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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-116/16

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2019. — Skatteministeriet contro T Danmark e Y Denmark Aps. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'Østre Landsret. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Regime fiscale comune applicabile alle società capogruppo e controllate di Stati membri diversi – Direttiva 90/435/CEE – Esenzione degli utili distribuiti da società di uno Stato membro a società di altri Stati membri – Beneficiari effettivi degli utili distribuiti – Abuso – Società stabilita in uno Stato membro distributrice di dividendi ad una società collegata stabilita in un altro Stato membro, successivamente trasferiti, interamente o quasi, al di fuori del territorio dell’Unione europea – Controllata soggetta all’obbligo di applicazione di ritenuta alla fonte sugli utili. — Cause riunite C-116/16 e C-117/16

Giurisprudenza europea62016CJ0116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, riunite le cause C‑116/16 e C‑117/16, ha affermato che gli Stati membri devono negare il beneficio dell’esenzione dalla ritenuta sui dividendi previsto dalla direttiva madre-figlia quando la struttura societaria è abusiva, anche senza una specifica norma interna o convenzionale antiabuso. Ha inoltre chiarito come si prova l’abuso, valorizzando società interposte, mancanza di sostanza economica e ritrasferimento dei dividendi. Infine, ha escluso che, una volta accertato l’abuso, possano essere invocate le libertà fondamentali del TFUE per contestare la tassazione nazionale.

Dividendi intra-UE, beneficiario effettivo e abuso del diritto: lo Stato membro della fonte può negare l’esenzione dalla ritenuta se la struttura è artificiosa, anche senza una specifica norma antiabuso nazionale.

La questione giuridica

La Corte è stata chiamata a stabilire, in primo luogo, se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE consenta di negare l’esenzione dalla ritenuta alla fonte in presenza di abuso anche in assenza di una specifica norma interna o convenzionale antiabuso, in secondo luogo, quali siano i criteri per accertare l’abuso e l’irrilevanza o meno della nozione di "beneficiario effettivo", e, in terzo luogo, se le libertà fondamentali del TFUE possano essere invocate quando l’esenzione di direttiva è disapplicata per frode o abuso.

Principio di diritto

Il principio generale del diritto dell’Unione che vieta l’abuso impedisce di invocare l’esenzione dalla ritenuta sui dividendi prevista dall’articolo 5 della direttiva 90/435 quando la struttura societaria è artificiosa e mira essenzialmente a ottenere indebitamente il vantaggio fiscale, anche se il diritto nazionale o convenzionale non contiene una norma antiabuso specifica. L’abuso si accerta con elementi oggettivi e soggettivi; tra gli indizi rilevano società interposte prive di sostanza economica, flussi di dividendi ritrasferiti rapidamente e assenza di reale potere di disposizione dei dividendi. In tal caso, l’autorità nazionale non deve necessariamente individuare il beneficiario effettivo finale e le libertà del TFUE non possono essere invocate per contestare la normativa fiscale nazionale applicata dopo il diniego dell’esenzione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articoli 49, 54 e 63 TFUE
  • Direttiva 90/435/CEE
  • Direttiva 2003/123/CE
  • Direttiva 2003/49/CE
  • Convenzione modello OCSE per evitare le doppie imposizioni
  • Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 90/435/CEE
  • Articolo 5 direttiva 90/435/CEE

Dividendi intra-UE, beneficiario effettivo e abuso del diritto

La pronuncia, resa in due cause riunite di rinvio pregiudiziale proposte dall’Østre Landsret danese, riguarda l’applicazione della direttiva 90/435/CEE sulle società madri e figlie, in particolare l’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da una controllata stabilita in uno Stato membro alla propria società madre residente in un altro Stato membro. Le controversie opponevano il Ministero delle Imposte danese a T Danmark e Y Denmark Aps, in relazione a strutture di gruppo ritenute dall’amministrazione fiscale potenzialmente abusive.

Contesto normativo rilevante

La Corte ricorda che la direttiva 90/435 mira a neutralizzare fiscalmente le distribuzioni infragruppo tra società di Stati membri diversi, evitando penalizzazioni rispetto ai gruppi nazionali. L’articolo 5 della direttiva stabilisce l’esenzione dalla ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti da una società controllata alla società madre. Rileva anche l’articolo 1, paragrafo 2, che salva l’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare evasione, frode o abuso.

La sentenza richiama inoltre il modello di convenzione fiscale OCSE e i commentari relativi al concetto di "beneficiario effettivo", nonché la direttiva 2003/49/CE, evocata nei quesiti solo ai fini dell’interpretazione comparata della nozione. Sul piano del diritto primario, sono richiamati gli articoli 49, 54 e 63 TFUE.

I fatti nei procedimenti principali

Nel caso C‑116/16, T Danmark aveva distribuito dividendi a una società lussemburghese del gruppo, N Luxembourg 2, controllata indirettamente da fondi d’investimento esterni all’Unione. Nel caso C‑117/16, Y Denmark aveva distribuito dividendi alla società cipriota Y Cyprus, inserita in una più ampia ristrutturazione del gruppo Y, con ulteriori flussi verso società extra-UE. In entrambi i casi l’amministrazione danese sosteneva che le società intermedie non fossero il beneficiario effettivo dei dividendi e che le strutture fossero state create per sfruttare indebitamente l’esenzione prevista dalla direttiva.

Le questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se per negare l’esenzione ex direttiva 90/435 fosse necessaria una specifica norma interna o convenzionale antiabuso;
  • se una clausola convenzionale basata sul concetto di "beneficiario effettivo" potesse costituire una disposizione antiabuso ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2;
  • come interpretare la nozione di beneficiario effettivo;
  • quali elementi consentano di accertare un abuso;
  • se, esclusa l’esenzione, le libertà fondamentali del TFUE ostino alla tassazione nazionale dei dividendi e alle regole sulla ritenuta e sugli interessi moratori.

Il divieto di abuso come principio generale del diritto dell’Unione

La Corte afferma anzitutto che il divieto di abuso è un principio generale del diritto dell’Unione, che si impone ai singoli e alle autorità nazionali in tutti i settori in cui operano norme UE che conferiscono vantaggi. Di conseguenza, le autorità e i giudici nazionali devono negare i benefici della direttiva 90/435 quando le operazioni sono fraudolente o abusive, anche in assenza di una specifica disposizione interna o convenzionale di attuazione.

La Corte precisa che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva non limita né esclude l’applicazione di tale principio generale. Il riferimento alle disposizioni nazionali o convenzionali antiabuso non è quindi una condizione necessaria per il diniego del beneficio, ma una clausola di salvezza che non esaurisce la tutela contro le pratiche abusive.

Elementi costitutivi dell’abuso e prova

Per accertare l’abuso occorre un duplice ordine di elementi:

  • un insieme di circostanze oggettive da cui risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni, lo scopo della normativa UE non è stato conseguito;
  • un elemento soggettivo, consistente nella volontà di ottenere un vantaggio fiscale mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie.

La Corte indica come indizi rilevanti:

  • l’esistenza di società interposte prive di giustificazione economica;
  • la struttura puramente formale del gruppo e dei finanziamenti;
  • il ritrasferimento integrale o quasi integrale e in tempi brevi dei dividendi verso soggetti non beneficiari della direttiva;
  • la mancanza di sostanza economica, valutabile in base a gestione, bilanci, costi, personale, locali e attrezzature;
  • l’assenza del potere di disporre economicamente dei dividendi, anche quando non esista un espresso obbligo contrattuale o legale di ritrasferimento.

La Corte aggiunge che la presenza di un beneficiario finale in uno Stato terzo non esclude di per sé l’abuso; né la circostanza che, in caso di pagamento diretto, una convenzione bilaterale avrebbe potuto prevedere un diverso trattamento fiscale elimina automaticamente la possibilità di qualificare come abusiva la struttura interposta.

Beneficiario effettivo e individuazione del destinatario finale

La Corte non si sofferma nel merito della nozione di beneficiario effettivo come concetto autonomo del diritto dell’Unione, perché le questioni sul punto erano formulate solo in via subordinata. Tuttavia chiarisce un aspetto pratico rilevante: per negare a una società lo status di beneficiario effettivo o per accertare l’abuso, l’autorità nazionale non è tenuta a individuare esattamente quale sia il beneficiario effettivo finale dei dividendi. È sufficiente dimostrare che la società interposta non è il reale destinatario economico e che la struttura è artificiosa.

Libertà fondamentali del TFUE

Quanto alle questioni relative agli articoli 49, 54 e 63 TFUE, la Corte osserva che, una volta accertato che l’esenzione della direttiva è inapplicabile per frode o abuso, il contribuente non può invocare le libertà fondamentali per mettere in discussione la normativa nazionale che disciplina la tassazione dei dividendi. Il ragionamento segue la logica del principio generale antiabuso: un diritto dell’Unione non può essere invocato per legittimare un vantaggio ottenuto in modo artificioso.

Dispositivo

La Corte ha quindi dichiarato che:

  • le cause C‑116/16 e C‑117/16 sono riunite;
  • il principio generale del divieto di pratiche abusive impone di negare l’esenzione dalla ritenuta alla fonte prevista dall’articolo 5 della direttiva 90/435 in presenza di abuso, anche senza norme interne o convenzionali specifiche;
  • l’abuso si prova tramite elementi oggettivi e soggettivi, e possono valere indizi quali società interposte e strutture prive di sostanza economica;
  • l’autorità nazionale non è obbligata a individuare il beneficiario effettivo finale;
  • quando l’esenzione di direttiva è negata per abuso, le libertà del TFUE non possono essere invocate per contestare la tassazione nazionale applicata ai dividendi.

Rilievo pratico per gli operatori

La pronuncia è centrale in materia di pianificazione fiscale internazionale dei gruppi societari. La Corte legittima un approccio sostanzialistico contro le strutture "conduit" o di mero passaggio, e conferma che la verifica dell’abuso può fondarsi su una valutazione complessiva della catena partecipativa, dei flussi finanziari e della reale autonomia delle società intermedie. Per avvocati e commercialisti, la decisione rafforza l’esigenza di documentare la sostanza economica delle holding interposte e la coerenza tra struttura giuridica, governance e reale destinazione dei dividendi.

Come è indicizzato

Materiefiscalità direttadividendi intra-ueabuso del dirittobeneficiario effettivolibertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali

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