Corte di giustizia, Sentenza C-497/17
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2019. — Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA) contro Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d'appel de Versailles. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 13 TFUE – Benessere degli animali – Regolamento (CE) n. 1099/2009 – Protezione degli animali durante l’abbattimento – Metodi particolari di macellazione prescritti da riti religiosi – Regolamento (CE) n. 834/2007 – Articolo 3 e articolo 14, paragrafo 1, lettera b), viii) – Compatibilità con la produzione biologica – Regolamento (CE) n. 889/2008 – Articolo 57, primo comma – Logo di produzione biologica dell’Unione europea. — Causa C-497/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che carni provenienti da macellazione rituale senza stordimento possano ottenere il logo biologico UE. Ha ritenuto che la disciplina della produzione biologica richieda un elevato livello di benessere animale e che la deroga prevista dal regolamento sulla macellazione per motivi religiosi non sia sufficiente a soddisfare tale standard. La tutela della fiducia del consumatore rafforza questa conclusione.
Produzione biologica e macellazione rituale senza stordimento: incompatibilità con l’uso del logo biologico UE
La questione giuridica
Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 13 TFUE, il regolamento (CE) n. 834/2007, il regolamento (CE) n. 889/2008 e il regolamento (CE) n. 1099/2009, debba essere interpretato nel senso di autorizzare o vietare l’apposizione del logo biologico UE su prodotti ottenuti da animali macellati secondo riti religiosi senza stordimento preliminare, ma nel rispetto delle condizioni del regolamento n. 1099/2009.
Principio di diritto
Il regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare l’articolo 3 e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), viii), letto alla luce dell’articolo 13 TFUE, deve essere interpretato nel senso che non consente di apporre il logo biologico dell’Unione europea su prodotti di origine animale ottenuti mediante macellazione rituale senza stordimento previo, anche se tale macellazione è conforme all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1099/2009. La ragione è che la macellazione senza stordimento non assicura un livello di benessere animale equivalente a quello richiesto per la produzione biologica, la quale esige la riduzione il più possibile delle sofferenze e la tutela della fiducia del consumatore nei prodotti biologici.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 13 TFUE
- Regolamento (CE) n. 834/2007
- Regolamento (CE) n. 889/2008
- Regolamento (CE) n. 1099/2009
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 10
- Direttiva 93/119/CE
Produzione biologica e macellazione rituale senza stordimento: incompatibilità con il logo biologico UE
La Corte di giustizia, in Grande Sezione, si è pronunciata su un rinvio pregiudiziale della Cour administrative d’appel de Versailles relativo alla possibilità di utilizzare il logo biologico dell’Unione europea su carni bovine certificate halal ottenute da animali macellati senza stordimento preliminare. La controversia nasceva dall’azione dell’associazione OABA contro le autorità francesi e contro gli organismi coinvolti nella certificazione e commercializzazione dei prodotti.
Fatti e procedimento principale
L’associazione OABA aveva chiesto alle autorità francesi di vietare la pubblicità e la commercializzazione di hamburger di carne bovina del marchio "Tendre France", certificati "halal" e recanti la dicitura "AB" (agricoltura biologica). Sosteneva che una macellazione rituale senza stordimento fosse incompatibile con le regole della produzione biologica, poiché non garantirebbe i criteri rigorosi di benessere animale richiesti dal diritto dell’Unione.
Il Conseil d’État francese aveva già respinto parte delle domande e rinviato il resto al giudice amministrativo di appello. Quest’ultimo, rilevando l’assenza di una definizione espressa, nei regolamenti UE pertinenti, del metodo di macellazione compatibile con la produzione biologica, ha sottoposto alla Corte la questione se il diritto dell’Unione autorizzasse o vietasse il rilascio dell’etichetta/logo biologico UE per prodotti ottenuti mediante macellazione rituale senza stordimento.
Normativa rilevante
La Corte ha preso in considerazione in particolare:
- il regolamento (CE) n. 834/2007 sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;
- il regolamento (CE) n. 889/2008, recante le modalità di applicazione del regolamento n. 834/2007;
- il regolamento (CE) n. 1099/2009 sulla protezione degli animali durante l’abbattimento;
- l’articolo 13 TFUE, che impone di tenere pienamente conto delle esigenze di benessere degli animali;
- l’articolo 10 della Carta, richiamato nei considerando del regolamento n. 1099/2009 per la libertà di religione.
Nel regolamento n. 834/2007, la Corte ha valorizzato in particolare:
- il considerando 1, che collega la produzione biologica a criteri rigorosi di benessere animale;
- l’articolo 3, lettere a), iv) e c), sugli obiettivi della produzione biologica;
- l’articolo 5, lettera h), sul mantenimento di un elevato livello di benessere degli animali;
- l’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto viii), che impone di risparmiare il più possibile agli animali le sofferenze, anche al momento della macellazione.
Nel regolamento n. 1099/2009, sono stati decisivi l’articolo 4, paragrafo 1, che pone il principio della macellazione previo stordimento, e il paragrafo 4 del medesimo articolo, che introduce una deroga per i metodi particolari di macellazione prescritti da riti religiosi, purché avvengano in un macello.
Ragionamento della Corte
La Corte ha innanzitutto chiarito che la domanda riguardava in sostanza l’apposizione del logo biologico UE, e non genericamente una "etichetta" o una "dicitura" AB.
Ha poi osservato che la produzione biologica è costruita dal legislatore dell’Unione attorno a un livello rafforzato di benessere animale, applicabile a tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, e che la macellazione rientra nella nozione di "preparazione" ai sensi del regolamento n. 834/2007. L’obbligo di risparmiare il più possibile agli animali le sofferenze, anche al momento della macellazione, concretizza tale obiettivo.
Secondo la Corte, il regolamento n. 834/2007 non può essere interpretato isolatamente, ma va letto in combinazione con il regolamento n. 1099/2009, che disciplina specificamente la macellazione degli animali e fa del benessere animale il proprio obiettivo principale. In tale regolamento, la regola generale è la macellazione previo stordimento, considerata la tecnica meno lesiva per il benessere degli animali.
La deroga per la macellazione rituale è stata qualificata come eccezione autorizzata soltanto per garantire il rispetto della libertà religiosa. Tuttavia, essa non elimina in modo equivalente il dolore e la sofferenza rispetto alla macellazione con stordimento. Di conseguenza, il semplice fatto che la macellazione rituale sia lecita ai sensi del regolamento n. 1099/2009 non implica che essa soddisfi il livello di benessere animale richiesto per la produzione biologica.
La Corte ha inoltre rilevato che il considerando 43 del regolamento n. 1099/2009, pur affermando che la macellazione senza stordimento deve ridurre al minimo le sofferenze, non è sufficiente per raggiungere il requisito, più esigente, imposto dal regolamento n. 834/2007, che richiede di risparmiare il più possibile tali sofferenze.
Infine, la Corte ha richiamato l’obiettivo del regolamento n. 834/2007 di tutelare e giustificare la fiducia dei consumatori nei prodotti etichettati come biologici: ammettere il logo UE su prodotti ottenuti con macellazione senza stordimento comprometterebbe la garanzia che tali prodotti rispettino i più elevati standard, in particolare in materia di benessere animale.
Decisione
La Corte ha risposto che il regolamento n. 834/2007, segnatamente l’articolo 3 e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), viii), letto alla luce dell’articolo 13 TFUE, non autorizza l’apposizione del logo di produzione biologica dell’Unione europea su prodotti provenienti da animali macellati ritualmene senza stordimento previo, anche se la macellazione rispetta le condizioni dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009.
Principio affermato
La macellazione rituale senza stordimento, pur essendo ammessa come deroga per motivi religiosi dal regolamento sulla protezione degli animali durante l’abbattimento, non è compatibile con i requisiti più rigorosi del sistema di produzione biologica e non consente quindi l’uso del logo biologico UE.
Rilievi pratici per gli operatori
Per gli operatori del settore alimentare e i certificatori, la pronuncia impone di distinguere chiaramente tra:
- liceità della macellazione rituale ai fini del regolamento n. 1099/2009;
- idoneità del prodotto a fregiarsi del logo biologico UE, che richiede un livello più elevato di tutela del benessere animale.
In concreto, la certificazione "biologica" non può essere automaticamente estesa ai prodotti di origine animale ottenuti senza stordimento, anche se la macellazione rituale è consentita in base alle norme UE sulla libertà religiosa e sulla protezione degli animali durante l’abbattimento.
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