63 TFUE di un’imputazione automatica di redditi passivi provenienti da un paese terzo a bassa imposizione. La Corte ha ritenuto che la restrizione possa restare coperta dalla standstill solo se vi è continuità normativa dal 31 dicembre 1993, e che, in assenza di tale copertura, il regime può essere compatibile con il diritto UE solo entro limiti proporzionati e tenendo conto dell’eventuale possibilità di controllo informativo nei confronti del paese terzo.
Libera circolazione dei capitali e clausola di standstill: regime tedesco sulle società intermedie in paesi terzi e imputazione di redditi passivi
La questione giuridica
Se la clausola di standstill dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE consenta di mantenere una restrizione nazionale esistente al 31 dicembre 1993 anche quando la normativa sia stata successivamente estesa a investimenti di portafoglio; se una modifica legislativa entrata in vigore ma mai applicata e poi sostituita incida sulla continuità della restrizione ai fini dell’articolo 64; e, in subordine, se l’articolo 63 TFUE osti a una disciplina che imputa al socio residente i redditi passivi di una società stabilita in un paese terzo a bassa imposizione senza possibilità di prova contraria sulla sostanza economica dell’operazione.
Principio di diritto
La clausola di standstill dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE consente a uno Stato membro di continuare ad applicare, nei rapporti con paesi terzi, una restrizione ai movimenti di capitali che implicano investimenti diretti, purché tale restrizione fosse sostanzialmente in vigore il 31 dicembre 1993; la successiva estensione della normativa anche agli investimenti di portafoglio non ne impedisce l’applicazione ai soli investimenti diretti. Tuttavia, la clausola non opera se la restrizione è stata interrotta da una modifica legislativa entrata in vigore e divenuta applicabile, salvo che la nuova legge non sia mai stata realmente applicabile perché l’efficacia era differita ed è intervenuta una sostituzione prima dell’attuazione. Fuori dall’ambito della standstill, l’articolo 63 TFUE non osta in linea di principio a un regime che imputa al residente i redditi passivi di una società di un paese terzo a bassa imposizione, ma solo se il contribuente può evitare l’automatismo dimostrando che l’investimento non è una costruzione artificiosa; in mancanza di un quadro convenzionale di scambio di informazioni con il paese terzo, lo Stato membro può applicare un meccanismo più rigoroso.
Norme richiamate
- Articolo 63 TFUE
- Articolo 64, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE
- Articolo 267 TFUE
- AStG 2006 (legge fiscale relativa ai rapporti con l'estero), articoli 7, 8 e 14
- Körperschaftsteuergesetz
Libera circolazione dei capitali e società intermedie in paesi terzi
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzhof in materia di fiscalità diretta e movimenti di capitali tra uno Stato membro e un paese terzo. Il caso concerne il regime tedesco sulle società intermedie estere e l’inclusione, nella base imponibile di una società residente, di redditi passivi realizzati da una società svizzera partecipata al 30%.
Fatti e procedimento principale
X GmbH, società tedesca, deteneva una partecipazione del 30% nella Y, società con sede e direzione in Svizzera. La Y aveva acquistato crediti dalla Z GmbH, società tedesca, e aveva realizzato utili qualificati dall’amministrazione come "redditi intermedi da investimento di capitale" ai sensi dell’AStG 2006. L’ufficio delle imposte tedesco ha incluso parte di tali redditi nella base imponibile di X, ritenendo applicabili le norme sulle società intermedie estere.
Il giudice del rinvio ha osservato che la disciplina tedesca, pur essendo originariamente esistente al 31 dicembre 1993, era stata modificata dallo StSenkG 2000 e successivamente riformulata dall’UntStFG 2001. Da ciò sono nati i dubbi sulla possibile applicazione della clausola di standstill dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE e, in subordine, sulla compatibilità del regime con l’articolo 63 TFUE.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 63 TFUE, che vieta le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri e paesi terzi;
- l’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, che contiene la clausola di standstill per le restrizioni in vigore al 31 dicembre 1993 in relazione, tra l’altro, agli investimenti diretti;
- l’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, in tema di differenze di trattamento fiscale;
- gli articoli 7 e 8 dell’AStG 2006, che disciplinano la nozione di società intermedia e di redditi intermedi da investimento di capitale.
Prima questione: ambito della clausola di standstill
La Corte afferma che l’articolo 64, paragrafo 1, TFUE consente di mantenere restrizioni nazionali già sostanzialmente vigenti al 31 dicembre 1993 per i movimenti di capitali che implichino investimenti diretti, anche se la normativa è stata poi estesa a fattispecie ulteriori, come gli investimenti di portafoglio.
Ciò che conta non è che la disposizione nazionale si riferisca esclusivamente ai movimenti protetti dalla standstill, ma che la restrizione continui a produrre effetti rispetto a quei movimenti. La successiva estensione dell’ambito applicativo della norma ad altre categorie non fa perdere di per sé la copertura dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE.
Seconda questione: continuità della restrizione nel tempo
La Corte precisa che, per essere considerata "in vigore" ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, la restrizione deve essere stata parte dell’ordinamento giuridico nazionale in modo ininterrotto dal 31 dicembre 1993. Se una legge successiva modifica sostanzialmente la disciplina e viene applicata, la continuità si interrompe anche se, in concreto, la nuova disciplina non è stata poi utilizzata dall’amministrazione a causa di una successiva abrogazione.
Tuttavia, se la legge modificativa è entrata formalmente in vigore ma la sua applicabilità era differita e la legge è stata sostituita prima di divenire applicabile, la restrizione può considerarsi mantenuta senza soluzione di continuità. Spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, lo StSenkG 2000 abbia avuto applicabilità effettiva o se l’efficacia sia stata differita.
Terza questione: restrizione alla libera circolazione dei capitali
Se la clausola di standstill non si applica, la Corte esamina la compatibilità del regime con l’articolo 63 TFUE. Essa osserva che il regime tedesco determina un trattamento fiscale svantaggioso per il residente che investe in una società stabilita in un paese terzo a bassa imposizione, rispetto a chi investe in una società residente. La normativa è quindi idonea a dissuadere investimenti transfrontalieri e costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali.
Giustificazione della restrizione
La Corte ammette che obiettivi quali:
- la tutela della ripartizione equilibrata del potere impositivo;
- la prevenzione dell’evasione e dell’elusione fiscali;
- l’efficacia dei controlli fiscali, possono, in linea di principio, giustificare una restrizione ai capitali.
Nel caso delle società intermedie, una misura può essere giustificata se mira specificamente a contrastare costruzioni di puro artificio o trasferimenti artificiosi di utili. La nozione non si limita alla mancanza di sostanza economica classica, ma può includere anche operazioni il cui obiettivo principale o uno dei principali sia sottrarre utili all’imposizione nazionale mediante l’interposizione di una società in un paese terzo a bassa imposizione.
Proporzionalità e limiti del regime tedesco
La Corte ritiene però che il regime tedesco, così come descritto dal giudice del rinvio, vada oltre quanto necessario, perché opera in modo automatico: al ricorrere delle condizioni legali, i redditi vengono imputati al residente senza consentirgli di dimostrare che la partecipazione ha valide ragioni commerciali e non è artificiosa.
In linea di principio, il diritto dell’Unione esige che il contribuente possa fornire, senza oneri eccessivi, elementi sulle ragioni economiche dell’operazione. Tuttavia, nei rapporti con i paesi terzi, la portata di tale garanzia dipende anche dalla possibilità per l’amministrazione di verificare la veridicità delle informazioni tramite strumenti di cooperazione o obblighi convenzionali. In assenza di un quadro giuridico idoneo con il paese terzo, lo Stato membro può rifiutare il beneficio di tale prova contraria; se invece il quadro esiste, il contribuente deve poter dimostrare la sostanza economica dell’investimento.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- la clausola di standstill può coprire la restrizione tedesca se essa era sostanzialmente in vigore al 31 dicembre 1993, anche se poi estesa ad altre fattispecie;
- la continuità è interrotta se la legge modificativa è divenuta effettivamente applicabile, salvo che la sua efficacia fosse differita e mai concretamente operativa;
- al di fuori della standstill, l’articolo 63 TFUE non osta in assoluto a un regime di imputazione dei redditi passivi di una società in un paese terzo a bassa imposizione, ma la disciplina deve rispettare condizioni di proporzionalità e, in presenza di adeguata cooperazione informativa con il paese terzo, deve consentire la prova contraria dell’assenza di artificiosità.
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